Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. cond. e imm. 6/2018
Massimario
Amministratore
Cessazione dalla carica per scadenza del termine o per
dimissioni.
La "perpetuatio" di poteri in capo all’amministratore di condo-
minio uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza
del termine di cui all’art. 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi
su una presunzione di conformità di una siffatta "perpetuatio"
all’interesse ed alla volontà dei condomini, non trova applica-
zione quando risulti, viceversa, una volontà di questi ultimi,
espressa con delibera dell’assemblea condominiale, contraria
alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell’ammi-
nistratore cessato dall’incarico. F Cass. civ., sez. II, 17 maggio
2018, n. 12120, N. c. C. (c.c., art. 1129). [RV64835801]
Appalto (Contratto di)
Responsabilità – Appalto non implicante il totale tra-
sferimento all’appaltatore del potere di fatto sulla cosa
– Dovere di custodia e di vigilanza in capo al committente
detentore.
Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’ap-
paltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere
eseguita l’opera appaltata, non viene meno per il committente e
detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la
conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura
oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di
custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l’evento
lesivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il lastrico solare, indi-
pendentemente dalla sua consegna all’appaltatore, rimanga sem-
pre nella disponibilità del condominio committente per via della
sua funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti
strutture murarie). F Cass. civ., sez. II, 14 maggio 2018, n. 11671, C.
c. M. (c.c., art. 1655; c.c., art. 2051; c.c., art. 1117). [RV64832701]
Azioni giudiziarie
Legittimazione dell’amministratore.
L’amministratore delle unità minime di intervento (c.d. "UMI"), co-
stituite ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo n. 76 del 1990, con riferimen-
to agli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguen-
za degli eventi sismici di cui al medesimo decreto, è legittimato,
sia attivamente che passivamente, per tutto quanto concerne l’e-
secuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione oggetto delle
delibere adottate dal condominio, nei medesimi termini in cui lo è
l’amministratore di un condominio di edif‌icio, avendo l’art. 15 cit.
l’unico f‌ine, acceleratorio e semplif‌icatorio, di rendere applicabile
la disciplina codicistica del condominio, quanto alle deliberazioni
ed alla rappresentanza delle UMI, sol che sussistano le condizioni
previste dalla legge speciale per la ricostruzione ed indipenden-
temente dalla sussistenza o meno delle condizioni previste dagli
artt. 1117 e ss. c.c. per la costituzione del condominio. F Cass. civ.,
sez. II, 18 aprile 2018, n. 9547, G. c. M. (d.l.vo 30 marzo 1990, n.
76, art. 15; c.c., art. 1117; c.c., art. 1131). [RV64809201]
Canone
Canone dovuto dalle Amministrazioni centrali – Ridu-
zione del 15 per cento di cui all’art. 3, comma 4, del D.L. 6
luglio 2012, n. 95, conv. in L. n. 135/2012.
In tema di locazione, l’art. 3, comma 4, del D.L. n. 95 del 2012,
conv. in L. n. 135 del 2012, nel prevedere che la riduzione del 15
per cento del canone dovuto dalle Amministrazioni centrali si
applica anche "agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data
di entrata in vigore" del d.l. stesso, mira al contenimento della
spesa pubblica, obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire
a prescindere dalla natura della fonte della disponibilità fattuale
del bene. Ne consegue che ai f‌ini dell’applicabilità della norma
(e quindi della riduzione ope legis nella misura del 15 per cento)
non rileva che il bene sia nella disponibilità dell’ente pubblico in
forza di un contratto eff‌icace o in forza di un titolo contrattuale
f‌isiologicamente scaduto o patologicamente venuto meno o, da
ultimo, per una occupazione sine titulo, sia essa derivata ab ori-
gine dalla mera assunzione di un potere di fatto sul bene ovvero
conseguente all’eliminazione giudiziale del titolo contrattuale.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile la riduzione del 15
per cento, ex art. 3, comma 4, del D.L. n. 95 del 2012, all’inden-
nità dovuta dal Ministero dell’Interno per l’occupazione di un
immobile, in corso alla data di entrata in vigore del D.L., con-
seguente al mancato rilascio dopo la risoluzione giudiziale del
contratto di locazione per inadempimento dell’occupante). F
Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2018, n. 6389, M. c. T. (d.l. 6 luglio
2012, n. 95, art. 3). [RV64842301]
Patti contrari alla legge – Nullità del patto di maggiora-
zione del canone.
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da abita-
zione, ogni pattuizione avente ad oggetto non già l’aggiornamento
del corrispettivo ai sensi dell’art. 32 della L. n. 392 del 1978 ma
veri e propri aumenti del canone deve ritenersi nulla ex art. 79,
comma 1, della stessa legge, in quanto diretta ad attribuire al loca-
tore un canone più elevato rispetto a quello previsto dalla norma,
senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e
non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunziare al
proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti. Il diritto
del conduttore a non erogare somme eccedenti il canone legal-
mente dovuto (corrispondente a quello pattuito, maggiorato degli
aumenti c.d. Istat, se previsti) sorge nel momento della conclu-
sione del contratto, persiste durante l’intero corso del rapporto e
può essere fatto valere, in virtù di espressa disposizione di legge,
dopo la riconsegna dell’immobile, entro il termine di decadenza
di sei mesi. F Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2018, n. 6124, M. c. P. (l.
17 luglio 1978, n. 392, art. 27; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32;
l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79). [RV64841701]
Cassazione civile
Giudizio di rinvio – Procedimento – Omessa notif‌ica a
parti.
Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragione-
vole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ra-
gione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia "prima
facie" infondato, di def‌inire con immediatezza il procedimento,
senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei con-
fronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notif‌i-
cato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininf‌luente
sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di
tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto
alla partecipazione al processo in condizioni di parità. (Nella
specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, stante la palese infondatez-
za, nonostante lo stesso non fosse stato notif‌icato a dei condo-
mini di un edif‌icio, litisconsorti necessari, per evitare un inutile

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