Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Applicazione della pena su richiesta delle parti-Pena - Misura di sicurezza - Confisca

--In tema di confisca disposta con la sentenza di patteggiamento, anche dopo la modifica dell'art. 445 c.p.p. che ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall'art. 240 c.p., il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta confisca.

    Cass. pen., sez. IV, 15 dicembre 2004, n. 48172 (c.c. 19 ottobre 2004), Fallacara. (C.p., art. 240; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV230767]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Termine - Art. 5 della legge 12 giugno 2003 n. 134

--È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 12 giugno 2003 n. 134 in relazione agli artt. 24, 26 e 27 Cost. nella parte in cui non consente l'applicabilità anche nel giudizio di cassazione della procedura di applicazione della pena su richiesta ivi prevista, in quanto l'istituto del patteggiamento è finalizzato - attraverso un sistema sanzionatorio premiale - alla rapida affermazione della giustizia, diversamente trasformandosi in un beneficio gratuito ed ingiustificato, svincolato da interessi collettivi che lo legittimino.

    Cass. pen., sez. IV, 19 gennaio 2005, n. 1291 (ud. 29 novembre 2004), Vincita. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446; L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5). [RV230775]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti -Sentenza - Confisca facoltativa - Ammissibilità

--In tema di applicazione della pena su richiesta, a seguito della novella apportata all'art. 445 c.p.p. dall'art. 2 della legge 12 giugno 2003 n. 134, che ha espunto dal testo della norma il richiamo al solo comma secondo dell'art. 240 c.p., non è più vietato sottoporre a confisca anche la cosa servita o destinata alla commissione del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di primo grado che aveva disposto la confisca di un'autovettura utilizzata per la commissione di un furto pluriaggravato).

    Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2005, n. 8434 (c.c. 1 dicembre 2004), Dell'Annunziata. (C.p., art. 240; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 2). [RV230810]

@Assicurazione obbligatoria - Assicuratore - Posizione

--In tema di assicurazione obbligatoria, la responsabilità dell'assicuratore è legittimamente predicabile, quanto alla sua astratta configurabilità e quanto alla sua concreta sussistenza, a condizione che venga affermata la responsabilità (eventualmente in via solidale, ove, al momento dell'incidente, il veicolo sia condotto da terzi) dell'assicurato, e cioè del proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove il veicolo stesso circoli (come nella specie) contro la volontà del proprietario per effetto di furto, non solo deve essere rigettata ogni domanda risarcitoria contro il predetto proprietario (in applicazione della regula iuris di cui all'art. 2054, comma terzo ultima parte del codice civile), ma non può del pari trovare accoglimento quella eventualmente proposta nei confronti del suo assicuratore da parte del terzo trasportato a bordo del veicolo rubato, atteso che la deroga al suddetto principio di eslcusione di responsabilità è limitata (ex art. 1 comma terzo della legge n. 990 del 1969) alle sole ipotesi di danneggiato non trasportato e di danneggiato trasportato contro la propria volontà.

    Cass. civ., sez. III, 1 aprile 2005, n. 06893, Valerio c. Polaris Assicurazioni Spa ed altro. (C.c., art. 2054; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1). [RV580789]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni- Cattiva gestione della lite

--In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, va distinta l'obbligazione diretta dell'assicuratore nei confronti del dan neggiato da quella dell'assicuratore stesso nei confronti del danneggiante-assicurato, e va, conseguentemente, distinta l'eventuale ipotesi di cd. mala gestio relativa ai rapporti assicuratore-danneggiato da quella dalla mala gestio riconducibile ai rapporti assicuratore-assicurato. La prima, difatti, trova titolo in un comportamento dell'assicuratore ingiustificatamente dilatorio, a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato, trascorsi i 60 giorni di cui all'art. 22 della legge n. 990/1969 (termine allo spirare del quale l'assicuratore è da considerarsi in mora se sia stato posto nel le condizioni di determinarsi in ordine alla sussistenza della responsabilità del suo assicurato ed all'entità della somma dovuta a titolo di risarcimento), e, pur fondandosi (non sul fatto illecito commesso dall'assicurato ma) su un proprio, autonomo titolo di responsabilità ex art.1224 c.c., non postula che il danneggiato proponga già in primo grado una specifica domanda di responsabilità dell'assicuratore stesso per colpevole ritardo, essendo per converso sufficiente che, dopo aver dato atto di averlo ritualmente costituito in mora, il danneggiato medesimo richieda, sic et simpliciter, gli interessi e il maggior danno da svalutazione ex art.1224 (senza necessità di prova, quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora; con prova per allegazioni e presunzioni, in caso di richiesta di un danno maggiore). La seconda fattispecie di responsabilità da mala gestio (afferente i rapporti assicuratore-assicurato/danneggiante) è, per converso, configurabile tanto se l'assicuratore, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca in modo da arrecare pregiudizio al secondo, tanto quando, senza apprezzabile motivo, egli rifiuti di gestire la lite e se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio all'assicurato: in tale ultima ipotesi - che si realizza allorché ricada su quest'ultimo l'onere economico provocato dall'assicuratore per l'ingiustificato ritardo con cui l'obbligazione di risarcimento verso il danneggiato è stata estinta, ovvero per non aver accettato favorevoli proposte transattive -, il danno derivante al danneg- Page 300giante-assicurato (costituito da detto maggior onere economico rispetto a quanto coperto dal massimale assicurativo) deriva dal comportamento tenuto dall'assicuratore, il quale non esegue in buona fede la propria obbligazione contrattuale di pagare l'indennità, così omettendo di tutelare (anche) gli interessi della sua controparte negoziale onde evitare che l'ammontare dell'obbligazione risarcitoria lieviti con pregiudizio di quest'ultima, sicché l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore verso il danneggiante-assicurato richiede, da parte di quest'ultimo, una specifica domanda, fin dall'atto introduttivo del giudizio, per responsabilità da mala gestio con allegazione e conseguente prova dei comportamenti che la sostanziano.

    Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2005, n. 02276, Mazzú ed altri c. Siad Assicurazioni Spa ed altri. (C.c., art. 1218; c.c., art. 1224; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV580719]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Atti abnormi - Sussistenza - Fattispecie

--È affetto da abnormità il provvedimento con cui il G.I.P. senza respingere formalmente la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., abbia concesso allo stesso un ulteriore termine di sessanta giorni per svolgere le indagini da lui indicate in un precedente provvedimento, con cui sia stata respinta la stessa richiesta di archiviazione, nonostante le indagini sollecitate si siano rivelate inutili, perchè già effettuate, o impossibili.

    Cass. pen., sez. II, 24 febbraio 2005, n. 7343 (c.c. 28 gennaio 2005), P.M. in proc. D'Onorio. (C.p.p., art. 178; c.p.p., art. 409; c.p.p., art. 568; c.p.p., art. 606). [RV230773]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Provvedimento assoggettato ad impugnazione non dichiarata inammissibile - Incompetenza funzionale del giudice che abbia deliberato il provvedimento

--La correzione di errori materiali, nel caso che il provvedimento interessato sia oggetto di impugnazione non dichiarata inammissibile, non può essere disposta dal giudice che abbia deliberato il provvedimento stesso, spettando la relativa competenza al giudice del gravame. L'ordinanza eventualmente assunta in violazione di tale regola, che attiene alla competenza funzionale del giudice, è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

    Cass. pen., sez. VI, 7 dicembre 2004, n. 47456 (c.c. 15 novembre 2004), Bouabid. (C.p.p., art. 4; c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 178). [RV230759]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Illecito disciplinare- Individuazione delle condotte rilevanti sul piano deontologico

--Spetta al competente organo disciplinare individuare le situazioni in cui sussistono per l'avvocato doveri rilevanti sul piano deontologico, anche fuori dello specifico contesto della relazione professionista - cliente. Al riguardo, il limite della ragionevolezza, il cui superamento, solo, rende sindacabile in sede di legittimità una tale individuazione, risulta rispettato nel caso di ritenuta operatività di doveri deontologici a carico dell'avvocato che, in assenza di un rapporto professionale, si faccia consegnare una somma da un soggetto asseritamente per consentirgli di partecipare ad un investimento finanziario, sostanzialmente appropriandosi di detta somma, non piú restituita. Appare, infatti, coerente con le esigenze di tutela del prestigio dell'ordine professionale che siano osservate le norme di deontologia nei rapporti in genere, anche da contatto sociale, nei quali l'avvocato, in ragione della spendita di tale sua qualità, ottenga fiducia ed ingeneri affidamento nel terzo.

    Cass. civ., sez. un., 23 marzo 2005, n. 06216, Mengaroni c. Cons. Ord. Avv. Roma...

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