Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Amministratore del condominio - Attribuzioni - Convocazione dell'assemblea - Responsabilità

-Il potere dell'amministratore del condominio di disciplinare l'uso dei beni comuni è finalizzato ad assicurare che i condomini possano farne uso in modo paritario e non comprende anche il potere di vietarne del tutto l'utilizzazione. Va pertanto ritenuto esente da responsabilità in relazione all'illecito amministrativo previsto dall'art. 6, secondo comma, del D.L. n. 79 del 1995, convertito con legge n. 172 del 1995, l'amministratore di un condominio in cui risulti in funzione uno scarico fognario privo di autorizzazione, che abbia provveduto a convocare tempestivamente l'assemblea per le determinazioni del caso, senza poi adottare alcuna misura diretta a vietare ai condomini stessi di usufruire dell'impianto fognario.

    Cass. civ., sez. II, 23 marzo 2006, n. 6567, Comune Nocera Terinese c. Mancuso. (C.c., art. 1130). [RV587735]

@Appello civile - Prove - Nuove - Rito locatizio

-In tema di divieto di nuovi mezzi di prova in appello, con riferimento ai processi sottoposti al cosiddetto rito del lavoro, si deve ritenere che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 416, comma 3, e 437, comma 2, c.p.c., l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti - intesi come species del genus mezzi di prova - e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinato la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione, come, ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo. (Nella specie, relativa alla determinazione, ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, sull'equo canone, del canone legale di un immobile adibito ad uso di abitazione, la S.C. ha ritenuto che il documento cui era riferita la doglianza del ricorrente locatore - certificato dell'ufficio tecnico erariale relativo all'immobile, di cui la corte di merito aveva escluso la ritualità perché prodotto, ai fini del diverso classamento dell'immobile, soltanto in sede di gravame - si riferiva ad una situazione di fatto che doveva formare, ed aveva formato, oggetto di discussione nel giudizio di primo grado, e che, d'altra parte, il ricorrente locatore non aveva neppure dedotto, e tanto meno dimostrato, che il relativo classamento fosse avvenuto in epoca successiva a tale giudizio).

    Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2006, n. 5465, Edilnatters c. Carta. (C.p.c., art. 416; c.p.c., art. 437). [RV588293]

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Termine

-In tema di condominio, l'impugnazione della delibera dell'assemblea può avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di citazione, ma in quest'ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1137 c.c., occorre tenere conto della data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, anziché di quella del successivo deposito in cancelleria, che avviene al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.

    Cass. civ., sez. II, 11 aprile 2006, n. 8440, Pedrolli c. Cond. Montenero. (C.c., art. 1137; c.p.c., art. 163; c.p.c., art. 165). [RV588543]

@Canone - Aggiornamento - Mancanza della richiesta espressa del locatore - Irrilevanza

-In tema di locazione degli immobili urbani, qualora le parti abbiano pattuito un canone convenzionale ed il conduttore successivamente richieda la determinazione di quello equo, questo deve essere calcolato con gli aggiornamenti Istat anche se non richiesti espressamente dal locatore, in quanto già compresi nel maggior canone pattiziamente convenuto.

    Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2006, n. 2141, Inail c. Cosentino. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 24). [RV587559]

@Canone - Corresponsione - Invio di assegno di conto corrente - Idoneità ex art. 1197 c.c

-L'invio di un assegno di conto corrente per effettuare il pagamento del canone di locazione non ha efficacia liberatoria se non venga accettato dal creditore locatore. Tuttavia, l'efficacia liberatoria può ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata accettazione dei canoni nella forma suddetta manifesti tacitamente il consenso del creditore, ai sensi dell'art. 1197 c.c., alla prestazione diversa da quella dovuta e tale comportamento del creditore può essere idoneo ad escludere lo stato soggettivo di colpa del debitore e, quindi, la mora idonea a permettere la risoluzione del contratto.

    Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2006, n. 5447, Duesse Di Gori Antonello Sas c. Ristorante Mariolino Di Marsili. (C.c., art. 1197; c.c., art. 1219; c.c., art. 1453; c.c., art. 1587). [RV588408]

@Canone - Determinazione - Tipologia - Atti di classificazione catastale

-In tema di determinazione del canone di locazione degli immobili, secondo la legge 27 luglio 1978 n. 392, sull'equo canone, l'atto amministrativo di classamento dell'unità immobiliare non ha efficacia vincolante tra le parti del rapporto locativo, per cui il giudice ordinario ben può disapplicarlo in base alla destinazione ordinaria dell'unità in relazione al suo uso appropriato, alle caratteristiche costruttive e alle condizioni intrinseche ed estrinseche, qualora ne ravvisi la non rispondenza alle condizioni e qualità di fatto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato il locatore alla restituzione in favore del locatario dei canoni di locazione corrisposti in eccesso, rigettando, in particolare, la censura del locatore secondo cui la corte di merito aveva stabilito la categoria catastale dell'immobile sulla base di elementi diversi, dal ricorrente medesimo contestati, e non del certificato dell'ufficio tecnico erariale perché tardivamente prodotto soltanto in appello). Page 556

    Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2006, n. 5465, Edilnatters Srl c. Carta. (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 16). [RV588294]

@Canone - Eccedente quello legale - Restituzione al conduttore - Computo nel canone legale dell'incremento per spese straordinarie

-Qualora il canone di una locazione abitativa, soggetta alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sia stato convenzionalmente determinato in misura superiore a quella legale risultante dall'applicazione degli artt. 12 e 22 della stessa legge (poi successivamente abrogati, come l'art. 23, per effetto dell'art. 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431), iniziato dal conduttore nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione un giudizio di determinazione del canone legale e di restituzione di quanto corrisposto in eccedenza, nei limiti in cui la differenza non superi l'aumento del canone legale che sarebbe stato consentito dall'art. 23 della stessa legge, l'aumento va computato a partire dalla data di ultimazione delle opere di manutenzione straordinaria anche in mancanza di una richiesta del locatore, con la conseguenza che la domanda del conduttore di condanna del locatore alla restituzione della somma pagata in più del dovuto va negli stessi limiti rigettata.

    Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8100, Catarinella c. Spillmann. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 12; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 22; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 23). [RV588578]

@Canone - Morosità - Importanza e gravità dell'inadempimento - Accertamento

-A seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli artt. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva legge 9 dicembre 1998, n. 431) - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone; l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, tuttavia, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso de ll'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la sussistenza del dolo o della colpa a carico del conduttore, ravvisandosi nel comportamento di quest'ultima un'offerta non formale della prestazione, avendo provveduto al pagamento del canone con vaglia postale secondo gli accordi, rilvando la correttezza della motivazione con la quale il giudice di merito - con un congruo accertamento di fatto - aveva valutato, ai fini della mancanza del dolo e della colpa, le dichiarazioni dell'ufficiale postale prodotte agli atti, per cui la presunzione di colpa risultava stata superata dalla prova contraria).

    Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2006, n. 8418, Rosselli Del Turco c. Pegini. (C.c., art. 1193; c.c., art. 1227; c.c., art. 1453; c.c., art. 1455). [RV588725]

@Canone - Terremoto del 1980 - Esonero per gli immobili inagibili - Portata

-La disposizione dell'art. 5 quater D.L. 26 giugno 1981 n. 333, aggiunto con la legge di conversione 6 agosto 1981 n. 456, che prevede l'esonero dall'obbligo di pagamento del canone di locazione degli immobili dichiarati inagibili in seguito al terremoto che ha colpito le regioni Campania e Basilicata nel novembre 1980 fino alla data di collaudo dei lavori di ripristino che ne consentano l'abitabilità, si riferisce ai conduttori costrtti ad abbandonare l'abitazione...

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