Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine83-86

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Amministratore del condominio - Carica - Cessazione - Poteri

Il principio secondo cui l'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione dalla carica per dimissioni o per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c.c., conserva ad interim i suoi poteri e può continuare ad esercitarli fino a che non sia stato sostituito da altro amministratore, fondandosi su una presunzione di conformità di una siffatta perpetuatio di poteri all'interesse ed alla volontà dei condomini, non può trovare applicazione quando risulti, viceversa, una volontà di questi ultimi, espressa con delibera dell'assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore cessato dall'incarico.

    Cass. civ., sez. II, 12 novembre 2002, n. 15858, D'Aguanno c. Coratella. (C.c., art. 1129). [RV558421]


@Azienda - Affitto - Distributore di carburante - Affidamento in gestione a terzi

Mentre di regola l'affitto d'azienda cessa de iure alla scadenza del contratto e l'affittuario è tenuto a restituirla nello stato in cui si trova in tale momento concretando la detenzione successiva al termine contrattuale una occupazione di fatto da parte dell'affittuario che, con il venir meno del diritto di gestione, non ha la facoltà di continuare ad assicurarne la unitaria destinazione, qualora l'affitto abbia ad oggetto la gestione di un impianto di distribuzione di carburante, affidata dal concessionario a un terzo secondo quanto consentito dall'art. 25 R.D. 1303/1934, che non limita il modello contrattuale di cessione alla sola locazione, la differenza fra le consistenze d'inventario - che di norma va calcolata, ai sensi dell'art. 2561 c.c. richiamato dall'art. 2565 c.c. tenendo conto anche dei mutamenti qualitativi e non solo quantitativi dell'azienda con riferimento alla cessazione de iure del contratto - deve essere invece determinata in relazione alla cessazione effettiva del rapporto che avviene con rilascio dell'azienda, atteso che, in considerazione della natura pubblicistica dell'obbligazione del gestore, questi è tenuto ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione, a pena di decadenza dalla concessione, pur dopo la scadenza contrattuale.

    Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2002, n. 16068, Petroltermo Bartolini e C. SpA c. ERG Petroli SpA. (C.c., art. 2565; R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, art. 25). [RV558510]


@Azienda - Affitto - Locazione di immobile con pertinenze - Differenze

L'accertamento se le parti contraenti abbiano stipulato una locazione di immobile con pertinenze o un affitto di azienda rientra nei compiti del giudice del merito il quale deve indagare sulla comune intenzione delle parti e sui beni dedotti in contratto, al fine di stabilire se l'oggetto principale della stipulazione sia l'immobile singolarmente considerato o un complesso unitario costituito dall'organizzazione aziendale destinata allo svolgimento di un'attività economica. Detto accertamento non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione.

    Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2002, n. 14647, Ceravolo F c. Ceravolo M.R. (C.c., art. 1571; c.c., art. 2562). [RV557892]


@Azioni giudiziarie del condominio - Rappresentanza giudiziale del condominio - Beni appartenenti solo ad alcuni condomini - Legittimazione passiva del condominio

Il condominio può essere citato in giudizio per qualsiasi azione che abbia come oggetto parti comuni, anche se si tratti di quelle per le quali tale natura sia stata attribuita dal regolamento, comprese le azioni reali promosse perché sia dichiarata la comproprietà di una o più cose, la cui titolarità, in base ai titoli di acquisto, risulti di alcuni soltanto dei proprietari degli appartamenti dell'edificio.

    Cass. civ., sez. II, 11 novembre 2002, n. 15794, Cond. Largo De Amicis 3-8 Minervino Murge c. Dell'Erba. (C.c., art. 1117; c.c., art. 1131). [RV558387]


@Canone - Aggiornamento - Richiesta del locatore - Forma

In materia di locazione di immobili urbani ad uso diverso da abitazione, la richiesta di aggiornamento del canone ex art. 32 L. n. 392 del 1978 può essere formulata, in mancanza della previsione di una forma determinata, anche verbalmente nonché implicitamente o per fatti concludenti.

    Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2002, n. 14655, Allò di Buson Gino Snc c. Giovannini ed altro. (C.c., art. 1322; c.c., art. 1350; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32). [RV557907]


@Canone - Aumenti - Libertà di determinazione - Pretesa di versamento di somme ulteriori

In materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da abitazione, l'ammontare del canone è rimessa alla libera determinazione delle parti, ma il legislatore ha limitato l'autonomia contrattuale in relazione all'aggiornamento del canone medesimo e all'entità del deposito cauzionale (artt. 32, 11 e 41 legge n. 392 del 1978), sicché la pretesa di somme ulteriori rispetto a quella originariamente pattuita incorre nella sanzione di nullità prevista dall'art. 79 legge n. 392 del 1978.

    Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2002, n. 14655, Allò di Buson Gino Snc c. Giovannini ed altro. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 11; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 41; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79). [RV557905]


@Canone - Corresponsione - Pattuizione di canone maggiore di quello dichiarato a fini fiscali - Simulazione relativa

In materia di locazione di immobili urbani ad uso diverso da abitazione, la pattuizione tra le parti di un canone maggiore di quello dichiarato a fini fiscali configura ipotesi di simulazione relativa ex art. 1414, secondo comma, c.c., irrilevante essendo al riguardo la circostanza che le maggiori somme siano corrisposte contemporaneamente al canone dichiarato.

    Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2002, n. 14655, Allò di Buson Gino Snc c. Giovannini ed altro. (C.c., art. 1414). [RV557906]


@Canone - Deposito cauzionale - Cessazione della locazione - Obbligo di restituzione

In materia di locazione, l'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non ap-Page 84pena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni...

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