Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine85-119

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Applicazione - Plurime applicazioni del medesimo indulto

In tema di indulto, la riduzione dello stesso, in sede esecutiva, entro i limiti di legge, quando questi siano stati superati a causa di plurime applicazioni del medesimo beneficio da parte di giudici diversi, è legittima ove tale superamento sia derivato da presumibile difetto di reciproca conoscenza dei vari provvedimenti applicativi, mentre è vietata quando vi sia la ragionevole certezza che esso sia derivato da consapevole inosservanza o disapplicazione della norma; condizione, quest'ultima, che non può, tuttavia, ritenersi sussistente per il solo fatto che l'applicazione dell'indulto che ha dato luogo al superamento del limite sia successiva di diversi anni a quella precedente, ove non risulti certo che all'atto di detta successiva pronuncia il giudice disponesse di un certificato penale debitamente aggiornato.

    Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 2004, n. 1739 (c.c. 4 dicembre 2003), Trevenzoli. (C.p., art. 174; c.p.p., art. 672). [RV227109]


@Appello penale - Casi - Individuazione del regime processuale da applicare per l'impugnazione - È quello della emanazione della sentenza

In tema di impugnazione, per individuare il regime processuale applicabile, occorre fare riferimento al momento in cui il provvedimento è stato adottato e non al tempo della proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che erroneamente era stata dichiarata l'inammissibilità di un appello proposto nei confronti di una sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria per un delitto quando era ancora in vigore la vecchia formulazione dell'art. 593 c.p.p., che prevedeva l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative alle sole contravvenzioni per le quali era stata irrogata la sola pena dell'ammenda, sull'erroneo presupposto che la disciplina da applicare fosse quella sopravvenuta al deposito della motivazione).

    Cass. pen., sez. V, 24 novembre 2003, n. 45094 (ud. 22 settembre 2003), Palasciano. (C.p.p., art. 593; L. 24 novembre 1999, n. 468, art. 18; L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 13; L. 19 aprile 2002, n. 72). [RV227251]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reato continuato - Riconoscimento del vincolo

Rientra nei poteri del giudice d'appello accertare se sussistano i presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione anche in mancanza di una specifica doglianza nei motivi di impugnazione. Tale accertamento è peraltro doveroso quando i procedimenti relativi ai reati per i quali è prospettabile il vincolo della continuazione siano riuniti davanti allo stesso giudice e vi sia stata esplicita richiesta in tal senso da parte dell'imputato nel corso del dibattimento.

    Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2003, n. 36352 (ud. 26 maggio 2003), Lo Presti. (C.p., art. 81; c.p.p., art. 511; c.p.p., art. 515). [RV227031]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto

Anche quando appellante sia il solo imputato il giudice dell'impugnazione, per preservare il principio dell'obbligatorietà della legge, ha il potere-dovere di dare una qualificazione giuridica più grave, oltre che al fatto per come descritto nell'imputazione, anche al fatto per come accertato nella sentenza impugnata, salvo il divieto di reformatio in peius. (In applicazione di tale principio è stata riconosciuta dalla Corte la legittimità del comportamento del giudice di appello che ha riqualificato il fatto come concussione, ritenuto dal giudice di primo grado come corruzione).

    Cass. pen., sez. VI, 4 dicembre 2003, n. 46805 (ud. 5 novembre 2003), Labella. (C.p.p., art. 597; c.p., art. 317; c.p., art. 319). [RV227354]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Modifica della percentuale di colpa

Non viola il precetto di cui al comma terzo dell'art. 597 c.p.p. in tema di divieto di reformatio in pejus la decisione con cui il giudice di appello, senza operare alcun aumento di pena, modifichi tuttavia le percentuali di colpa attribuite agli imputati con la sentenza da essi gravata.

    Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2004, n. 7202 (ud. 21 novembre 2003), Basile ed altri. (C.p., art. 43; c.p.p., art. 597). [RV227340]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Rinunzia parziale o totale all'impugnazione

In tema di rinunzia all'impugnazione, allorchè l'appellante concordi con il procuratore generale la misura della pena, ai sensi dell'art. 599 quarto comma c.p.p., rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione, non può poi dolersi della omessa o illogica motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia; e invero la rinuncia di alcuni dei motivi ha per effetto di ridurre l'effetto devolutivo dell'appello ai motivi residui non rinunciati, con l'ulteriore conseguenza di precludere, ai sensi del comma terzo dell'art. 606 c.p.p., la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, a meno che essi non riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

    Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2004, n. 7224 (ud. 14 gennaio 2004), Santagata ed altro. (C.p.p., art. 589; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 606). [RV227346]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Prove sopravvenute al giudizio di primo grado

Qualora la richiesta di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello sia volta ad assumere nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, la am-Page 86missione è subordinata solo al giudizio di superfluità e irrilevanza manifesta e cioè di prove del tutto incongrue rispetto al thema decidendum. (Fattispecie in cui i giudici di appello aveva deciso di riascoltare tre coimputati, prosciolti dal giudice di primo grado, perché solo dopo la pronuncia di detta sentenza avevano deciso di collaborare e pertanto l'assunzione di tali dichiarazioni costituiva prova nuova).

    Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2004, n. 552 (ud. 13 marzo 2003), Attanasi ed altri. (C.p.p., art. 603; c.p.p., art. 190). [RV227022]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Valutazione discrezionale del giudice

L'ipotesi di rinnovazione del dibattimento di cui all'art. 603 comma 1 c.p.p., che riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte, è subordinata alla condizione che il giudice d'appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti ovvero quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze oppure sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

    Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 2004, n. 3348 (ud. 13 novembre 2003), Pacca e altro. (C.p.p., art. 603). [RV227494]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Causa di estinzione del reato - Necessità che preesista rispetto alla richiesta delle parti

In tema di patteggiamento, l'eventuale estinzione del reato intervenuta dopo la sentenza di applicazione della pena su richiesta per remissione della querela, non consente di modificare la relativa decisione adottata dal giudice ai sensi dell'art. 444 c.p.p. allo stato degli atti, sicché l'eventuale ricorso per cassazione volto a far riconoscere la causa estintiva sopravvenuta deve essere dichiarato inammissibile.

    Cass. pen., sez. V, 20 ottobre 2003, n. 39345 (c.c. 7 aprile 2003), Silvestris. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 129). [RV227030]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Richiesta avanzata dall'imputato per la prima volta negli atti preliminari a dibattimento preceduto da udienza preliminare - Inammissibilità

È inammissibile la richiesta di applicazione della pena a norma degli artt. 444 e ss. c.p.p. formulata dall'imputato dinanzi al giudice del dibattimento, qualora il dibattimento stesso sia stato preceduto dall'udienza preliminare nella quale nessuna analoga richiesta sia stata avanzata, in quanto l'art. 448, comma primo, stesso codice gli riconosce la facoltà di rinnovarla in caso di dissenso del P.M. o di rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari, ma non quella di presentarla per la prima volta in limine iudicii.

    Cass. pen., sez. VI, 4 dicembre 2003, n. 46783 (c.c. 11 novembre 2003), P.M. in proc. Marega. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 448). [RV227169]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Termine - Art. 5 della legge 12 giugno 2003, n. 134

La procedura per l'applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'art. 5, commi primo e secondo, della legge 12 giugno 2003 n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti) non si applica nel giudizio di cassazione.

    Cass. pen., sez. II, 25 novembre 2003, n. 45625 (ud. 25 settembre 2003), Ciserani. (L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5; c.p.p., art. 444). [RV227156]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Termine - Scadenza del termine

È inammissibile nel giudizio di cassazione la richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), in quanto tale richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma primo c.p.p., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione.

    Cass....

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