Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Condizioni

- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., siccome funzionalmente diretta - in armonia con la nozione generale di «istruzione dibattimentale» ricavabile dall'art. 496, comma 1 c.p.p. - alla «assunzione di prove» (il cui oggetto dev'essere ricompresso nelle specifiche previsioni di cui all'art. 187 stesso codice), non può consistere nella sola acquisizione, ai sensi dell'art. 236, comma 2 c.p.p., di sentenze e certificati del casellario giudiziario al fine di valutare la credibilità di un testimone le cui dichiarazioni sono già state assunte in primo grado.

    Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2002, n. 00000 (ud. 16 maggio 2002), Calabrò. (C.p.p., art. 603; c.p.p., art. 236; D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 4 ter; L. 5 giugno 2000, n. 144). [RV221502]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Sentenza relativa a fatto successivamente depenalizzato - Revoca

- La sentenza che abbia applicato una pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., con riguardo ad un fatto successivamente depenalizzato, deve essere revocata in applicazione dell'art. 673 del codice di rito anche quando sia precedentemente maturata la fattispecie estintiva di cui al secondo comma dell'art. 445 dello stesso codice: dopo tale estinzione infatti - per il combinato disposto degli artt. 686 e 689 c.p.p. - residua la iscrizione della sentenza di patteggiamento nel certificato del casellario giudiziale non rilasciato a richiesta di privati, e tale iscrizione costituisce effetto penale della condanna (alla quale si equipara a questo fine l'applicazione di pena), l'interesse alla cui rimozione legittima dunque la revoca della sentenza.

    Cass. pen., sez. III, 22 febbraio 2002, n. 7088 (c.c. 15 gennaio 2002), Candido G. (C.p.p., art. 673; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 686). [RV221692]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Atti abnormi - Decreto di citazione a giudizio immediato - Nullità

- Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio immediato per la mancata formazione, nel contraddittorio delle parti, del fascicolo del dibattimento. (La Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ha ritenuto che la dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio rientra nel generale potere di controllo previsto dagli artt. 178-180 c.p.p., che la decisione di restituire gli atti al giudice per le indagini prelimnari è coerente con l'esigenza di provvedere ad un adempimento ingiustificatamente pretermesso e, infine, che il provvedimento impugnato non aveva nella specie determinato alcuna stasi processuale, in quanto il giudice per l'udienza preliminare, ricevuti gli atti, avrebbe potuto provvedere alla formazione del fascicolo da trasmettere al giudice del dibattimento).

    Cass. pen., sez. III, 16 maggio 2002, n. 19010 (c.c. 23 aprile 2002), P.M. in proc. Spinelli. (C.p.p., art. 457; c.p.p., art. 431; c.p.p., art. 586). [RV221702]

@Atti processuali penali - Lingua italiana - Imputato straniero - Traduzione

- Il giudice, il quale ignori che lo straniero non comprende la lingua Italiana, non ha il dovere di disporre che il provvedimento di custodia cautelare emesso nei suoi confronti gli sia notificato insieme con la relativa traduzione, anche perché, qualora lo straniero stesso non sia in grado di capire la lingua italiana, la concreta conoscenza dell'atto è assicurata dal disposto dell'art. 94, comma 1 bis, att. c.p.p. che pone a carico del direttore dell'istituto penitenziario o di un operatore da lui delegato l'onere di accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento con cui è stata disposta la sua custodia e di illustrargliene, ove occorra, i contenuti.

    Cass. pen., sez. I, 10 maggio 2002, n. 17829 (c.c. 8 novembre 2001), Essid. (C.p.p., art. 143; c.p.p., art. 292; att. c.p.p., art. 94). [RV221442]

@Cassazione penale - Declaratoria immediata di cause di non punibilità - Remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione - Efficacia estintiva del reato

- La remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato anche in presenza di ritenuta inammissibilità del ricorso, atteso che essa è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell'art. 648, comma 2, c.p.p., non sia stata «pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso».

    Cass. pen., sez. V, 14 marzo 2002, n. 10637 (c.c. 15 febbraio 2002), Bartelloni. (C.p.p., art. 152; c.p.p., art. 648). [RV221498]

@Cassazione penale - Giudizio di rinvio - Obbligo del giu- dice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della cassazione - Esclusione

- Il giudice di rinvio non è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento nell'ipotesi in cui la norma, dalla quale quel principio è stato tratto, sia stata, nelle more del giudizio, abrogata espressamente o anche implicitamente, per effetto di una nuova legge che abbia disciplinato diversamente la materia. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente applicato la sopravvenuta legge 25 febbraio 2000, n. 35, di conversione del D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, che, nel dettare una disciplina transitoria per i processi in corso, ai fini della graduale applicazione dei principi del giusto processo, ha modificato, in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone di cui all'art. 210 c.p.p., la precedente normativa in base alla quale la stessa Corte di cassazione aveva fissato il principio di diritto).

    Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2002, n. 11990 (ud. 30 novembre 2001), Agosta ed altri. (C.p.p., art. 623; c.p.p., art. 627). [RV221722]

@Competenza penale - Dichiarazione di incompetenza - Misure cautelari disposte da giudice incompetentePerdita di efficacia per mancata osservanza dell'art. 27 c.p.p

- La riapplicazione della custodia cautelare in carcere, a seguito di perdita di efficacia, per mancata osservanza del termine di cui all'art. 27 c.p.p., della precedente ordinanza custodiale emessa Page 78 da giudice incompetente, non richiede - in assenza di fatti nuovi o di diverse esigenze cautelari rispetto a quelli già valutati nella suddetta ordinanza - la previa effettuazione dell'interrogatorio dell'imputato o indagato, ai sensi dell'art. 302 c.p.p.

    Cass. pen., sez. II, 6 maggio 2002, n. 16617 (c.c. 20 marzo 2002), De Lasa M. (C.p.p., art. 27; c.p.p., art. 302). [RV221717]

@Difesa e difensori - Di fiducia - Atto di costituzione di parte civile - Sottoscrizione del solo difensore privo di procura

- È inesistente l'atto di costituzione di parte civile che non rechi la sottoscrizione dell'interessato, ma solo quella del difensore, il quale non sia munito di procura speciale rilasciata nelle forme di legge.

    Cass. pen., sez. III, 4 marzo 2002, n. 8553 (ud. 23 gennaio 2002), Maffeo O. (C.p.p., art. 76; c.p.p., art. 122; c.p.p., art. 100). [RV221523]

@Difesa e difensori - Di ufficio - Sostituzione - Mancato reperimento del difensore già nominato

- Il difensore d'ufficio il quale sia rimasto del tutto assente nel giudizio di cognizione, disinteressandosi del proprio assistito, può essere legittimamente sostituito dal giudice dell'esecuzione, anche attraverso un provvedimento implicito di dispensa dall'incarico, che si può realizzare attraverso la nomina di un diverso difensore di ufficio nel decreto di irreperibilità.

    Cass. pen., sez. II, 11 marzo 2002, n. 9815 (c.c. 5 dicembre 2001), Lu Zhong Q. (C.p.p., art. 97; c.p.p., art. 159). [RV221520]

@Difesa e difensori - Nuovo difensore - Termini a difesa - Diniego

- Nel caso in cui il nuovo difensore nominato il giorno prima dell'udienza, in sostituzione del difensore revocato, faccia richiesta di termini a difesa, il provvedimento di diniego posto in violazione dell'art. 108 c.p.p., integra una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., in quanto attiene all'assistenza dell'imputato, ma non deriva dall'assenza del difensore, sicché deve essere dedotta ai sensi dell'art. 182 c.p.p. dal difensore presente subito dopo il compimento dell'atto di diniego essendo soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie di cui all'art. 180 e ss. c.p.p.

    Cass. pen., sez. V, 22 aprile 2002, n. 15098 (ud. 7 marzo 2002), Braccini. (C.p.p., art. 108; c.p.p., art. 180; c.p.p., art. 182; c.p.p., art. 178). [RV221685]

@Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Condizioni di ammissione - In genere

- In tema di patrocinio per i non abbienti a spese dello Stato, l'ammissione deve ritenersi consentita anche riguardo all'assistenza difensiva nel corso dell'esame ex art. 210 c.p.p. per l'indagato o imputato in procedimento connesso, sia per effetto di una inter- pretazione costituzionalmente orientata del comma 1 dell'art. 15 della L. 30 luglio 1990, n. 217 (che elenca, con indicazione ritenuta non tassativa, "altri casi" di applicabilità dell'istituto al fianco del procedimento di merito), sia in applicazione del nuovo testo del comma 4 dell'art. 1 della citata legge 217 del 1990 (come modificato ex art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 134), secondo il quale l'ammissione al patrocinio è valida «per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse».

    Cass. pen., sez. III, 22 febbraio 2001, n. 7071 (c.c. 11 gennaio 2002), Galati. (C.p.p., art. 210; L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 4; L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 15; L. 29 marzo 2001, n. 134, art. 2)....

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