Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Amministratore di condominio - Cessazione dalla carica- Notificazioni - Rifiuto dell'atto

- Essendo il condominio un ente sfornito di personalità e autonomia patrimoniale che agisce, in campo sostanziale e processuale, attraverso l'amministratore tecnico ex art. 46 c.c. - le notificazioni vanno effettuate all'amministratore presso il suo domicilio privato ovvero presso lo stabile condominiale, purché esistano locali destinati specificamente allo svolgimento e all'organizzazione dell'attività condominiale; qualora dalla relazione di notifica risulti che il destinatario abbia rifiutato l'atto negando la qualità di amministratore del condominio, deve ritenersi affetta da nullità la relativa notificazione, a meno che il condominio non si costituisca in giudizio o, in caso di mancata costituzione, l'attore non dimostri, ove questa già non risulti aliunde, ovvero non sia pacifica, la sussistenza in capo al soggetto che ha rifiutato l'atto dei poteri rappresentativi del condominio. Ne consegue che, nel caso di rifiuto motivato dall'assenza di poteri rappresentativi, non solo non opera la presunzione legale di avvenuta notifica di cui all'art. 138 c.p.c. ma non potrà procedersi alla notifica neppure ai sensi dell'art. 140 c.p.c., atteso che, nel primo caso, l'effetto previsto dalla norma si verifica solo ove il rifiuto provenga dal soggetto che si identifichi inequivocamente come destinatario dell'atto e, nel secondo caso, la notifica ex art. 140 c.p.c. è possibile solo ove il rifiuto provenga da soggetti che siano col destinatario nella relazione prevista dall'art. 139 c.p.c.

    Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2004, n. 12460, Caforio c. Morandi. (C.c., art. 46; c.p.c., art. 139; c.p.c., art. 140; c.p.c., art. 138). [RV574258]

@Appalto (Contratto di) - Responsabilità - Del committente - Danni a terzi

- L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera (nella specie i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di riparazione del tetto di un edificio in condominio). Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. dal precetto di neminem laedere, ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad una impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive. In tali casi accertare se ricorra o meno la responsabilità del committente costituisce questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici.

    Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2004, n. 11478, Cons. Acquedotto di Uscio, Davagna e Barbagli c. Cabona ed altri. (C.c., art. 2043; c.c., art. 1655; c.c., art. 2049; c.c., art. 2051). [RV573766]

@Assemblea dei condomini - Convocazione - Omesso avviso - Annullabilità

- La mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale ad un condomino, in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta non già la nullità, ma l'annullabilità della delibera che, ove non impugnata nel termine di trenta giorni (dalla comunicazione per i condomini assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.

    Cass. civ., sez. II, 5 maggio 2004, n. 8493, Morello c. Campanella. (C.c., art. 1136; c.c., art. 1137). [RV572608]

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni- Cessazione della materia del contendere

- In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere.

    Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2004, n. 11961, Scuderi ed altri c. Cond. Via Canfora 16 CT ed altri. (C.c., art. 1136; c.c., art. 1137; c.c., art. 2377). [RV573951]

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni- Legittimazione

- Una delibera di assemblea condominiale, anche se adottata nell'interesse comune o per adempiere ad un obbligo di legge, è nulla se, per perseguire l'interesse dell'intero condominio, prevede la violazione dei diritti di proprietà esclusiva di un condomino, ed in tal caso la sua impugnazione non è soggetta ai termini di decadenza sanciti dall'art. 1137 c.c., rimanendo irrilevante che all'adozione della delibera stessa abbia partecipato anche il condomino leso senza sollevare alcuna obiezione in merito.

    Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2004, n. 9981, Marino Loffredo Lucia c. Cond. via Campane 6 Avellino. (C.c., art. 1137; c.p.c., art. 100). [RV573084]

@Assemblea dei condomini - Rappresentanza - Rapporti fra condomino rappresentato e rappresentante - Disciplina

- In tema di condominio e nell'ipotesi di assemblea, i rapporti fra il rappresentante intervenuto ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante deve ritenersi legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega scritta, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto.

    Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2004, n. 12466, Zeppieri G c. Zeppieri A. (C.c., art. 1136; c.c., art. 1137). [RV574263]

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Riscossione dei contributiFondamento

- In tema di condominio, ben può l'amministratore agire, nei confronti di un terzo, per il recupero di una quota di oneri dovuti al condominio; ciò nell'ambito delle proprie prerogative, che non si limitano alle azioni esperibili nei confronti di condomini, in quanto l'art. 1131 c.c. espressamente prevede che l'amministratore Page 614

- nei limiti delle sue attribuzioni - può agire sia nei confronti dei condomini che nei confronti di terzi.

    Cass. civ., sez. II, 2 luglio 2004, n. 12130, Medica c. Cond. Via del Teatro Nazionale 3 - Genova. (C.c., art. 1131). [RV574050]

@Canone - Controversie - Giudizio di accertamento dell'equo canone - Domanda di ripetizione di indebito oggettivo

- La domanda accessoria di ripetizione di indebito, svolta dal conduttore nel giudizio diretto alla determinazione della misura legale del canone locatizio, richiede tra i suoi elementi costitutivi sia l'accertamento del corrispettivo dovuto sia l'avvenuto pagamento, a detto titolo, di somme in eccedenza; ne consegue che deve considerarsi domanda nuova, e come tale inammissibile (ma riproponibile in un separato giudizio), la richiesta di condanna del locatore alla restituzione dell'ulteriore indebito per le somme versategli nel corso del giudizio, in quanto si fonda su presupposti di fatto diversi da quelli prospettati con la domanda originaria, e comporta un mutamento del fatto costitutivo del diritto fatto valere. Né può estendersi analogicamente a tale fattispecie la possibilità, consentita dall'art. 664, primo comma, c.p.c., a chi propone domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, di ampliare la domanda originariamente proposta fino ad ottenere oltre al pagamento dei canoni già scaduti, anche il pagamento delle somme dovute dal conduttore per i canoni insoluti e da scadere, che configura una delle ipotesi eccezionali di condanna in futuro, delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre le ipotesi espressamente previste. In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha escluso la possibilità di richiedere la condanna in futuro in relazione alla domanda di condanna alla restituzione delle indebite maggiorazioni di un canone di locazione superiori all'equo canone).

    Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10970, Franceschini c. Marchiori. (C.c., art. 2033; c.c., art. 2697; c.p.c., art. 664). [RV573489]

@Canone - Patti contrari alla legge - Ripetizione delle somme - Termine semestrale di decadenza

- Il termine semestrale di decadenza per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore in violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla stessa legge, previsto dall'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, fa sì che, se l'azione viene esperita oltre il detto termine, il conduttore è esposto al rischio dell'eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa è già maturata, mentre il rispetto del termine di sei mesi gli consente il recupero di...

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