Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Azione ex art. 1669 c.c.Autorizzazione dell'assemblea.

-L'amministratore del condominio è legittimato a proporre l'azione di cui all'art. 1669 c.c., relativa ai gravi difetti di costruzione che possano porre in pericolo la sicurezza dell'edificio condominiale, anche senza preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale.

    Cass. civ., sez. II, 1 agosto 2006, n. 17484, Cond. Centro Commerciale Valverde c. Edil 80 srl. (C.c., art. 1130; c.c., art. 1669). [RV592305]

@Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - Amministratore - Potere di agire in giudizio.

-L'amministratore della comunione, anche se nominato giudiziariamente ai sensi dell'art. 1105 c.c., è privo della legittimazione ad agire in giudizio nei confronti di uno dei comunisti in rappresentanza degli altri, mancando, in materia di comunione, una disposizione analoga a quella posta, per l'amministratore del condominio, dall'art. 1131 c.c., che, in via eccezionale, attribuisce a questi il potere di agire in giudizio sia contro i terzi che nei confronti dei condomini.

    Cass. civ., sez. II, 11 luglio 2006, n. 15684, Della Valle c. Rispoli Giusso. (C.c., art. 1100; c.c., art. 1105; c.c., art. 1131; c.p.c., art. 75). [RV592058]

@Contributi e spese condominiali - Criteri di ripartizione - Legali o previsti dal regolamento contrattuale -Modifica

-È affetta da nullità (la quale può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ed ancorché abbia espresso voto favorevole, e risulta sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c.) la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 c.c.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune. Ciò, perché eventuali deroghe, venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca.

    Cass. civ., sez. II, 27 luglio 2006, n. 17101, Cond. Via Dei Gramsci 27, 35 Ozzano Emilia c. Tovo. (C.c., art. 1123; c.c., art....

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