Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine405-424

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenza - Del giudice di pace.

Nel caso di pluralità di domande proposte al giudice di pace, di cui l'una rientri nella competenza per materia del giudice adito (art. 7 comma terzo c.p.c.) e l'altra in quella per valore - e da decidere secondo equità se di importo non superiore a lire due milioni -, non si determina il cumulo previsto, ai fini della competenza per valore, dall'art. 10 c.p.c.; pertanto, la decisione relativa alla prima - essendo emessa secondo diritto-deve essere impugnata con l'appello, atteso che il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per le pronunce di cui all'art. 113 secondo comma c.p.c.

    Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2006, n. 13228, D'Angeli c. Cond. Via Costantino 87/95 Roma. (C.p.c., art. 10; c.p.c., art. 113; c.p.c., art. 339; c.p.c., art. 360). [RV589819]


@Appello civile - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenza - Del giudice di pace.

In tema di impugnazioni, nel giudizio, instaurato davanti al giudice di pace, per il risarcimento dei danni ascrivibili a un Comune per la cattiva manutenzione stradale, se l'attore, oltre a richiedere a titolo di risarcimento una somma specifica non superiore a euro 1.032,91, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto a una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, il valore della causa, in forza del principio stabilito dall'articolo 14 c.p.c. si presume (in difetto di tempestiva contestazione) nei limiti della competenza del giudice adito, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza del giudice di pace va individuato nell'appello e non nel ricorso per cassazione, che se proposto va dichiarato inammissibile.

    Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3662, Com. Canepina c. Proietti. (C.p.c., art. 7; c.p.c., art. 14; c.p.c., art. 113; c.p.c., art. 339). [RV588963]


@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Effetto devolutivo.

L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione.

    Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2006, n. 2973, Fortino c. Fall. Mansi. (C.p.c., art. 339; c.p.c., art. 342). [RV588805]


@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Funzione.

Il thema decidendi nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex artt. 342 e 434 c.p.c. per l'individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata. Tuttavia, allorquando sia impugnata una sentenza di totale reiezione della domanda originaria, poichè il bene della vita richiesto non può che essere, in linea di massima, quello negato in primo grado, ovvero delimitato dagli stessi motivi di impugnazione, ove questi siano «specifici» e chiaramente rivolti contro le argomentazioni che avevano condotto il primo giudice al rigetto della domanda, va escluso che, pur in mancanza di conclusioni precise, possa ravvisarsi acquiescenza alla reiezione di essa, dovendosi viceversa ravvisare la riproposizione della domanda negli identici termini iniziali, con le eventuali delimitazioni evidenziate dalla specificazione dei motivi di gravame e dalla eventuale incompatibilità rispetto ad essi. Altrettanto vale nella ipotesi opposta, in cui il convenuto soccombente si dolga del mancato accoglimento delle eccezioni e difese proposte in primo grado allo scopo di paralizzare l'avversa domanda.

    Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11372, Springhetti c. Min. Interno. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 434). [RV589807]


@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Onere di svolgere argomentazioni idonee a contrastare la motivazione.

La specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine non è sufficiente che l'individuazione delle censure sia consentita anche indirettamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell'appellante in guisa tale da inficiare il fondamento logico-giuridico, come nel caso in cui lo svolgimento dei motivi sia compiuto in termini incompatibili con la complessiva argomentazione della sentenza, restando in tal caso superfluo l'esame dei singoli passaggi argomentativi. (Nell'affermare il suindicato principio in tema di risarcimento di danni da circolazione di autoveicoli, la S.C. ha ri-Page 406gettato il ricorso avverso la declaratoria d'inammissibilità dell'appello dalla corte di merito pronunziata in presenza di motivo d'impugnazione formulato contestando «i criteri e le modalità attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alla determinazione e quantificazione dei danni risarcibili, sia per quanto attiene ai danni patrimoniali e a quelli di merito.

    Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2006, n. 5445, Provincia di Nuoro c. Fais ed altra. (C.p.c., art. 342). [RV588853]


@Appello civile - Domande nuove - Risarcimento del danno - Domanda di interessi chiesti per la prima volta in appello.

È inammissibile la domanda con cui la parte chieda per la prima volta in appello l'attribuzione di interessi non reclamati in primo grado. Infatti, la deroga al divieto di novum in appello, coerentemente con la ratio giustificativa della stessa - fondata su profili equitativi e di economia dei giudizi -, è ammissibile solo in quanto non si tratti di domanda totalmente nuova. Ne consegue che detta deroga è consentita solo con riferimento ad interessi che non avrebbero potuto essere precedentemente richiesti.

    Cass. civ., sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2331, Paternò c. Serrentino. (C.p.c., art. 345). [RV589737]


@Appello civile - Fascicolo di parte - Contenente copia della sentenza di primo grado - Mancanza di annotazione del ritiro e mancato successivo reperimento della copia suddetta.

Il giudice d'appello che non rinvenga negli atti processuali il fascicolo di parte contenente copia della sentenza impugnata, in guisa da non poter valutare la fondatezza dei motivi di gravame, non può rigettare (né dichiarare improcedibile) l'impugnazione, qualora non risulti attestato l'avvenuto ritiro del fascicolo di parte appellante (dovendo in tal caso disporre le opportune ricerche) e senza motivazione specifica dell'impossibilità di pervenire ad una decisione di merito.

    Cass. civ., sez. II, 7 aprile 2006, n. 8290, Hastasider Servizi Srl c. Cipresso. (C.p.c., art. 347; c.p.c., art. 348; att. c.p.c., art. 74; att. c.p.c., art. 87). [RV589313]


@Appello civile - Fascicolo di parte - Produzione - Onere gravante sulla parte stessa.

Nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte.

    Cass. civ., sez. lav., 12 aprile 2006, n. 8528, Vadalà c. Inps. (C.c., art. 2697; c.p.c., art. 115; c.p.c., art. 421; c.p.c., art. 433). [RV589201]


@Appello civile - Fascicolo di ufficio - Acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado - Omissione.

L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado ha una funzione meramente sussidiaria sicché la sua mancata acquisizione non vizia nè il procedimento di secondo grado, nè la relativa sentenza. Tuttavia, detta mancanza può costituire motivo di ricorso per cassazione se il ricorrente deduce che da detto fascicolo il giudice avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde e li indica specificatamente.

    Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3181, Casale c. Ruzza ed altri. (C.p.c., art. 347). [RV590313]


@Appello civile - Improcedibilità - Omesso deposito della sentenza impugnata e mancanza della stessa tra gli atti di causa - Conseguenze.

Il giudice di appello che, al momento della decisione, verifichi che la parte appellante non ha depositato la sentenza impugnata e che la stessa non è comunque presente tra gli atti di causa, è tenuto, ai sensi dell'art. 347, secondo comma, c.p.c., a dichiarare l'improcedibilità dell'appello, non potendo ovviare...

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