Massimario di legittimità

Pagine855-856

Page 855

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Canone - Determinazione- Adeguamento- Domanda di restituzione

Qualora il canone di una locazione abitativa, soggetta alla legge n. 392 del 1978, sia stato convenzionalmente determinato in misura superiore a quella legale risultante dall'applicazione degli artt. 12 e 22 legge cit. e sia stato iniziato dal conduttore, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione, un giudizio di determinazione del canone e restituzione di quanto pagato in più, l'aumento del canone legale che sarebbe stato consentito dall'art. 23, va computato a partire dalla data di ultimazione delle opere di manutenzione straordinaria anche quando sia mancata, a suo tempo, una richiesta del locatore, con la conseguenza che la domanda del conduttore di condanna del locatore alla restituzione della somma pagata in più del dovuto va negli stessi limiti rigettata nei limiti in cui tale differenza non ecceda l'aumento in questione.

    Cass. civ., sez. III, 25 settembre 2001, n. 12014, Carmassi c. Cerasomma. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 12; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 22; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 23). [RV549415]

@Canone - Determinazione- Costo base- Ultimazione dei lavori

Ai fini della determinazione del canone di locazione di un immobile urbano ad uso abitativo, in cui assuma rilievo l'accertamento del costo base fissato dalla legge in relazione alla data di ultimazione dei lavori, la certificazione comunale di abitabilità e di ultimazione dei lavori stessi, costituendo atto pubblico, fa prova, fino a querela di falso, della (sola) circostanza dell'ultimazione dei lavori alla data (indicata nel detto atto pubblico) dell'eseguito accertamento - o, in difetto, alla data della certificazione - ma non spiega alcuna influenza probatoria rispetto al periodo precedente, con la conseguenza che, mentre la prova dell'ultimazione dei lavori in data successiva a quella certificata è ammissibile soltanto impugnando di falso la detta certificazione comunale, la prova dell'ultimazione dei lavori in data anteriore deve ritenersi consentita con ogni mezzo, senza necessità della querela.

    Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2001, n. 12233, Inpdap c. Manna ed altri. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 14; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 22). [RV549501]

@Canone - Determinazione- Ubicazione -...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT