Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello penale - Casi - Sentenza di proscioglimento da delitto per prescrizione - Impugnazione dell'imputato

- L'appello contro le sentenze di proscioglimento per delitto è inibito all'imputato solo quando l'assoluzione sia stata disposta per non avere egli commesso il fatto o perché il fatto stesso non sussiste. Ne consegue che la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione è sempre appellabile, anche quando l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, ben potendo l'appellante sollecitare, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula più favorevole secondo il disposto dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

    Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 87 (c.c. 26 novembre 2002), Schiano e altri. (C.p.p., art. 591; c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 593). [RV223364]

@Appello penale - Cognizione del giudice d'appello - Reformatio in peius - Esclusione di un'aggravante

- Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su gravame del solo imputato, pur escludendo l'esistenza di una circostanza aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, qualora a quella esclusione non consegua una automatica riduzione di questa, ma la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti residue e attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del precedente giudizio di valenza, il cui esercizio è insindacabile in Cassazione, se congruamente motivato. (Fattispecie nella quale il giudice di appello aveva escluso l'aggravante della premeditazione, ma confermato quella dei futili motivi, mantenendo fermo il giudizio di equivalenza con le attenuanti come formulato in prime cure).

    Cass. pen., sez. I, 6 febbraio 2003, n. 5697 (ud. 28 gennaio 2003), Di Giulio. (C.p.p., art. 597; c.p., art. 69). [RV223442]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Omissione di porzioni necessarie del provvedimento - Correzione mediante aggiunta

- L'omissione materiale di determinati elementi nel provvedimento giudiziale può essere sanata mediante la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. quando sia frutto di difformità puramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua espressione letterale, tanto che la correzione possa consistere nella semplice aggiunta, in senso meccanico, di espressioni che risultino parte necessaria dell'atto sulla base di una verifica materiale delle relative premesse. (Fattispecie nella quale la Corte ha considerato corretta la integrazione del dispositivo di un provvedimento di convalida di operazioni di intercettazione disposte d'urgenza dal pubblico ministero per più utenze telefoniche, nel quale compariva l'indicazione di una sola utenza, del tutto estranea al procedimento: ciò sul presupposto che la convalida, in quanto tale, non poteva che riguardare le utenze effettivamente interessate dal provvedimento convalidato, le quali d'altro canto risultavano tutte indicate nella parte motiva del decreto del giudice).

    Cass. pen., sez. IV, 1 ottobre 2002, n. 32650 (c.c. 4 luglio 2002), Romano. (C.p.p., art. 130; c.p.p., art. 267). [RV223457]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Provvedimenti in camera di consiglio - Procedimento - Condizioni di capacità del giudice

- Nel procedimento in camera di consiglio le condizioni di capacità del giudice devono persistere fino al momento della deliberazione della decisione, onde il successivo venir meno delle stesse, occorso nel periodo compreso tra questa e il deposito del provvedimento in cancelleria (nella specie, per collocamento in stato di quiescenza del presidente del collegio deliberante), non costituisca causa di nullità del provvedimento medesimo (Fattispecie concernente l'applicazione di una misura di prevenzione).

    Cass. pen., sez. I, 17 febbraio 2003, n. 7604 (c.c. 21 gennaio 2003), Manfredi. (C.p.p., art. 33; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 128). [RV223452]

@Cassazione penale - Giudizio di rinvio - Principio di irretrattabilità - Non contestabilità della competenza del giudice di rinvio

- In applicazione del principio di irretrattabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione affermato dall'art. 627 c.p.p., dopo un provvedimento di annullamento con rinvio, la competenza del giudice di rinvio non può essere messa in discussione. Tale principio opera anche per provvedimenti emessi dalla Suprema Corte nella forma della ordinanza e non della sentenza, ogni qual volta detto provvedimento statuisca su determinate questioni con carattere di definitività.

    Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 2003, n. 4047 (c.c. 24 ottobre 2002), Vitiello. (C.p.p., art. 627; L. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65). [RV223472]

@Cassazione penale - Motivo di ricorso - Vizi della motivazione - Illogicità

- In tema di controllo della motivazione, è validamente argomentato il giudizio di responsabilità per violazione di sigilli e connessi reati contravvenzionali edilizi a carico dell'imputata, comproprietaria dell'immobile e nominata custode all'atto del sequestro, fondato sull'evidente interesse al compimento delle opere abusive, dovendosi escludere la possibilità per la Corte di cassazione di ricostruire alternativamente la vicenda individuando nel coniuge comproprietario la sola responsabilità sulla base del ruolo di «capo famiglia».

    Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 2003, n. 8570 (ud. 14 gennaio 2003), Privitera S. (C.p.p., art. 606). [RV223469]

@Cassazione penale - Ricorso straordinario per errore di fatto - Errore di fatto determinante per la decisione viziata - Conseguenze

- In tema di ricorso straordinario avverso una decisione di inammissibilità del ricorso per cassazione, pronunciata all'esito di udienza pubblica e fondata sul presupposto che il ricorrente non avesse sottoscritto l'atto di impugnazione, la sentenza, quando la declaratoria di inammissibilità risulti conseguente all'esame di una copia e non dell'originale (regolarmente sottoscritto e depositato) dell'atto stesso, deve ritenersi dovuta in misura determinante ad errore di fatto per difetto di percezione, di talché deve esserne disposta la revoca, con rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso erroneamente dichiarato inammissibile. Page 644

    Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 80 (ud. 12 novembre 2002), Cioni. (C.p.p., art. 625 bis). [RV223363]

@Cassazione penale - Spese e sanzione pecuniaria per inammissibilità o rigetto del ricorso - Pluralità di soccombenti - Condanna solidale al pagamento delle spese processuali

- Nel giudizio di cassazione, la soccombenza di tutte le parti private ricorrenti comporta la loro condanna solidale al pagamento delle spese processuali, a nulla rilevando che esse siano portatrici di interessi contrastanti, trattandosi di obbligazione con unicità di causa, di oggetto e di titolo, per la quale opera il principio di solidarietà tra condebitori stabilito dall'art. 1294 c.c. ed è, conseguentemente, esclusa la rilevanza della parziale vittoria delle parti civili soccombenti dovuta al mancato accoglimento del ricorso dell'imputato. (Fattispecie concernente dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi sia dell'imputato, sia delle parti civili).

    Cass. pen., sez. I, 6 febbraio 2003, n. 5697 (ud. 28 gennaio 2003), Di Giulio. (C.p.p., art. 592; c.c., art. 1294). [RV223443]

@Cosa giudicata penale - Effetti - Inammissibilità di un secondo giudizio - Estensione alle misure cautelari

- Le ordinanze inoppugnabili e quelle soggette ad impugnazione, che non siano state impugnate o in ordine alle quali siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, concretizza comunque il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione. (Fattispecie relativa ad ordinanza di rigetto emessa dal tribunale all'esito dell'istanza di riesame proposta dall'imputato avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal giudice del dibattimento autonomamente, sebbene un precedente decreto di sequestro emesso dallo stesso giudice e nella medesima fase processuale, nelle stesse condizioni di fatto e di diritto, fosse stata annullato dal Tribunale del riesame).

    Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2002, n. 42529 (c.c. 6 novembre 2002), Raso P. (C.p.p., art. 322 bis; c.p.p., art. 649). [RV223353]

@Esecuzione in materia penale - Giudice dell'esecuzione- Confisca - Provvedimento assunto ex art. 667, comma 4, ovvero art. 666 c.p.p

- In materia di confisca, avverso il provvedimento del giu- dice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 stesso codice, è data solo la facoltà di proporre opposizione (art. 667, comma 4) e non appello (art. 322 bis), con conseguente riqualificazione dell'atto di impugnazione come tale inoltrato.

    Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2003, n. 8124 (c.c. 5 dicembre 2002), Salamone N. (C.p.p., art. 666; c.p.p., art. 667; c.p.p., art. 676). [RV223464]

@Giudice penale - Ricusazione - Casi - Inimicizia grave

- In tema di ricusazione, non integra una ragione sufficiente dell'incompatibilità dei componenti del collegio giudicante il solo fatto che l'imputato abbia sporto querela nei loro confronti, in quanto il sentimento di inimicizia deve essere reciproco e non può derivare da atti o comportamenti del magistrato nella conduzione del processo.

    Cass. pen., sez. VI, 17 gennaio 2003, n. 2273 (c.c. 17 dicembre 2002), Giovannelli I. (C.p.p., art. 36). [RV223467]

@Giudizio abbreviato - Processo con più imputati - Ammissione del...

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