Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Eccezioni non riproposte - Riproposizione specifica - Necessità

-- In tema di impugnazione, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c. la parte vittoriosa in primo grado, che intenda riproporre in appello le domande formulate in via subordinata e ritenute assorbite dall'accoglimento di quella principale, pur non dovendo spiegare l'appello incidentale, ha l'onere di richiamarle espressamente in modo chiaro e preciso in qualsiasi scritto del giudizio entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, in modo da rendere inequivocabilmente intellegibile tale volontà alla controparte e al giudice.

    Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2004, n. 24182, Fusaro c. Enel Spa. (C.p.c., art. 346). [RV578592]

@Appello civile - Improcedibilità - Per mancata comparizione dell'appellante - Costituzione dell'appellante con deposito di copia dell'atto di appello

-- Il deposito, al momento della costituzione in giudizio dell'appellante, di una copia dell'atto di appello notificato - e non dell'originale (depositato dopo la scadenza del termine prescritto per la costituzione) - non comporta la sanzione dell'improcedibilità del gravame, in quanto non determina la nullità della costituzione stessa, ma integra una mera irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge, non conseguendo a tale violazione alcuna lesione dei diritti della controparte e stabilendosi il contraddittorio con la notifica della citazione, onde tale fattispecie non è riconducibile all'ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, prevista tra quelle - tassative - che determinano l'improcedibilità a norma dell'art. 348 c.p.c. nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990.

    Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2004, n. 23027, Russolillo c. Cond. Via Cicori 105 Quarto di Napoli. (C.p.c., art. 165; c.p.c., art. 348). [RV578443]

@Appello civile - Incidentale - Tardivo - Limiti

-- L'appello incidentale tardivo, se nella sua portata oggettiva può investire anche capi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, non può tuttavia introdurre nel giudizio, sotto il profilo soggettivo, anche parti diverse da quella che ha impugnato la sentenza in via principale, a meno che la causa sia ad esse comune o esse siano parte di un rapporto dipendente da quello investito dall'impugnazione principale.

    Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2004, n. 22883, Simeoni ed altri c. Pontiggia Srl ed altri. (C.p.c., art. 102; c.p.c., art. 107; c.p.c., art. 331; c.p.c., art. 334). [RV578305]

@Appello civile - Mandato alle liti - Società - Incorporazione verificatasi nel corso del giudizio di primo grado

-- L'incorporazione di una società realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, del nuovo ente. Pertanto, se tale evento si verifica nel corso del giudizio di primo grado, ancorché in quel giudizio non sia stata dichiarata in udienza (o notificata) l'estinzione della rappresentata, il difensore della società incorporata non può proporre impugnazione a nome della società incorporante, in difetto di espresso mandato di quest'ultima, avvalendosi della procura conferita dalla società estinta.

    Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2004, n. 22877, Vitali c. Levante Norditalia Assicurazioni Spa. (C.c., art. 1722; c.c., art. 2504; c.p.c., art. 83; c.p.c., art. 300). [RV578657]

@Appello penale - Nullità (Questioni di) - Dichiarazione di nullità del giudizio e della sentenza di primo grado - Effetto vincolante per il giudice al quale sono rimessi gli atti per il nuovo giudizio

-- La dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza che lo conclude, quali che siano stati la causa e il fondamento di questa, ha effetto vincolante per il giudice al quale sono rimessi gli atti per il nuovo giudizio, sì che egli non può ricusare la cognizione del procedimento, né sollevare conflitto, essendo il ricorso per cassazione l'unico rimedio possibile avverso di essa, in assenza del quale si forma il giudicato, con conseguente vincolo per il giudice di primo grado, di ripetere il giudizio, e per quelli dei gradi ulteriori, di considerare tamquam non esset gli atti sui quali è caduta la statuizione di annullamento divenuta irrevocabile.

    Cass. pen., sez. I, 20 luglio 2004, n. 31641 (c.c. 1 luglio 2004), confl. comp. in proc. Cowley. (C.p.p., art. 604). [RV229503]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Errore del giudice nel calcolo della sanzione amministrativa accessoria - Correzione da parte della cassazione

-- In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice abbia anche applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - che consegue di diritto secondo quanto previsto dall'art. 189 c.s. - in misura inferiore al minimo consentito dalla legge, si ha un errore di diritto al quale la Corte di Cassazione, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal pubblico ministero, può porre rimedio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo che concerne l'applicazione della sanzione amministrativa e rideterminandola nel minimo edittale di tre mesi. (La Corte ha osservato che, essendo la determinazione e l'applicazione della sanzione amministrativa sottratta all'accordo delle parti, l'errore di calcolo può essere corretto ogniqualvolta sia possibile determinare tale sanzione senza alcuna modifica - in bonam o in malam partem - alla misura della sanzione penale concordata ed applicata dal giudice di merito). Page 1106

    Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2004, n. 29210 (c.c. 13 maggio 2004), P.G. in proc. Lamaj. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 620; nuovo c.s., art. 189). [RV229466]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Patteggiamento durante le indagini preliminari - Liquidazione delle spese della parte civile

-- È legittima - in presenza della richiesta di applicazione concordata della pena ex art. 444 c.p.p. formulata dall'imputato nella fase delle indagini preliminari - la liquidazione delle spese per la partecipazione all'udienza della parte civile, costituitasi all'udienza fissata ex art. 447 c.p.p. (La Corte ha rilevato che la parte civile è interessata ad interloquire su ogni questione affidata alla valutazione del giu- dice, dalla quale possa derivare un pregiudizio al proprio diritto al risarcimento del danno, sia pure da far valere in altra sede).

    Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2004, n. 27980 (c.c. 7 maggio 2004), Merighi. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 447; c.p.p., art. 420; c.p.p., art. 76). [RV229441]

@Assicurazione obbligatoria - Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni

-- Il concetto di abilitazione alla guida di cui all'art. 80 del codice della strada del 1959 non si estende a quello di idoneità psicofisica alla guida (di cui al precedente art. 79), sì che non può essere legittimamente invocato dall'assicura- tore (che abbia condizionato l'operatività della polizza all'esistenza di tale abilitazione) nel caso in cui il conducente del veicolo, regolarmente in possesso della patente di guida, sia risultato sprovvisto della predetta idoneità psicofisica.

    Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2004, n. 22594, Ambra Assicurazioni Spa c. Zampieri. (C.s., art. 79; c.s., art. 80). [RV578655]

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione

-- In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento - anche mediante convenzione - del portafoglio ad altra impresa, la legittimazione passiva a risarcire il danno derivato dal sinistro, avvenuto allorchè l'impresa era in bonis, spetta all'impresa cessionaria nella qualità di rappresentante legale del Fondo, mentre se il sinistro si è verificato dopo la sottoposizione alla procedura concorsuale dell'impresa assicuratrice, l'impresa cessionaria è passivamente legittimata in proprio, senza che su tale legittimazione incida la facoltà conferita dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), al commissario liquidatore di accertare e liqui- dare il danno.

    Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2004, n. 23298, Tirrena Assic. Spa in lca c. Fiordi ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25; L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 9). [RV578341]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice avvenuta in corso di giudizio

-- In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa (art. 25 legge n. 990 del 1969) intervenuto nel corso del giudizio - instaurato dal danneggiato contro l'impresa in bonis - non impedisce, in deroga alle regole della procedura concorsuale, che tale giudizio prosegua nei confronti della procedura di liquidazione e sia definito con una sentenza che, nei confronti dell'impresa in l.c.a., è di mero accertamento, ed opponibile all'impresa designata - nei limiti di cui all'art. 21 della legge n. 990/1969 - a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Le somme erogate dal F.G.V.S. - soggetto obbligato al risarcimento -...

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