Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Provvisionale in favore della parte civile

- Il giudice di appello che proceda a seguito di impugnazione della sentenza di condanna da parte del solo imputato non può disporre la condanna dello stesso imputato al pagamento di una provvisionale in favore della costituita parte civile, quando la relativa domanda sia stata respinta dal giudice di primo grado, poiché il principio devolutivo impedisce una reformatio in peius della sentenza nell'assenza di specifico gravame sul punto.

    Cass. pen., sez. IV, 16 settembre 2003, n. 35584 (ud. 7 maggio 2003), Barilla. (C.p.p., art. 538; c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 539; c.p.p., art. 576). [RV225987]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Richieste concordemente formulate dalle parti - Richiesta a pena patteggiata

- Non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., formulata congiuntamente dall'imputato e dal pubblico ministero. (Nell'occasione la Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 36 c.p.p., nella parte in cui non prevedono una causa di incompatibilità del giudice che abbia comunque espresso una valutazione discrezionale nell'ambito di uno stesso procedimento, operante a prescindere da iniziative di parte).

    Cass. pen., sez. I, 23 ottobre 2003, n. 40320 (ud. 10 ottobre 2003), Mazzuca. (C.p.p., art. 34; c.p.p., art. 36; c.p.p., art. 599). [RV225992]

@Appello penale - Motivi - Imputato assolto in primo grado con la formula «per non aver commesso il fatto» - Legittimazione all'appello

- L'imputato assolto con la formula ampiamente liberatoria «per non aver commesso il fatto», anche se per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., non è legittimato a proporre appello, neanche incidentale, avverso la relativa sentenza, per carenza di un apprezzabile interesse all'impugnazione, salvo che nell'eccezionale ipotesi in cui l'accertamento di un fatto materiale oggetto del giudizio penale conclusosi con sentenza dibattimentale sia suscettibile, una volta divenuta irrevocabile quest'ultima, di pregiudicare, a norma e nei limiti segnati dall'art. 654 stesso codice, le situazioni giuridiche a lui facenti capo, in giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno e disciplinari regolati dagli artt. 652 e 653 c.p.p.

    Cass. pen., sez. un., 24 novembre 2003, n. 45276 (ud. 30 ottobre 2003), P.G. in proc. Andreotti ed altro. (C.p.p., art. 530; c.p.p., art. 654). [RV226091]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Obbligo di rifusione a carico dell'imputato patteggiante

- Anche le spese di consulenza tecnica sostenute dalla parte civile vanno poste a carico dell'imputato che abbia patteggiato la pena, salvo il potere discrezionale del giudice di compensarle totalmente o in parte per giusti motivi.

    Cass. pen., sez. V, 4 settembre 2003, n. 35139 (c.c. 16 maggio 2003), Rivalta. (C.p.p., art. 78; c.p.p., art. 79; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 448). [RV226168]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Limiti

- L'obbligo stabilito dall'art. 132, secondo comma, c.p., impone di non oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, dopo che siano stati computati tutti gli aumenti e le diminuzioni relativi al concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, e tali limiti non possono essere superati neanche della pena patteggiata, avente natura conforme alle attenuanti. (Fattispecie nella quale il giudice aveva applicato, per il reato di furto pluriaggravato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, la pena di mesi tre di reclusione).

    Cass. pen., sez. IV, 4 settembre 2003, n. 35164 (c.c. 19 giugno 2003), P.G. in proc. Di Dio. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 132). [RV226177]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Connessione obiettiva tra reato ed illecito amministrativo - Richiesta ed applicazione della pena solo per il reato

- Quando il giudice pronuncia una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. senza decidere anche sulla violazione amministrativa connessa al reato, non solo restano validi l'accordo delle parti e la sentenza che lo ha recepito, ma rimane ferma anche la competenza del giudice penale, il quale deve pronunciarsi, in via separata, sulla violazione amministrativa; ciò in quanto tale competenza viene meno solo se il procedimento penale sia stato chiuso per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

    Cass. pen., sez. IV, 17 giugno 2003, n. 26402 (c.c. 19 aprile 2003), P.G. in proc. Regini. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 24). [RV226059]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Poteri del giudice - Impossibilità di modificare la pena richiesta

- In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice ha solo il potere di accogliere o rigettare la richiesta, ma non quello di procedere di sua iniziativa a una revisione discrezionale della pena proposta.

    Cass. pen., sez. IV, 4 settembre 2003, n. 35164 (c.c. 19 giugno 2003), P.G. in proc. Di Dio. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV226176]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Sulla base della L. n. 134/2003, art. 5 - Formulazione nel giudizio di cassazione

- È inammissibile nel giudizio di cassazione la richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5 della legge 12 giugno 2003 n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), in quanto tale richiesta, ammessa nei processipenali in corso di dibatti- Page 450 mento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma 1, c.p.p., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione.

    Cass. pen., sez. un., 10 dicembre 2003, n. 47289 (ud. 24 settembre 2003), Petrella. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446; L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5). [RV226073]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Motivazione - Attenuanti in materia di stupefacenti

- In sede di patteggiamento la motivazione sulla concessione dell'attenuante prevista, in relazione alla cessione di stupefacenti, dall'art. 73 quinto comma D.P.R. n. 309 del 1990, può considerarsi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità (per esempio una cessione gratuita, la detenzione per uso di terzi di una modesta quantità di sostanza, ecc.). Qualora, invece, né le modalità e circostanze dell'azione, né la quantità rivenuta (nella specie: oltre 25 grammi di eroina in più confezioni) siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione come fatto di lieve entità, il giudice deve motivare adeguatamente il suo convincimento e, in difetto di congrua motivazione sul punto, la Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza di patteggiamento.

    Cass. pen., sez. IV, 24 settembre 2003, n. 36573 (c.c. 19 giugno 2003), P.M. in proc. Pace. (C.p.p., art. 444; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73). [RV225959]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Spese processuali - Spese di mantenimento in carcere

- In tema di effetti della sentenza di patteggiamento, la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere è compatibile con l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato, in quanto la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna, sicché ogni deroga al regime di tali sentenze deve risultare da una espressa disposizione.

    Cass. pen., sez. VI, 17 maggio 2003, n. 21934 (c.c. 1 aprile 2003), P.G. in proc. Di Pasquale. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 692). [RV225973]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Atti abnormi - Nozione - Fattispecie

- È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (La Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento di archiviazione adottato dal Gip non sulla base dell'infondatezza della notizia di reato, come richiesto dal pubblico ministero, ma sul presupposto dell'avvenuto incardinamento di altro procedimento che vede protagoniste le stesse parti, sia pur con ruoli processuali in parallelo, utilizzando per siffatta decisione non le obiettive risultanze di causa ma personali conoscenze dei fatti).

    Cass. pen., sez. II, 26 giugno 2003, n. 27716 (c.c. 5 giugno 2003), P.O. inproc. Biagia. (C.p.p., art. 178; c.p.p., art. 411). [RV225857]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Correzione di omissioni - Limiti e condizioni

- Il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 c.p.p. può essere adottato per porre rimedio ad omissioni, senza modifi- care il contenuto...

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