Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine943-950

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

Il principio della specificità dei motivi di appello in quanto assolve alla duplice funzione di delimitare l'estensione del riesame domandato e di indicarne le ragioni concrete, postula la specificazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado e non consente il generico richiamo alle difese svolte in tale sede.

    Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2001, n. 875, Mazzaferro c. Com. Rizziconi. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 434). [RV543395]


@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Rinvio alle difese svolte in primo grado

È inammissibile, per violazione del principio di specificità dei motivi d'appello, il gravame nel quale l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni svolte in primo grado.

    Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2001, n. 573, Riccardo c. La Secura Assipopolare. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 434). [RV543193]


@Appello penale - Provvedimenti appellabili e inappellabili - Sentenze di condanna a pene detentive - Questione di legittimità costituzionale

La limitazione dell'appello ai casi in cui la condanna comporta l'applicazione di pene detentive, secondo quanto stabilito dall'art. 593, comma 3, c.p.p., nella vigenza dell'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, non si pone in contrasto né con l'art. 24 della Costituzione, non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio, né con l'art. 3 della stessa, atteso che la disparità di trattamento in casi diversi è giustificata in base a criteri di ragionevolezza ed in particolare alla minore afflittività delle pene pecuniarie; essa peraltro è coerente con i principi del processo accusatorio contenuto nel nuovo testo dell'art. 111 Cost. ed in particolare con quello della ragionevole durata del processo.

    Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5063 (ud. 16 novembre 2000), Spada V. (C.p.p., art. 593; L. 24 novembre 1999, n. 468, art. 18). [RV218827]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Ambito di applicazione - Continuazione tra più fatti-reato - Possibilità

Una volta che sia stata compiuta la scelta del rito del patteggiamento ne segue la sua applicazione a tutti i reati, legati dal concorso formale o dalla continuazione, oggetto dello stesso processo, dovendosi escludere che esso possa riguardare alcuni soltanto dei fatti-reato, individuati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di probabilità di una decisione favorevole, con la conseguenza che per gli altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario, atteso che l'istituto di cui all'art. 444 c.p.p. è un rito alternativo orientato alla rapida definizione dell'intero giudizio.

    Cass. pen., sez. III, 23 maggio 2001, n. 20899 (ud. 16 febbraio 2001), Ardigò C. (Att. c.p.p., art. 137; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 188). [RV218837]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Natura - Revoca di benefici

La sentenza di patteggiamento costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (nella specie, in relazione ad altra sentenza di patteggiamento), qualora la pena applicata per delitto anteriormente commesso, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.

    Cass. pen., sez. V, 26 aprile 2001, n. 16837 (c.c. 12 febbraio 2001), P.M. in proc. Merola. (C.p., art. 163; c.p., art. 168, c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV218722]


@Arbitrato e compromesso - Compromesso e clausola compromissoria - Interpretazione - Elementi rilevanti

In tema di interpretazione di una clausola compromissoria, il carattere rituale ovvero irrituale dell'arbitrato in essa previsto va desunto con riguardo alla volontà delle parti ricostruita secondo le ordinarie regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo la fattispecie dell'arbitrato rituale quando sia stata demandata agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, integrandosi, per converso, l'ipotesi dell'arbitrato libero quando il collegio arbitrale sia stato investito della soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento ovvero strumenti conciliativi o transattivi. Tale attività ermeneutica circa la natura dell'arbitrato presuppone, in sede di legittimità, l'esame e la valutazione diretta del patto compromissorio da parte della Corte, che non può limitarsi al mero controllo formale della decisione del giudice di merito, incidendo la soluzione della questione dedotta sul problema processuale dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione del lodo per nullità dinanzi al giudice di appello, ovvero della sua eventuale impugnabilità dinanzi al tribunale per vizi negoziali. Il permanere del dubbio interpretativo circa la effettiva volontà dei contraenti impone, come corretta opzione interpretativa, la dichiarazione della irritualità dell'arbitrato, tenuto conto del carattere del tutto eccezionale dell'arbitrato rituale, introduttivo, pur sempre, di una deroga alla competenza del giudice ordinario.

    Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 2001, n. 562, La Nationale C.I.A.R. Spa c. Garzone. (C.p.c., art. 806; c.p.c., art. 808). [RV543176]


@Arbitrato e compromesso - Compromesso e clausola compromissoria - Validità ed efficacia - Configurabilità

In tema di arbitrato rituale, perché possa ritenersi formato il giudicato implicito sulla questione della esistenza o su quella della validità della clausola compromissoria devono ricorrere due condizioni: il lodo deve aver pronunciato nel merito; la decisione, seppure di una sola, delle questioni di merito non deve essere stata oggetto di impugnazione.

    Cass. civ., sez. I, 26 dicembre 2001, n. 1086, Servizi Tecnici Spa c. Università degli Studi «La Sapienza» Roma. (C.p.c., art. 329). [RV543479]


@Arbitrato e compromesso - Lodo - Deposito - Termine

Il provvedimento con il quale un collegio arbitrale (nella specie, per arbitrato rituale) dichiari «non luogo a procedere» rilevando la decorrenza del termine prefissato per il deposito del lodo a causa della totale inerzia delle parti non si limita ad evidenziare il mero decorso del termine per il deposito del lodo, ma contiene, in realtà, una valutazione sostanziale dei termini della lite, sia pure di segno negativo, con la conseguenza che la competenza a conoscere della relativa controversia non può ritenersi attribuita, in via successiva ed automatica, al giudice ordinario, poiché, diversamente opinando, alla parte intenzionata a sottrarsi all'operatività della clausola compromissoria sarebbe sufficiente promuovere il giudizio arbitrale per rimanere, poi, del tutto inerte in ordine alla determinazione della domanda ed alla formulazione delle prove (onde precludere al collegio arbitrale la possibilità di decidere), realizzando, così, il proprio intento di devolvere la controversia al giudice ordi-Page 944nario. Ne consegue che l'esaurimento del potere decisorio del collegio arbitrale in ordine alla definizione della lite deve, in tal caso, ritenersi preclusivo di ogni possibilità di trasferire la controversia dinanzi al giudice ordinario, essendosi il procedimento arbitrale svolto (e concluso) con un provvedimento esaustivo della funzione decisoria degli arbitri.

    Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2001, n. 890, Di Chicco R. c. Cardone. (C.p.c., art. 806; c.c., art. 820; c.c., art. 823). [RV543400]


@Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Per nullità

In tema di nullità di un lodo arbitrale, il requisito della «riunione in conferenza personale» degli arbitri è condizione di validità della pronuncia, essendo il relativo precetto testualmente dettato dal primo comma dell'art. 823 c.p.c., ed espressamente richiamato dal successivo comma secondo, punto 5 del medesimo articolo (che prescrive, appunto, «l'indicazione del luogo o del modo in cui il lodo è stato deliberato»), sicché, se dal testo del provvedimento non risulti, neppure per implicito, l'osservanza di tali modalità di deliberazione, ne derivrebbe il difetto del requisito di cui al citato art. 823 comma secondo n. 5, indicato come caso di nullità dal successivo art. 829, comma primo, n. 3 c.p.c. (Nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, peraltro, escluso che nel caso di specie, potesse dirsi violata la regola de qua, specificando ancora che le concrete modalità con le quali il presidente del collegio arbitrale diriga il processo di formazione della volontà conclusiva del collegio - nella specie, asseritamente maturata tra due dei tre arbitri separatamente - qualora non si traduca nella violazione di uno dei requisiti formali del lodo ovvero non assurga a motivo di revocazione per dolo del giudice, non assume alcuna rilevanza ai fini di una pronuncia di nullità della deliberazione ex art. 829 c.p.c.).

    Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2001, n. 793, Calderini A. c. Vezzani ed altri. (C.p.c., art. 823). [RV543372]


@Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Per nullità

In tema di impugnabilità del lodo, la nozione di nullità di cui all'art. 829, comma primo, n. 1, c.p.c., non è limitata alla sola ipotesi di inesistenza del lodo o a specifici vizi genetici del negozio compromissorio, ma deve intendersi estesa a qualsiasi fattispecie in cui si riveli insussistente la volontà contrattuale delle parti, le quali rappresenta il fondamento della potestà decisoria degli arbitri.

    Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2001, n. 1191, Janton Spa c. Com. Morcone. (C.p.c., art. 829; c.p.c., art. 808). [RV543503]


@Arbitrato e compromesso - Procedimento arbitrale - Sospensione - Necessaria

Nel giudizio arbitrale, gli arbitri, quando rilevano che la soluzione di una questione ad essi...

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