Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Revoca - Applicabilità

- In presenza di una già operante e riconoscibile causa di revoca dell'indulto, è legittima e doverosa la mancata applicazione del beneficio atteso che, altrimenti, il medesimo, una volta applicato, o dovrebbe essere subito dopo revocato, con inutile dispendio di attività giurisdizionale, o non sarebbe più revocabile, con evidente violazione della legge che, quando ne sussistano le condizioni, prevede invece la revoca come obbligatoria.

    Cass. pen., sez. I, 28 aprile 2003, n. 19752 (c.c. 28 marzo 2003), Calì. (C.p., art. 174; c.p.p., art. 674). [RV223850]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Concordato sui motivi di appello - Accordo delle parti sulla determinazione dell'entità della pena

- In tema di concordato in appello, allorché le parti abbiano, ex art. 599, comma 4, c.p.p., patteggiato sulla determinazione dell'entità della pena, previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello, il giudice dell'appello non ha alcun obbligo di motivare in ordine alle questioni rinunciate riguardanti nullità rilevabili di ufficio e inutilizzabilità di elementi di prova, posto che i motivi con i quali esse sono state dedotte sono stati espressamente oggetto di rinuncia delle parti e, quindi, non essendogli più devoluti, non possono formare oggetto della relativa pronuncia.

    Cass. pen., sez. I, 10 aprile 2003, n. 16965 (ud. 29 gennaio 2003), Augugliaro ed altro. (C.p.p., art. 599; c.p.p., art. 609). [RV224241]

@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Casi

- In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, l'art. 603 c.p.p. disciplina due distinte ipotesi, prevedendo, nel comma 1, che il giudice disponga la rinnovazione del dibattimento ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e attribuendogli, nel comma 2, nel caso di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il potere di disporre il rinnovo dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495 comma 1 c.p.p., norma che a sua volta richiama gli artt. 190 comma 1 e 190 bis c.p.p. relativi rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p. In conseguenza di tale doppio richiamo, deve ritenersi che - nel caso previsto nell'art. 603 comma 2 c.p.p. - il giudice, in presenza di istanza di parte e dei presupposti richiesti dalla norma, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti, in sostanza escludendo le prove del tutto incongruenti rispetto al thema decidendum e quelle che mirano a provare un fatto del tutto pacifico ed incontrovertibile; mentre, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti menzionati nel comma 3 bis dell'art. 51 c.p.p., ove sia richiesto l'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 (imputati in procedimento connesso o collegato), che abbiano già reso dichiarazioni nel corso di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali siano stati già acquisiti (a norma dell'art. 238), l'esame è ammesso ove rite- nuto necessario sulla base di specifiche esigenze, giustificandosi tale maggiore possibilità di riascoltare le persone già indicate, in relazione alla notevole gravità dei fatti da giudicare, alla difficoltà di accertare la verità in simili processi e, infine, alla minore attendibilità di tali categorie di persone.

    Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 2002, n. 43464 (ud. 9 maggio 2002), P.M. in proc. Pinto ed altri. (C.p.p., art. 603; c.p.p., art. 495; c.p.p., art. 190; c.p.p., art. 190 bis). [RV223541]

@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Casi

- L'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello disciplinata dall'art. 603, comma 4, c.p.p. non esclude che il giudice debba effettuare le opportune valutazioni, nel contraddittorio delle parti, in relazione alla rilevanza ed ammissibilità delle prove richieste e, pertanto, presuppone una indicazione specifica da parte dell'imputato delle prove che si vogliono assumere.

    Cass. pen., sez. VII, 27 marzo 2003, n. 14052 (c.c. 10 gennaio 2003), Saulle. (C.p.p., art. 603). [RV223821]

@Appello penale - Legge 19 aprile 2002, n. 72 - Reintroduzione dell'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda - Atto d'appello già convertito in ricorso per cassazione

- Il principio secondo cui il ricorso in cassazione si converte in appello deve applicarsi, per eliminare una condizione di disparità di trattamento, a seguito dell'entrata in vigore della legge 19 aprile 2002, n. 72, non soltanto ai ricorsi per cassazione sin dall'origine presentati come tali entro la data del 4 maggio 2001, ma anche ai ricorsi avverso sentenza di condanna alla pena dell'ammenda originariamente presentati entro la data suddetta come atti d'appello e convertiti poi in ricorsi per cassazione, ai sensi dell'art. 13 legge 26 marzo 2001. (Nell'occasione la Corte ha precisato che tale soluzione interpretativa deriva dall'impossibilità di applicare in via analogica la previsione di cui alla legge 19 aprile 2002, n. 72, in considerazione del suo carattere eccezionale, e dalla necessità di una preventiva istanza di parte da presentare almeno cinque giorni prima dell'udienza, che rende manifesta la intenzione della Corte in ordine alla ritenuta qualificazione come ricorso dell'atto d'impugnazione).

    Cass. pen., sez. IV, 14 gennaio 2003, n. 1004 (ud. 2 ottobre 2002), Merotto Olivo. (C.p.p., art. 593; L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 13; L. 19 aprile 2002, n. 72). [RV224031]

@Appello penale - Nullità (Questioni di) - Fatto diverso - Appello avverso sentenza di non luogo a procedere del G.I.P

- Il potere di annullamento del giudice d'appello è circoscritto ai soli casi tassativamente indicati nell'art. 604 c.p.p., essendo l'appello un mezzo di impugnazione, avente solo eccezionalmente effetto rescissorio. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 604 c.p.p. alle ipotesi di sentenza di non luogo a procedere, anche considerato che l'alternativa ad una simile statuizione è l'adozione del decreto che dispone il giudizio, mentre l'art. 604, comma 1, c.p.p. fa esplicito riferimento alla decisione di condanna. (In motivazione, la Corte ha posto in risalto la natura eccezionale del disposto di cui all'art. 604 c.p.p., attributivo al giudice d'appello - almeno nei casi previsti dai primi tre commi - di un potere del tutto al di fuori della sua ordinaria sfera di cognizione). Page 104

    Cass. pen., sez. VI, 7 marzo 2003, n. 10649 (ud. 16 dicembre 2002), Calzone M.A. (C.p.p., art. 428; c.p.p., art. 604; c.p.p., art. 423; c.p.p., art. 425). [RV224698]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Patteggiamento nel corso delle indagini preliminari - Esclusione dell'ammissibilità

- In tema di patteggiamento, qualora l'accordo sulla pena intervenga nella fase delle indagini preliminari, la persona offesa non è legittimata né a costituirsi parte civile né ad essere citata, poiché, ai sensi dell'art. 419 c.p.p., tale diritto sorge solo all'udienza preliminare.

    Cass. pen., sez. V, 24 gennaio 2003, n. 3564 (c.c. 17 ottobre 2002), Rinaldi G. (C.p.p., art. 419). [RV224279]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Potere del giudice di valutare se l'interesse ad agire della parte civile sia venuto meno - Insussistenza

- In sede di applicazione pena su richiesta delle parti il giu- dice, mentre ha l'obbligo di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, previa verifica generica delle condizioni di legittimazione della costituzione e di ammissibilità della domanda, non può compiere alcuna valutazione sull'atto di transazione prodotto in giudizio, né al fine di verificare se esso sia stato esaustivo delle obbligazioni nascenti in capo all'imputato, né al fine di verificare il venir meno dell'interesse ad agire della persona offesa, poiché la transazione sul danno non preclude il diritto a far valere eventali danni emersi successivamente alla sottoscrizione della transazione.

    Cass. pen., sez. IV, 11 febbraio 2003, n. 6521 (c.c. 4 dicembre 2002), Marrone. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 74). [RV223653]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti - Accordo con il P.M. - Dissenso

- La sentenza con la quale il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M., applica, all'esito del dibattimento, la pena richiesta dall'imputato è equiparabile alla sentenza di patteggiamento e soggiace alle limitazioni. delle impugnazioni previste dall'art. 448 c.p.p. con la conseguenza che l'imputato non è legittimato a proporre appello.

    Cass. pen., sez. IV, 17 marzo 2003, n. 12309 (c.c. 4 febbraio 2003), Vacca. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 448). [RV223928]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Rigetto della richiesta di patteggiamento - Incensurabilità per cassazione

- Non è censurabile in sede di legittimità la decisione del giu- dice che rigetti la richiesta di patteggiamento dell'imputato - rite- nendo implicitamente giustificato il dissenso, a suo tempo espresso dal P.M. che aveva particolarmente sottolineato l'oggettiva gravità del fatto (art. 570 c.p.) e l'intensità del dolo che aveva connotato la condotta dell'imputato - e provveda a quantificare la pena in misura superiore rispetto a quella proposta e a rigettare la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, in quanto trattasi di valutazioni di merito - nelle quali sono impliciti i giudizi sulla incongruità della pena...

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