Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine147-156

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Domande - Domanda riconvenzionale condizionata - Appello incidentale

Nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia esaminato una domanda riconvenzionale condizionata all'accoglimento della domanda principale, ritenendola assorbita dal rigetto di quest'ultima, non è richiesto l'appello incidentale ai fini della devoluzione nel giudizio di secondo grado della medesima domanda condizionata, essendo necessaria e sufficiente la sua mera riproposizione a norma dell'art. 346 c.p.c.; viceversa, qualora in primo gardo la domanda riconvenzionale, avanzata condizionatamente all'accoglimento della domanda principale, non sia stata dichiarata assorbita dalla pronuncia di rigetto della principale, ma, a seguito di espresso esame, il giudice ne abbia dichiarato l'inammissibilità in rito ovvero l'infondatezza nel merito, l'appellato vincitore in primo grado, che intenda reiterare in secondo grado la domanda riconvenzionale subordinatamente all'accoglimento dell'appello principale, ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato.

    Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4212, Cammarano c. Giannotti Ricci. (C.p.c., art. 343; c.p.c., art. 346). [RV553247]

@Appello civile - Fascicolo di parte - Memorie di replica - Rilevanza processuale

La memoria di replica di cui all'art. 190, terzo comma c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice alla sola condizione che la parte l'abbia comunicata all'avversario nei cinque giorni liberi antecedenti l'udienza, a nulla rilevando che la parte stessa non abbia altresì provveduto alla comunicazione di una propria comparsa conclusionale al predetto avversario.

    Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4211, Messina Ignazio C c. SIAD Spa. (C.p.c., art. 190; c.p.c., art. 347; c.p.c., art. 352). [RV553244]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado

La decisione deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell'art. 276, primo comma, c.p.c., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c.; in caso, il giudice d'appello che rilevi detta nullità, è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., in particolare non essendo il vizio in questione assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall'art. 161, secondo comma, del codice di rito, che detta rimessione impone.

    Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2002, n. 4285, Genova c. Buccarelli. (C.p.c., art. 158; c.p.c., art. 276; c.p.c., art. 161; c.p.c., art. 354). [RV553273]

@Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità

Nel giudizio di legittimità avverso la decisione resa dalla corte d'appello sull'impugnazione per nullità del lodo non è ammesso introdurre questioni che, direttamente o indirettamente, si risolvano in un sindacato sulla motivazione del lodo.

    Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3121, Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri c. Cons. Coop. Costruzioni. (C.p.c., art. 829; c.p.c., art. 830; L. 5 gennaio 1994, n. 25; c.p.c., art. 360). [RV552798]

@Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità

La natura di giudizi di mera legittimità delle impugnazioni dei lodi arbitrali, devolute alla competenza della corte d'appello, non esclude, ove siano denunciati errori nel procedimento, il potere-dovere di procedere all'apprezzamento dell'attività svolta nel processo dalle parti o dagli arbitri ed all'esame degli elementi di fatto risultanti dagli atti acquisiti al processo stesso, al fine di accertare la sussistenza della dedotta nullità. Infatti, in quella sede, la corte d'appello ha il potere di apprezzare e valutare anche il fatto extraprocessuale, che abbia tuttavia rilevanza nel processo, così come acquisito dal giudice a quo.

    Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4492, Impresa Salinardi c. Cons. Sviluppo Ind. Potenza. (C.p.c., art. 829; c.p.c., art. 828; c.p.c., art. 830). [RV553347]

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale dell'assicuratore - Condizioni

Il diritto di surroga nelle ragioni dell'assicurato di cui all'art. 1916 c.c. non sorge in modo automatico, per effetto del pagamento dell'indennità assicurativa, essendo, per converso, sottoposto alla condizione che l'assicuratore richieda al danneggiante il rimborso dell'indennità.

    Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4211, Messina Ignazio C c. SIAD Spa. (C.c., art. 1916). [RV553246]

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale dell'assicuratore - Cose oggetto di contratto di trasporto

In tema di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di contratto di trasporto, la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato (art. 1916 c.c.) realizza una successione particolare nel credito, trasferendo all'assicuratore stesso tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario-assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all'atto della surrogazione, con la conseguenza che l'assicuratore è legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore, per il risarcimento del danno dovuto a sottrazione del carico, anche qualora il destinatario-assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo anche tale facoltà - per la quale l'art. 1689, comma primo, c.c. non prevede un termine finale - essere esercitata dall'assicuratore medesimo.

    Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4211, Messina Ignazio C c. SIAD Spa. (C.c., art. 1689; c.c., art. 1916). [RV553245]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186 quater c.p.c

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L'ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186 quater c.p.c., emanata nei confronti dell'assicurato danneggiante e dell'impresa designata di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è destinata a produrre effetti anche nei confronti del commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice, litisconsorte necessario nel giudizio risarcitorio, stante il diritto dell'assicurato e dell'impresa designata di rivalersi contro di esso; ne consegue che il commissario liquidatore - quantunque non destinatario dell'ordine giudiziale di pagamento, operando nei suoi confronti l'ordinanza emessa a chiusura dell'istruzione soltanto come pronuncia di mero accertamento del credito, e quindi non «parte intimata» in senso tecnico - è legittimato, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata, conforme agli artt. 3 e 24 Cost., ad effettuare, al pari delle parti intimate, la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, ai sensi del quarto comma del citato art. 186 quater, al fine di proporre appello contro l'ordinanza anticipatoria, trasformata, quoad effectum, in sentenza impugnabile.

    Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2002, n. 3194, Alpi Ass.ni Spa in l.c.a c. Iacovelli ed altri. (C.p.c., art. 186 quater; L. 24 dicembre 1969, n. 990). [RV552839]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l'apprezzamento della rilevanza dei fatti accertati rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione appartengono alla esclusiva competenza degli organi disciplinari, le cui determinazioni sfuggono al controllo di legittimità, a meno che non si traducano in un palese sviamento di potere, inteso come esercizio del potere disciplinare in modo avulso dai fini per cui è conferito dalla legge. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, le S.U. hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva applicato la sanzione della censura ad un avvocato che non aveva versato le quote di iscrizione all'albo per tre anni consecutivi ed aveva esercitato la professione forense nel periodo di sospensione).

    Cass. civ., sez. un., 11 marzo 2002, n. 3529, Portacci c. Ordine degli Avvocati di Monza ed altro. (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56; L. 22 gennaio 1934, n. 36). [RV552987]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Impugnazioni

L'avvocato, cui il Consiglio nazionale forense abbia inflitto una sanzione disciplinare (nella specie la cancellazione dall'Albo) che lo priva definitivamente dell'esercizio della professione forense, non può sottoscrivere (personalmente) il ricorso per cassazione contro la decisione anzidetta, conseguendone, in caso contrario, l'inammissibilità di tale impugnazione.

    Cass. civ., sez. un., ord. 15 marzo 2002, n. 3877, Patti S c. Consiglio Ordine Avvocati Roma. (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56). [RV553089]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Ricorso per cassazione

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi ala Corte di cassazione, contraddittori necessari - in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta - sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il pubblico ministero presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata; ne consegue...

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