Massimario Di Legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglioProvvedimento - Impedimento dell'imputato

--In tema di decisione di appello assunta in camera di consiglio, la richiesta di partecipazione da parte dell'imputato di cui all'art. 599, comma secondo c.p.p. può essere tratta anche da facta concludentia da cui possa desumersi la sua inequivoca manifestazione di volontà di comparire all'udienza camerale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sufficiente la produzione da parte del difensore di una certificazione medica attestante l'impedimento a comparire dell'imputato con espressa istanza di rinvio).

    Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 2004, n. 43201 (ud. 11 ottobre 2004), Viti. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 599). [RV230381]

@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Assunzione di testi

--Non dà luogo ad alcuna nullità la mancata assunzione di prova testimoniale, già ammessa in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, qualora il giudice ritenga, all'esito dell'acquisizione documentale, pure disposta con la predetta rinnovazione, sufficientemente istruito il processo.

    Cass. pen., sez. VI, 22 dicembre 2004, n. 49047 (ud. 20 settembre 2004), Bilardello. (C.p.p., art. 190; c.p.p., art. 603). [RV230615]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti - Cause ostative - Recidiva

--In tema di patteggiamento, al fine della preclusione prevista dall'art. 444, comma primo bis c.p.p., non è sufficiente che dal certificato penale emerga una situazione riportabile alla recidiva ex art. 99, quarto comma c.p., ma occorre una specifica declaratoria della recidiva stessa, che ne presuppone la rituale contestazione.

    Cass. pen., sez. VI, 7 ottobre 2004, n. 39238 (ud. 16 settembre 2004), P.G. in proc. Bonfanti ed altri. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 99). [RV230378]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Motivazione - Contestazione della recidiva specifica reiterata infraquinquennale

--In tema di patteggiamento, qualora risulti ritualmente contestata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, con la sentenza di applicazione della pena il giudice, a pena di nullità, deve motivare in ordine alla legalità della quantificazione della pena come determinata dall'accordo delle parti ed alla sua congruità.

    Cass. pen., sez. VI, 30 novembre 2004, n. 46457 (c.c. 5 ottobre 2004), P.M. in proc. Pirastru. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 448; c.p.p., art. 606; L. 12 giugno 2003, n. 134). [RV230655]

@Avvocato - Albo - Ordine degli avvocati - Provvedimenti in materia di albo e di disciplina

--Gli ordini professionali sono legittimati a contraddire ai ricorsi proposti dagli interessati contro i provvedimenti che i rispettivi consigli adottano nella materia della tenuta dell'albo e della disciplina; tale legittimazione, nella materia della tenuta dell'albo degli avvocati, si può esprimere nello svolgere difese davanti al Consiglio nazionale forense e nel proporre ricorso per cassazione contro le sue decisioni; a tal fine, l'Ordine degli avvocati può farsi rappresentare anche da avvocato che abbia preso parte alla deliberazione impugnata, la quale non pone il professionista in una situazione di incompatibilità e quindi di impedimento all'esercizio della difesa per la parte da lui rappresentata.

    Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2005, n. 09096, Cons. Ord. Avv. Roma c. Regard ed altri. (D.L. 27 novembre 1933, n. 1578; L. 22 gennaio 1934, n. 36; R.D. 22 gennaio 1934, n. 37). [RV580579]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Consiglio nazionale forense

--In tema di giudizi disciplinari, le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un'autorità non statuale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì come tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l'entità delle stesse tra un minimo ed un massimo, ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). Nè incide sulla legittimità costituzionale delle norme con le quali l'Ordine individua i comportamenti suscettibili di sanzione la mancata specifica individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionali, poichè anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio - piú volte affermato in tema di norme penali incriminatrici ´a forma liberaª - per il quale la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice (nella specie, quello disciplinare) opera.

    Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2005, n. 09097, Assenza c. Cons. Ord. Avv. Ravenna ed altro. (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578; L. 22 gennaio 1934, n. 36). [RV580709]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento- Consiglio nazionale forense

--In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati ed in ipotesi di giudizio di revocazione della sentenza del Consiglio nazionale forense ex art. 395, n. 2 c.p.c., il riconoscimento della falsità della prova, equiparato alla dichiarazione giudiziale della falsità medesima, è solo quello proveniente dalla parte in favore della quale la prova stessa Page 188 è stata utilizzata nella definizione del giudizio e non anche quello proveniente dal suo autore che sia rimasto, tuttavia, estraneo al giudizio, ancorchè interessato alla definizione dello stesso, (nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza del C.N.F., che aveva ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione, non integrando l'ipotesi del riconoscimento della falsità della prova le dichiarazioni rese in giudizio e poi successivamente modificate di altro avvocato, che non era stato parte nel procedimento disciplinare).

    Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2005, n. 09098, Jezzi c. Proc. Gen. Corte Cassazione ed altro. (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578; L. 22 gennaio 1934, n. 36; c.p.c., art. 395). [RV580710]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - ProcedimentoFunzioni esercitate dal Consiglio dell'ordine

--In materia di giudizi disciplinari, i Consigli locali dell'ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all'ordine forense a livello locale e, quindi, all'interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d'un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l'attuazione del rapporto che si instaura con l'appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l'associazionismo professionale intende perseguire per la piú diretta ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi. Ne consegue che è manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 25 e 102 della Costituzione, con specifico riguardo ai principi di terzietà del giudice e di separazione tra la funzione requirente e quella giudicante svolte dai Consigli degli ordini territoriali.

    Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2005, n. 09097, Assenza c. Cons. Ord. Avv. Ravenna ed altro. (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 38; L. 22 gennaio 1934, n. 36; R.D. 22 gennaio 1934, n. 37). [RV580707]

@Avvocato - Onorari - Procedimento di liquidazione- Attività esclusa

--Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato, le istanze, i ricorsi e i reclami per i quali il n.13 della tabella b) allegata alla tariffa professionale prevede la corresponsione di un apposito diritto non includono le sollecitazioni al giudice per il compimento di una attività a lui imposta da una norma di legge. (Nella specie, la Corte Cass. ha escluso che fossero dovuti i diritti al procuratore per la presentazione di una istanza volta ad ottenere la dichiarazione di contumacia della controparte).

    Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2005, n. 04843, Lo Presti c. Inpdap. (L. 5 ottobre 1994, n. 585; c.p.c., art. 91). [RV580515]

@Avvocato - Onorari - Valore della causa - Determinazione

--In tema di liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato, l'art. 6 della Tariffa degli onorari, diritti ed indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, laddove dispone che, nella determinazione degli onorari a carico della parte soccombente, il valore della causa si determina a norma del c.p.c., avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o di liquidazione danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, va interpretato nel senso che, in caso di accoglimento totale della domanda in un grado di giudizio e di impugnazione del convenuto limitatamente ad una parte della somma attribuita, con conseguente passaggio in giudicato della condanna in relazione alla somma non contestata (o anche in caso di accoglimento parziale con acquiescenza del soccombente ed appello dell'attore per la parte di somma negata in...

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