Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine543-590

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Ambito di applicazione - Reformatio in peius

Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella comminata in precedenza (art. 597 comma quarto c.p.p.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Incapacità mentale dell'imputato - Proscioglimento e applicazione di misura di sicurezza

Il giudizio di cognizione di appello del Tribunale di Sorveglianza in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato, ritenuta dal giudice di primo grado con applicazione di misura di sicurezza personale contestuale al suo proscioglimento per incapacità di intendere e di volere, è limitato alla rivalutazione e al riesame degli stessi elementi di fatto acquisiti nel processo di primo grado, senza che rilevi l'eventuale mancanza di attualità della pericolosità sociale, che è presa in considerazione nella successiva fase esecutiva e non incide sulle sorti della provvisoria applicazione della misura di sicurezza frattanto disposta, suscettibile di revisione nel procedimento ex artt. 679 e 680 c.p.p.

    Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2005, n. 23078 (c.c. 27 aprile 2005), Di Fazio. (C.p.p., art. 530; c.p.p., art. 579; c.p.p., art. 679; c.p.p., art. 680). [RV232086]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Ambito di operatività

Il divieto di reformatio in peius, pur operando anche con riguardo alle singole componenti della pena complessiva, inflitta in primo grado per piú reati uniti sotto il vincolo della continuazione, presuppone, tuttavia, che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, l'unità ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come piú grave e dai reati satelliti. Qualora, invece, tale condizione venga meno, come nel caso in cui per il reato ritenuto piú grave intervenga a seguito di annullamento con rinvio l'assoluzione, l'unica esigenza che il giudice di rinvio è tenuto a salvaguardare è quella di garantire all'imputato l'irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella già inflitta.

    Cass. pen., sez. V, 3 maggio 2005, n. 16542 (ud. 25 marzo 2005), Giordano ed altri. (C.p.p., art. 597; c.p., art. 81). [RV231701]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Annullamento parziale solo per la condanna per il reato più grave

In sede di rinvio per annullamento della sola condanna per il reato più grave, il giudice di rinvio non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento ex art. 81 c.p. L'annullamento parziale, infatti, ha eliminato la ragione stessa del vincolo per il quale opera il cumulo giuridico di pena. La regola del divieto di reformatio in peius va in questo caso letta nel senso che il giudice di rinvio non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti ex art. 81 c.p.

    Cass. pen., sez. V, 10 giugno 2005, n. 22134 (ud. 19 maggio 2005), Buonomo. (C.p.p., art. 597; c.p.p., art. 627; c.p., art. 81). [RV232153]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Concorso formale di reati

Ai fini del divieto della reformatio in peius, quando appellante sia il solo imputato, per pena deve intendersi non soltanto il risultato finale ottenuto dopo aver calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che compongono l'operazione, ivi compresi la pena base e l'aumento a titolo di continuazione. Ne consegue, qualora venga accolto l'appello dell'imputato, relativamente a circostanze o a reati concorrenti, la conseguente obbligatoria diminuzione della pena complessiva comporta che la riduzione dell'entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non può essere in nessun caso compensata da un aumento della misura di un altro elemento. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato in parte con rinvio la decisione del giudice di appello che, riconoscendo il concorso formale tra fattispecie, aveva eliminato la sanzione della multa ed aumentato la pena della reclusione).

    Cass. pen., sez. III, 31 maggio 2005, n. 20403 (ud. 28 aprile 2005), Caliandro. (C.p., art. 81; c.p., art. 135; c.p.p., art. 597). [RV231837]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Pena complessivamente inflitta

Non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius - qualora la pena complessivamente inflitta con la sentenza gravata sia inferiore a quella inflitta nei gradi precedenti - il fatto che il giudice nella sentenza impugnata, pronunciata in seguito ad annullamento con rinvio della sentenza di appello, abbia determinato taluni aumenti dovuti alla continuazione in modo diverso e meno favorevole per l'imputato, rispetto ai calcoli effettuati dal giudice di primo grado, in quanto il detto divieto concerne la parte dispositivaPage 544 della sentenza e non si estende alla motivazione nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti.

    Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2005, n. 12806 (ud. 25 febbraio 2005), De Finis ed altri. (C.p.p., art. 597). [RV231695]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Reato continuato

Il divieto della reformatio in peius in caso di reato continuato, investe ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva, per cui detto divieto deve ritenersi violato, quando appellante sia il solo imputato, non solo se la pena base sia indicata in misura superiore a quella precedentemente stabilita ma anche se sia indicato in misura superiore alla precedente l'aumento di pena per taluno dei reati ritenuti in continuazione.

    Cass. pen., sez. VI, 7 settembre 2005, n. 33007 (ud. 30 aprile 2005), Barivelo ed altri. (C.p.p., art. 597; c.p., art. 81). [RV231657]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Riproposizione della richiesta di patteggiamento rigettata in primo grado - Esame preliminare del motivo principale relativo alla responsabilità dell'imputato

In tema di cognizione del giudice di appello, qualora l'appellante deduca come motivo principale l'infondatezza della affermazione di responsabilità e solo in via subordinata l'ingiustificato dissenso del P.M. in ordine alla richiesta di applicazione della pena proposta in primo grado, il giudice di appello deve dapprima esaminare il motivo principale e, solo nel caso in cui ritenga di confermare l'affermazione di responsabilità formulata in primo grado, può prendere in considerazione il motivo di impugnazione subordinato e accoglierlo, ove ritenga ingiustificato il dissenso del P.M. e congrua la pena richiesta.

    Cass. pen., sez. V, 20 luglio 2005, n. 26799 (ud. 14 dicembre 2004), Mascani ed altri. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 448; c.p.p., art. 597). [RV232283]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Adozione del rito camerale fuori dei casi previsti dalla legge - Nullità relativa

Lo svolgimento del giudizio di appello nelle forme del rito camerale fuori dei casi previsti dalla legge dà luogo ad una nullità relativa, che, a pena di decadenza, dev'essere eccepita dalle parti presenti prima del compimento dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato la decadenza dall'eccezione della parte civile ricorrente, che ha ammesso di non avere eccepito la nullità al momento in cui essa si era determinata).

    Cass. pen., sez. V, 14 luglio 2005, n. 26059 (ud. 9 giugno 2005), P.C. in proc. Demaria. (C.p.p., art. 181; c.p.p., art. 182; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 601). [RV232101]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Patteggiamento in appello - Valutazione delle circostanze

Anche nel patteggiamento in appello - oltre che nel procedimento speciale previsto dall'art. 444 c.p.p. - il riconoscimento di attenuanti generiche o la diversa valenza conferita alle stesse non possono avere altro scopo che quello di rendere possibile la applicazione della pena concordata, poiché non è consentita la utilizzazione dell'accordo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione esso è preordinato. Ne consegue che il concordato giudizio di prevalenza delle attenuanti (non concesse dal giudice di primo grado) non può determinare la prescrizione del reato, con riferimento al quale le parti hanno patteggiato la pena.

    Cass. pen., sez. V, 21 giugno 2005, n. 23231 (c.c. 22 aprile 2005), Maltese. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 599). [RV231898]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Pena concordata tra le parti - Accordo subordinato alla sospensione condizionale della pena

In tema di pena concordata tra le parti in sede di appello ai sensi dell'art. 599, comma quarto, c.p.p., nell'ipotesi che l'accordo sia subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena, al giudice che non ritenga concedibile il beneficio non è consentita altra via se non quella di procedere con le...

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