Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Amministratore del condominio - Revoca - Reclamo - Ricorso per cassazione

--È ammissibile, anche quando vengano denunziati vizi in procedendo, il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui la corte d'appello decide sul reclamo contro il decreto di nomina di un amministratore giudiziario del condominio ai sensi dell'art. 1129, primo comma, c.c., attesa la carenza di attitudine al giudicato di quest'ultimo, che non viene meno in ragione della dedotta violazione di norme strumentali preordinate alla sua emissione (quali, nella specie, la mancata convocazione ed audizione dell'amministratore revocato; la declaratoria della soccombenza virtuale senza la verifica dei documenti prodotti; la condanna al pagamento delle spese in un procedimento di volontaria giurisdizione). Tale ricorso è invece ammissibile avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rap- porto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, e pertanto dotata dei connotati della decisione giurisdizionale con attitudine al giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede. In tal caso il sindacato della S.C. rimane peraltro limitato alla verifica del vizio di violazione di legge, senza alcuna possibilità di estendersi alla disamina della sufficienza e logicità della motivazione.

    Cass. civ., sez. II, 6 maggio 2005, n. 9516, Zaccari c. Catracchia ed altri. (C.p.c., art. 91; c.p.c., art. 739). [RV582394]

@Assemblea dei condomini - Condomini minimi - Nozione - Norme sul condominio

--In base all'art. 1139 c.c., la disciplina del Capo II del Titolo VII del terzo libro del c.c. (artt. 1117-1138) è applicabile ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche, ai cosiddetti condomini minimi, e cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti, in relazione alle quali sono da ritenersi inapplicabili le sole norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea condominiale, che resta regolato, dunque, dagli artt. 1104, 1105, 1106 c.c. (Nella specie è stata confermata la sentenza che, con riferimento alla ripartizione delle spese necessarie alla conservazione dell'edificio condominiale, aveva ritenuto applicabile la disciplina dettata in materia di condominio, anche se lo stesso era composto da due soli partecipanti).

    Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2005, n. 13371, Salusest c. Tomassetti ed altro. (C.c., art. 1104; c.c., art. 1105; c.c., art. 1139). [RV581666]

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Esecuzione di delibera non sospesa - Spossessamento in danno di condomino

--Lo spoglio del possesso di un bene (nella specie, cor- tile condominiale) ben può rimanere integrato dalla messa in esecuzione da parte dell'amministratore di condominio, con la consapevolezza di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore, di opere deliberate dall'assemblea (nel caso, chiusura dell'accesso mediante recinzione ed apposizione di cancello elettrico), non assumendo rilievo la circo- stanza che la domanda di sospensione delle delibere in questione risulti essere stata in precedenza giudizialmente rigettata, stante l'ontologica diversità tra il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere e quello possessorio.

    Cass. civ., sez. II, 1 luglio 2005, n. 14067, Cond. Via Pascoli 21 Casamassima c. Carlone Libertà srl in liq. (C.c., art. 1137; c.c., art. 1168). [RV582489]

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Nullità della delibera

--Poiché alle delibere condominiali si applica il principio dettato in materia di contratti, secondo cui il potere attribuito al giudice dall'art. 1421 c.c. di rilevarne d'ufficio la nullità deve necessariamente coordinarsi con il principio della domanda ex art. 112 c.p.c., il giudice non può dichiarare d'ufficio la nullità della delibera sulla base di ragioni diverse da quelle originariamente poste dalla parte a fondamento della relativa impugnazione, cosicché è inammissibile in appello, perché nuova, la domanda con cui si chiede di dichia- rare la nullità di una delibera assembleare per un motivo diverso da quello fatto valere in primo grado.

    Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2005, n. 13732, Marcello c. Cond. Corso Porta Vittoria 32 Milano. (C.c., art. 1136; c.c., art. 1137; c.p.c., art. 112; c.p.c., art. 342). [RV581659]

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Installazione di un servo-scala - Rinunzia all'ascen- sore

--In tema di deliberazioni condominiali, l'installazione di un servo-scala per facilitare l'accesso ai disabili non implica rinuncia alla realizzazione degli strumenti considerati idonei al superamento delle barriere architettoniche e deliberati dall'assemblea. A tal fine, l'installazione dell'ascen- sore, rientrando fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27 primo comma della legge 118/1971 e all'art. 1 primo comma del D.P.R. 384/1978, costituisce innovazione che, ai sensi dell'art. 2 legge 13/89, è approvata dall'assemblea con la maggioranza ridotta prescritta dall'art. 1136 secondo e terzo comma c.c. (ai quali soltanto si riferisce l'art. 2, comma primo, della legge n. 13 del 1989).

    Cass. civ., sez. II, 20 aprile 2005, n. 8286, Serafini ed altro c. Cond. Via Dell'Orso 28 Roma ed altro. (C.c., art. 1120; c.c., art. 1136; L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 27; L. 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2). [RV581728]

@Assemblea dei condomini - Partecipazione - Chiamato all'eredità - Legittimità

--Ove un immobile in condominio faccia parte di un'eredità non ancora accettata, il chiamato è legittimato ad Page 76 intervenire alle assemblee condominiali, mentre nessuna incombenza volta a provocare la nomina di un curatore dell'eredità giacente è configurabile in capo all'amministra- tore del condominio, che ha invece l'obbligo di convocare all'assemblea tale curatore ove il medesimo sia stato nomi- nato, e di tale nomina egli abbia avuto notizia.

    Cass. civ., sez. II, 1 luglio 2005, n. 14065, Biancucci c. Cond. Edilizio Via Dei Mille 32/38. (C.c., art. 460; c.c., art. 528; c.c., art. 1117; c.c., art. 1130). [RV582485]

@Avviamento commerciale - Indennità - Compensazione con debito del conduttore - Legittimità

--L'art. 79 legge n. 392 del 1978, il quale sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto di locazione o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello legale, ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge stessa, mira ad evitare che, al momento della stipula del contratto, le parti eludano in qualsiasi modo le norme imperative poste dalla legge sul cosiddetto equo canone, aggravando in particolare la posizione del conduttore, ma non impedisce che, al momento della cessazione del rapporto, le parti addivengano ad una transazione in ordine ai rispettivi diritti ed in particolare alla compensazione da parte del conduttore, dopo la cessazione del rapporto, dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 34 della stessa legge con un suo debito.

    Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, n. 12320, Consorti Auto srl c. Rocoedil srl. (C.c., art. 1965; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV582488]

@Avviamento commerciale - Indennità - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio - Immobili ad uso diverso

--In tema di esecuzione del provvedimento ottenuto dal locatore di rilascio di immobile adibito ad uso diverso da abitazione, l'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551 (convertito in legge 21 febbraio 1989, n. 61, secondo cui ... la corresponsione dell'importo, comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immo- bile), formalmente inserito - come ultimo comma - nell'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392, è destinato ad integrare la disciplina ordinaria dell'indennità per la perdita dell'avviamento e risponde ad una finalità di carattere generale, risultando pertanto applicabile anche alle locazioni in regime transitorio regolate dall'art. 69 della legge sull'equo canone, stante l'esigenza - comune alle locazioni in regime ordinario e a quelle in regime transitorio - di evitare che il giudizio di determinazione dell'indennità di avviamento possa essere strumentalmente usato per ritardare l'esecuzione del provvedimento di rilascio. Ne consegue che, anche per gli immobili locati prima dell'entrata in vigore della suindicata legge n. 392 del 1978, la corresponsione (cui è parificata l'offerta reale con effetto liberatorio ex artt. 1206 e segg. c.c.) dell'indennità provvisoriamente determinata nella sentenza di primo grado funge da condizione di procedibilità dell'azione di rilascio e, corrispondentemente, rendendo esigibile l'obbligo di restituzione dell'immobile, costituisce in mora il condut- tore, con le conseguenze risarcitorie previste dall'art. 1591 c.c.

    Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2005, n. 13948, Maxia c. Vinci. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 69; L. 21 febbraio 1989, n. 61, art. 9). [RV582699]

@Avviamento commerciale - Indennità - Perdita dell'avviamento e danno subìto - Prova

--L'indennità per la perdita dell'avviamento di cui agli artt. 34 e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che il locatore di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione è tenuto a corrispondere al conduttore, anche in considerazione della funzione di strumento calmieratore del mercato locatizio da essa svolta, non è subordinata alla perdita in concreto dell'avviamento o alla prova dell'effettivo danno che il conduttore abbia subìto in conseguenza del...

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