Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine339-343

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Conflitto d'interessi - Configurabilità

In materia di condominio, ai fini dell'invalidità della delibera assembleare, non è configurabile un conflitto d'interessi tra il singolo condomino ed il condominio qualora venga dedotta una mera ipotesi astratta e non sia possibile identificare, in concreto, una sicura divergenza tra le ragioni personali del condomino e l'interesse istituzionale comune. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse in concreto configurarsi un conflitto tra un singolo condomino e l'interesse collettivo degli altri per il solo fatto che il predetto condomino godeva di una disciplina di ripartizione delle spese comuni in misura diversa a quella proporzionale alla sua proprietà individuale).

    Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2002, n. 3944, Felicetti c. Cond. Via Archimede 40 Roma. (C.c., art. 1135; c.c., art. 1136; c.c., art. 2373). [RV553130]


@Avviamento commerciale - Indennità - Immobile destinato ad attività di insegnamento - Condizioni

Affinché l'attività di insegnamento o di istruzione possa considerarsi esercitata in forma di impresa, sì da costituire titolo per la percezione dell'indennità di avviamento, non è sufficiente che sia intesa alla realizzazione di un lucro, ma è, altresì, necessario che costituisca il risultato di un'organizzazione aziendale, e cioè di un complesso strumentale di fattori materiali e personali che fungano da supporto indispensabile e non secondario del servizio di istruzione offerto al pubblico. (Nella specie, l'immobile locato era adibito a scuola di danza).

    Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2086, Cucumazzo c. Dellisanti. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 42). [RV552261]


@Avviamento commerciale - Indennità - Prova dell'avviamento - Esclusione

L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è dovuta ope legis al conduttore uscente ai sensi dell'art. 34 legge 27 luglio 1978, n. 392, prescindendo da qualsiasi accertamento circa la relativa perdita ed il danno che il conduttore abbia subito in concreto in conseguenza del rilascio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere il giudice del merito escluso la perdita dell'avviamento sul rilievo che il conduttore aveva continuato ad esercitare la sua attività in un altro appartamento del medesimo ufficio).

    Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2002, n. 2834, Bonini c. Caselli. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV552589]


@Canone - Controversie - Tentativo di conciliazione - Decadenza

In tema di locazioni di immobili ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 44 della legge 27 luglio 1978,n. 392 in ordine alla domanda di determinazione del canone, proponga successivamente in giudizio tale domanda in una a quella di restituzione delle somme versate in eccesso rispetto alla misura legale, le anzidette domande e la preventiva istanza di conciliazione costituiscono componenti di un'unica domanda giudiziaria introduttiva di un unitario processo di cognizione, di guisa che, dovendosi il processo unitario considerare iniziato con l'istanza di conciliazione, ove questa sia stata proposta nel termine di sei mesi dal rilascio dell'immobile locato non sussiste la decadenza di cui all'art. 79, secondo comma, della citata legge, anche se le domande di determinazione del canone legale e di ripetizione delle somme non dovute siano proposte oltre detto termine. (Nella specie, l'istanza di conciliazione era stata proposta prima del rilascio dell'immobile).

    Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2002, n. 2507, Curci c. Butrico. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 43; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 44; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 45; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79). [RV552396]


@Canone - Controversie - Tentativo di conciliazione - Domanda riconvenzionale

La condizione di procedibilità prevista dall'art. 43 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sull'equo canone, in relazione alla domanda riconvenzionale del locatore di pagamento della differenza tra il canone legale e quello percepito, deve ritenersi soddisfatta quando il tentativo di conciliazione sia già stato esperito dal conduttore - attore in relazione ad una sua pretesa inerente alla misura del canone (così come nell'ipotesi inversa di domanda principale del locatore e domanda riconvenzionale del conduttore), attesa che quel tentativo ha già realizzato lo scopo di promuovere un confronto tra le parti sulle rispettive posizioni in sede non contenziosa.

    Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2002, n. 1897, Quaglia c. Valzer. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 43; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 44). [RV552172]


@Canone - Determinazione - Inferiore a quello legale - Liceità

Con riguardo alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, la pattuizione di un canone inferiore a quello equo - quale espressione del potere di autonomia contrattuale - è lecita ove risulti in modo non equivoco la volontà di derogare ai criteri di cui all'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale, limitandosi a stabilire l'ammontare massimo del canone locativo, consente alle parti di accordarsi su di un qualsiasi canone inferiore, con la conseguenza che, in difetto di una chiara volontà di derogare ai criteri legali, anche il locatore può chiedere la determinazione del canone legale in sostituzione di quello indicato nel contratto. In particolare, se il riferimento nel contratto ad una incongrua categoria catastale è ritenuto dal giudice di merito - con apprezzamento che, se immune da vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità - volto a meri fini descrittivi e non implicante la predetta volontà derogatoria, il corretto classamento può essere effettuato in giudizio, anche previa disapplicazione - ai soli fini della determinazione del canone legale - dell'erroneo atto di classamento adottato dall'autorità amministrativa, con effetto dal momento della sussistenza delle condizioni dell'immobile che quel classamento comportano.

    Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2002, n. 1897, Quaglia c. Valzer. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 12; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 16; L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 5). [RV552173]


@Canone - Determinazione - Rettifica - A seguito di correzione dell'erroneo classamento

In sede di determinazione dell'equo canone di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, la rettifica dell'importo conseguente alla correzione dell'erroneo classamento indicato nel contratto ha efficacia dalla data di inizio della locazione, non essendo necessario la richiesta del locatore ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, atteso che non si versaPage 340 nella fattispecie, ivi prevista, dell'«adeguamento» del canone (che presuppone il mutamento, sopravvenuto nel corso della locazione, degli elementi di cui agli artt. 13 e 15 legge cit.), ma si tratta soltanto di rettificare un dato errato ab origine.

    Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2002, n. 1897, Quaglia c. Valzer. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 25). [RV552175]


@Canone - Determinazione - Superficie convenzionale - Determinazione

La superficie dell'unità immobiliare ceduta in locazione si determina, ai fini dell'accertamento dell'equo canone, in base alla situazione di fatto dell'immobile e al godimento effettivo che da esso ritrae il conduttore, in relazione al quale, nei limiti dell'equo canone, dev'essere commisurato il corrispettivo dovuto secondo la natura sinallagmatica del rapporto.

    Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2002, n. 1897,...

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