Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Istituto del c.d. patteggiamento allargato - Richiesta di sospensione del dibattimento

--L'istanza di sospensione del dibattimento, prevista dall'art. 5 della legge n. 134 del 2003 al fine di verificare l'opportunità di presentare una richiesta di patteggiamento secondo i nuovi termini di cui all'art. 444 c.p.p., come per la richiesta di accesso al rito speciale, deve essere presentata dall'imputato o dal suo difensore munito di procura speciale.

    Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2005, n. 04192 (ud. 1 febbraio 2005), Picchio ed altri. (L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446). [RV230961]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Nel corso delle indagini preliminariFissazione dell'udienza

--Sull'istanza di patteggiamento, anche se presentata congiuntamente dalle parti, il giudice non può provvedere de plano ma deve fissare un'apposita udienza, della quale le parti stesse devono essere informate, con la conseguenza che l'omesso avviso dà luogo a nullità a regime intermedio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di competenza sollevato dal Gip con riferimento al provvedimento con il quale il Tribunale aveva restituito gli atti al suo ufficio, dopo aver dichiarato la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio immediato, in considerazione della reiezione de plano della richiesta di patteggiamento).

    Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2005, n. 00804 (c.c. 15 dicembre 2004), Conf. comp. in proc. Catalano. (C.p.p., art. 28; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 447). [RV231095]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Annullamento senza rinvio - Nuovo giudizio

--Nel caso di annullamento senza rinvio di una sentenza di patteggiamento, il giudice deve instaurare il processo ex novo sulla base della originaria citazione a giudizio, sicché sono privi di effetti giuridici gli atti presupposti quali la richiesta di patteggiamento e il consenso prestato dall'altra parte e non si può provvedere secondo il rito speciale senza il rinnovo della procedura sin dall'inizio.

    Cass. pen., sez. II, 20 gennaio 2005, n. 01681 (ud. 22 dicembre 2004), Colangelo. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446). [RV230956]

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione

--In tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. nel giudizio civile di risarcimento danni ai sensi dell'art. 19 lett. c) della legge n. 990 del 1969 il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice caduta in liquidazione coatta amministrativa riveste la posizione di litisconsorte necessario e conseguentemente, qualora il medesimo impugni la sentenza che abbia riconosciuto la responsabilità del conducente danneggiante e del proprietario assicurato condannandoli al pagamento delle somme liquidate a titolo di danno, il giudice dell'impugnazione non può, pur dichiarando di condividere la regola di litisconsorzio, ritenere inammissibile l'impugnazione in quanto la sentenza non reca condanna nei confronti del commissario.

    Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2005, n. 3256, Compagnia Tirrena di Assicurazioni Spa in l.c.a c. Negrello ed altri. (C.p.c., art. 102; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23). [RV581186]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Richiesta di risarcimento

--In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito d'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione. Una volta scaduto il termine di sessanta giorni da detta norma prevista, l'assicuratore è in mora verso il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all'an ed al quantum della responsabilità del suo assicurato. In tal caso l'obbligazione verso il danneggiato dell'assicuratore può superare i limiti del massimale (per mala gestio cosiddetta impropria) a titolo di responsabilità per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria e, quindi, può alla cessazione della mora per gli interessi legali sulla somma oggetto del massimale e per il maggior danno ove allegato e provato, anche tramite presunzioni.

    Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2005, n. 2712, Talarico c. Firs Ital. Assic. Spa in l.c.a. ed altri. (C.c., art. 1224; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV581112]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Davanti al Cnf

--In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione innanzi al Consiglio nazionale forense, di cui all'art. 61 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, deve essere effettuata dagli uffici di segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a norma del primo comma dell'art. 46 del citato R.D., osservando le modalità con le quali ordinariamente le lettere raccomandate vengono inviate, stabilite nel decreto del Ministro delle comunicazioni 9 aprile 2001, recante Approvazione delle condizioni generali del servizio postale (nella specie, l'avviso era stato comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ma la ricorrente, dichiarando di non aver ricevuto alcuna comunicazione, sosteneva l'invalidità del tentativo di notifica fatto con consegna a mani del portiere, per non es- Page 418 sere stato osservato il procedimento previsto dall'art. 139 c.p.c.).

    Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2004, n. 23000, Tralicci c. Cons. Ord. Avv. Roma ed altri. (R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 46; R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 61; D.M. 9 aprile 2004). [RV581012]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Natura degli atti adottati dal Consiglio dell'ordine

--Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'ordine degli avvocati, il procedimento relativo e gli atti adottati hanno natura amministrativa (e amministrativo è l'atto che lo definisce), pur se l'incidenza delle conseguenze della responsabilità disciplinare sull'esercizio dei diritti fondamentali ha imposto l'adozione di modelli procedimentali propri della giurisdizione, quali la tutela del contraddittorio e la possibilità di disporre di una difesa tecnica. Da ciò deriva che la violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare davanti ai Consigli dell'ordine territoriali non configura un vitium in procedendo in senso stretto, che consenta, oltre alla sua deducibilità per la prima volta in cassazione, un diretto esame degli atti da parte del giudice di legittimità: i vizi del provvedimento che definisce il procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale, pertanto, debbono costituire oggetto di specifiche doglianze fatte valere con il ricorso al Consiglio nazionale forense, il giudizio davanti al quale s'instaura, incontestabilmente, attraverso un meccanismo di tipo impugnatorio, ricavabile dall'art. 54, n. 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.

    Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2004, n. 23000, Tralicci c. Cons. Ord. Avv. Roma ed altri. [RV581013]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Ricorso per eccesso di potere

--L'eccesso di potere di cui all'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), sull'ordinamento della professione forense, che gli interessati ed il P.M. possono dedurre col ricorso avverso le decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense, è solo quello giurisdizionale che si concreta nell'esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell'arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto.

    Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2004, n. 23000, Tralicci c. Cons. Ord. Avv. Roma ed altri. [RV581014]

@Avvocato - Onorari - Liquidazione dei diritti - Sollecitazione al giudice affinchè adempia un'attività dovuta

--Ai fini della liquidazione di diritti ed onorari di avvocato, le istanze, i ricorsi e i...

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