Massimario di legittimità
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.
@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Azione ex art. 1669 c.c.Autorizzazione dell'assemblea.
-L'amministratore del condominio è legittimato a proporre l'azione di cui all'art. 1669 c.c., relativa ai gravi difetti di costruzione che possano porre in pericolo la sicurezza dell'edificio condominiale, anche senza preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale.
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Cass. civ., sez. II, 1 agosto 2006, n. 17484, Cond. Centro Commerciale Valverde c. Edil 80 srl. (C.c., art. 1130; c.c., art. 1669). [RV592305]
@Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - Amministratore - Potere di agire in giudizio.
-L'amministratore della comunione, anche se nominato giudiziariamente ai sensi dell'art. 1105 c.c., è privo della legittimazione ad agire in giudizio nei confronti di uno dei comunisti in rappresentanza degli altri, mancando, in materia di comunione, una disposizione analoga a quella posta, per l'amministratore del condominio, dall'art. 1131 c.c., che, in via eccezionale, attribuisce a questi il potere di agire in giudizio sia contro i terzi che nei confronti dei condomini.
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Cass. civ., sez. II, 11 luglio 2006, n. 15684, Della Valle c. Rispoli Giusso. (C.c., art. 1100; c.c., art. 1105; c.c., art. 1131; c.p.c., art. 75). [RV592058]
@Contributi e spese condominiali - Criteri di ripartizione - Legali o previsti dal regolamento contrattuale -Modifica
-È affetta da nullità (la quale può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ed ancorché abbia espresso voto favorevole, e risulta sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c.) la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 c.c.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune. Ciò, perché eventuali deroghe, venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca.
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Cass. civ., sez. II, 27 luglio 2006, n. 17101, Cond. Via Dei Gramsci 27, 35 Ozzano Emilia c. Tovo. (C.c., art. 1123; c.c., art....
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