Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine875-883

Page 875

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Domande nuove - Inammissibilità - Deducibilità e rilevabilità

Rispetto all'originaria impugnativa del licenziamento per superamento del periodo di comporto basata sull'asserita idoneità dell'eseguito conteggio dei giorni di assenza dal lavoro, integra domanda nuova non consentita in appello la deduzione svolta per la prima volta nel giudizio di gravame circa la omessa detrazione, dal calcolo del periodo di comporto, dei giorni di ferie maturati durante le assenze per malattia.

    Cass. civ., sez. lav., 5 dicembre 2001, n. 15352, Urani c. Garofalo & C. Srl. (C.c., art. 2110; c.p.c., art. 437). [RV550854]

@Appello civile - Incidentale - Appello proposto in via principale anziché in via incidentale - Conversione

L'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione.

    Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2001, n. 15687, Com. Messina c. Ciraolo ed altri. (C.p.c., art. 333; c.p.c., art. 343). [RV551064]

@Arbitrato e compromesso - Arbitri - Nomina - Scelta dell'arbitro demandata all'A.G

Ai sensi dell'art. 810 c.p.c. la nomina di uno o più arbitri può essere demandata dal compromesso o dalla clausola compromissoria all'autorità giudiziaria, cui le parti, nella loro autonomia negoziale, possono indicare la categoria nel cui ambito la scelta debba avvenire; all'autorità giudiziaria spetta peraltro il potere-dovere di verificare se rispetto alla categoria indicata sussistano cause d'incompatibilità e, nell'ipotesi in cui le parti non abbiano previsto modalità sostitutive ai sensi dell'art. 81 c.p.c., il rinvio operato da tale norma all'art. 810 implica che l'autorità giudiziaria provveda comunque alla nomina dell'arbitro al di fuori della categoria indicata. (Nella specie, la clausola compromissoria prevedeva la nomina di un magistrato, il presidente aveva stipulato di non poter scegliere un magistrato in servizio essendo tale scelta in contrasto con le disposizioni del C.S.M. ed aveva proceduto alla nomina dell'arbitro al di fuori di tale categoria; la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto validamente costituito il collegio arbitrale).

    Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2001, n. 15290, Zecchina Costruzioni Spa e altri c. Com. Bacoli. (C.p.c., art. 810; c.p.c., art. 811). [RV550826]

@Arbitrato e compromesso - Compromesso e clausola compromissoria - Validità ed efficacia - Accertamento da parte dell'autorità giudiziaria

La devoluzione della controversia al collegio di arbitri irrituali non sottrae al giudice ordinario il potere di deliberare in ordine alla validità ed efficacia della clausola compromissoria, in quanto le parti con tale clausola non demandano agli arbitri l'esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, ma conferiscono un mandato per l'espletamento, in loro sostituzione, di un'attività negoziale e, pertanto, costoro, intanto sono autorizzati ad eseguire il mandato, in quanto sia valido ed efficace l'atto che glielo conferisce.

    Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 2001, n. 15753, Autocamionale della Cisa Spa c. Bormioli. (C.c., art. 1418; c.p.c., art. 808). [RV551103]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore - Proposizione della domanda anche contro il responsabile del danno

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l'assicuratore (art. 18, primo comma legge 990/1969), la domanda deve essere proposta anche contro il responsabile del danno (art. 23 legge citata), che assume, per l'effetto, la veste di litisconsorte necessario del primo in sede processuale, con la conseguenza che, ove manchi la prova che l'atto introduttivo del giudizio sia stato notificato anche al detto responsabile, la domanda non va dichiarata improcedibile, dovendosi, per converso, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte non citata, ex art. 102, secondo comma c.p.c. Ne consegue che, ancora, che, ove il giudice (come nella specie) dichiari erroneamente la domanda nulla, inammissibile o improcedibile, la sentenza va annullata ex art. 354 primo comma e 383, terzo comma c.p.c.

    Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 2001, n. 15892, Ciardi c. Sai Spa. ( C.p.c., art. 102; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23). [RV551178]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario

L'azione di rivalsa riconosciuta all'assicuratore dall'art. 18 della legge 990/1969 è esperibile, nel caso di assicurazione per conto di chi spetta (assicurazione stipulata, cioè, dal contraente non proprietario del veicolo), esclusivamente nei confronti del conducente del veicolo, tutte le volte in cui la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario, ed esclusivamente contro il proprietario, qualora la circolazione non sia avvenuta contro la sua volontà, salva espressa clausola, contenuta nella polizza assicurativa, che estenda anche al contraente non proprietario il diritto di rivalsa dell'assicuratore.

    Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2001, n. 15848, Tella c. Mercury Assicurazioni Spa. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18). [RV551160]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Censurabilità in cassazione

La determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati non è censurabile in sede di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, essendo riservato agli organi disciplinari il potere di applicare la sanzione più rispondente alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale.

    Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2001, n. 15713, Casillo c. Cons. Ord. Avvocati Latina ed altro. (R.D.L. 27 novembre 1933, n.Page 876 1578, art. 40; R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56). [RV551087]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Dinanzi al Consiglio Nazionale Forense

In tema di giudizi disciplinari a carico di avvocati, il procedimento instaurato dinanzi al Consiglio nazionale forense ha natura giurisdizionale, con conseguente ammissibilità delle censure formulate, in sede di giudizio di Cassazione, sotto il profilo del vizio di costituzione del giudice (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, peraltro, escluso che l'omissione della formalità di cui all'art. 46 del R.D. n. 37 del 1934 - a mente del quale alle comunicazioni da farsi ai termini del R.D. 1578/1933 deve provvedersi a cura degli uffici di segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - sia tale da determinare un vizio di costituzione dell'organo giudicante).

    Cass. civ., sez. un., 10 dicembre 2001, n. 15607, Lalli c. Consiglio Ordine Avv.ti Genova ed altri. (R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 46). [RV551007]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Dinanzi al Consiglio Nazionale Forense

Il diritto dell'avvocato sottoposto a giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense ad esporre le proprie difese personalmente o a mezzo di difensore non rende necessaria la nomina di un difensore d'ufficio in caso di assenza del difensore nominato, la cui partecipazione all'udienza costituisce, pertanto, una sua libera scelta, e la cui mancata partecipazione comporta una lesione del diritto di difesa dell'incolpato solo se determinata da un reale impedimento a comparire (un impedimento che presenti, cioè, caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all'udienza nella data stabilita).

    Cass. civ., sez. un., 10 dicembre 2001, n. 15607, Lalli c. Consiglio Ordine Avv.ti Genova ed altri. (R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 63). [RV551008]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Dinanzi al Consiglio Nazionale Forense

In tema di giudizi disciplinari nei confronti di avvocati, le norme che regolano il procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio nazionale forense non prescrivono alcuna speciale forma per l'adozione del provvedimento di sostituzione del relatore da parte del Presidente del collegio, giusta disposto dell'art. 10 del R.D. n. 37 del 1934.

    Cass. civ., sez. un., 10 dicembre 2001, n. 15607, Lalli c. Consiglio Ordine Avv.ti Genova ed altri. (R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 10). [RV551009]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), appartiene all'esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni sono tuttavia soggette al controllo di ragionevolezza in sede di legittimità, alla stregua del quale una decisione può dirsi viziata allorché il giudizio di illiceità disciplinare non sia sostenuto da alcuna ratio o sia accompagnato da una ratio soltanto apparente, ma in realtà priva di un intrinseco fondamento. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, le S.U. - cassando con rinvio alla decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva ritenuto sussistente l'illecito disciplinare nella condotta di un avvocato che aveva richiesto il pagamento dell'intero onorario ad uno soltanto dei clienti, coobbligati in solido...

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