Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine313-326

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenza - Sentenze definitive in caso di cumulo di domande

Ove il giudice di primo grado, in un processo con cumulo di domande, abbia pronunciato sentenza definitiva - e tale è quella contenente un espresso provvedimento di separazione oppure una pronuncia sulle spese, la quale, potendo essere adottata soltanto in chiusura del processo, implica necessariamente la separazione delle cause fino ad allora riunite -, le parti possono, a seguito della pronuncia del giudice d'appello, essere rimesse davanti al giudice di primo grado soltanto nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., tra i quali non rientra l'ipotesi in cui il giudice d'appello, fuori dei casi di litisconsorzio necessario sostanziale, riconosca sussistente la legittimazione, attiva o passiva, negata invece dal giudice di primo grado. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice d'appello, il quale si era limitato alla predetta declaratoria, non essendo stata riproposta nell'atto di impugnazione la domanda di condanna non esaminata dal giudice di primo grado).

    Cass. civ., sez. I, 8 aprile 2003, n. 5456, Theodoli ed altri c. Consorzio Agenzia Generale INA - Assitalia di Roma ed altri. (C.p.c., art. 277; c.p.c., art. 279; c.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV561959]


@Appello civile - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenza non definitiva - Riproposizione delle domande od eccezioni non esaminate in primo grado

Il carattere parziale o non definitivo della sentenza di primo grado comporta che il gravame debba riguardare soltanto la questione affrontata da tale sentenza, con la conseguenza che, da un lato, l'appellante non è obbligato a riproporre le altre domande od eccezioni non esaminate in primo grado e, dall'altro, il giudice di secondo grado investito dell'appello avverso tale decisione ha il potere di cognizione limitatamente alla questione decisa dalla sentenza appellata, né può, riformando tale pronuncia, procedere all'esame di altre questioni, atteso che la sentenza di riforma resa dallo stesso giudice si inserisce immediatamente, con il suo contenuto decisorio parziale, nel processo eventualmente sospeso od ancora pendente davanti al giudice a quo.

    Cass. civ., sez. I, 8 aprile 2003, n. 5456, Theodoli ed altri c. Consorzio Agenzia Generale INA - Assitalia di Roma ed altri. (C.p.c., art. 187; c.p.c., art. 277; c.p.c., art. 339). [RV561958]


@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

L'indicazione dei motivi di impugnazione, richiesta nel rito del lavoro dall'art. 434 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, ma deve pur sempre concretarsi, anche quando esso comprenda il riesame dell'intera controversia, in un'esposizione non generica né equivoca del contenuto e della portata delle censure rivolte alla pronunzia di primo grado, soprattutto quando la sentenza impugnata contenga la soluzione di più questioni.

    Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2003, n. 5210, Carbone c. Inail. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 434). [RV561806]


@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

Sussistono i requisiti di specificità dei motivi di appello, prescritti dall'art. 434 c.p.c., qualora la parte appellante indichi, sia pure a mezzo di una esposizione sommaria, le proprie doglianze in modo che il giudice del gravame sia posto in grado di identificare le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, non richiedendosi l'adozione di argomentazioni nuove e differenti rispetto a quelle contenute negli atti difensivi di primo grado, in quanto non esiste una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti addotti a sostegno di essi.

    Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 2003, n. 6488, FFSS Spa c. Summa. (C.p.c., art. 434; c.p.c., art. 432). [RV562436]


@Appello civile - Eccezioni nuove - Proponibilità delle eccezioni - Limiti temporali

L'art. 345 c.p.c., nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 52 della L. 26 novembre 1990, n. 353 (applicabile nel caso di specie ratione temporis), che consente alle parti di proporre nuove eccezioni in appello, deve essere interpretato in collegamento con l'art. 342 dello stesso codice, che pone la regola della specificità dei motivi di gravame allo scopo di delimitare l'estensione del riesame ed indicarne le ragioni. Pertanto, l'eccezione tesa alla riforma della sentenza impugnata, risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, può essere proposta dall'appellante principale solo nell'atto di appello e dalla parte appellata fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ma non nella comparsa conclusionale, rimanendo irrilevante, attesa la rilevabilità d'ufficio della violazione, la mancata contestazione della tardività ad opera della controparte.

    Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2003, n. 5673, Valtulini c. Compagnoni. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 345; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52). [RV562073]


@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Termine di riassunzione

Il giudice d'appello che, dichiarata la nullità della sentenza impugnata per nullità della notificazione della citazione, ordina la rimessione della causa al giudice di primo grado, non può abbreviare o prorogare il termine di sei mesi per la riassunzione della causa stabilito dall'art. 353, secondo comma, c.p.c., al quale rinvia l'art. 354, terzo comma, c.p.c., neppure se sussista accordo tra le parti, in quanto detto termine ha carattere perentorio.

    Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 2003, n. 6372, Pignatelli c. Mascolo. (C.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354; c.p.c., art. 153). [RV562368]


@Appello penale - Incidentale - Limiti derivanti dal contenuto dell'appello principale - Conformità ai capi ed ai punti dell'appello principale

L'appello incidentale ai sensi dell'art. 595 c.p.p. è proponibile dalla parte non appellante in relazione all'impugnazione delle altre parti ed ha natura accessoria rispetto all'impugnazione principale, perdendo efficacia in caso di inammissibilità di quella o di rinuncia ad essa. Ne deriva che l'appello incidentale non puòPage 314 avere ad oggetto capi diversi da quelli investiti dall'appello principale, anche se nell'ambito di questi possono essere diversi i punti della decisione incidentalmente impugnati perché altrimenti verrebbe negata all'appello incidenatle la natura di impugnazione, privandolo della sua funzione specifica che non può ridursi alla semplice contestazione delle domande avversarie, che compete a ciascuna parte senza richiedere impugnazione.

    Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 2003, n. 5357 (ud. 24 ottobre 2002), Zullo. (C.p.p., art. 595). [RV224915]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Rigetto della richiesta da parte del Gip - Impugnabilità dell'ordinanza con ricorso per cassazione

L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che rigetti l'istanza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, ma può solo esserlo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio, in quanto si tratta di provvedimento non definitivo, posto che tale richiesta può essere riproposta e può trovare accoglimento nel giudizio ordinario.

    Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2003, n. 21203 (c.c. 11 aprile 2003), Palmieri. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 568). [RV224777]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Guida in stato di ebbrezza - Applicazione della pena concordata del lavoro di pubblica utilità

Il giudice, nell'applicare la pena di svolgimento di lavoro di pubblica utilità concordata dalle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, deve specificare il tipo di attività da svolgere e l'ente convenzionato presso cui effettuare il lavoro, al fine di consentire la corretta osservanza della sanzione inflitta, come previsto dall'art. 3 D.M. 26 marzo 2001 per le sentenze di condanna alle quali va equiparata, sotto questo profilo, la sentenza di "patteggiamento".

    Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 2003, n. 20592 (c.c. 7 marzo 2003), P.G. in proc. Perego. (C.p.p., art. 444; nuovo c.s., art. 186; D.M. 26 marzo 2001). [RV224832]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Limiti del massimale

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, qualora la società assicuratrice debba rispondere oltre il massimale di polizza anche di interessi, rivalutazione e spese a causa del suo comportamento defatigatorio, la successione ope legis dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di detta società si verifica anche riguardo alle indicate obbligazioni accessorie e per esse non opera il limite di risarcibilità contemplato dall'art. 21 ultimo comma legge 990 del 1969 che concerne soltanto il debito principale di indennizzo.

    Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2004, n. 6282, Failla c. Levante Norditalia Assic. Spa. (C.c., art. 1224; c.c., art. 2043; c.c., art. 2056; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21). [RV562298]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Sentenza impugnata per cassazione - Possibilità per la Corte di correzione dell'errore

In tema di correzione di errore materiale commesso dal giudice di merito, la norma di cui all'art. 619 c.p.p. è una disposizione speciale, che deroga e prevale su quella posta dall'art. 130 dello stesso codice. Ne...

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