Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. cond. e imm. 5/2018
Massimario
Amministratore
Attribuzioni.
In tema di condominio, per quanto l’attività dell’amministratore,
connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti
istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza,
debba tendenzialmente ritenersi compresa, quanto al suo com-
penso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimen-
to dell’incarico per tutta l’attività amministrativa, rientra nelle
competenze dell’assemblea quella di riconoscergli, con una spe-
cif‌ica delibera, un compenso aggiuntivo al f‌ine di remunerare
un’attività straordinaria, non ravvisando suff‌iciente il compenso
forfettario in precedenza accordato. F Cass. civ., sez. II, 2 marzo
2018, n. 5014, A. c. C. (c.c., art. 1129; c.c., art. 1130; c.c., art.
1135). [RV64715701]
Appalto (Contratto di)
Rovina e difetto di cose immobili (responsabilità del
costruttore) – Danni – Legittimazione dell’amministrato-
re del condominio.
In tema di condominio, l’art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce
all’amministratore il potere di compiere atti conservativi dei
diritti inerenti alle parti comuni dell’edif‌icio, deve interpretarsi
estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi ne-
cessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune,
l’amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti
per la salvaguardia dei diritti concernenti l’edif‌icio condominiale
unitariamente considerato; pertanto, rientra nel novero degli atti
conservativi di cui all’art. 1130 n. 4 c.c. l’azione di cui all’art. 1669
c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in
cui questi riguardino l’intero edif‌icio condominiale e i singoli ap-
partamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno
che abilita alternativamente l’amministratore del condominio e
i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa
farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte
di essi soltanto. F Cass. civ., sez. II, 31 gennaio 2018, n. 2436, G. c.
E. (c.c., art. 1130; c.c., art. 1669). [RV64779001]
Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato – Appropriazione inde-
bita e non sottrazione di cose comuni – Condotta di im-
possessamento di energia elettrica per allaccio abusivo a
valle del contatore condominiale.
Integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sot-
trazione di cose comuni la condotta del condomino il quale,
mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale,
si impossessa di energia elettrica destinata all’alimentazione di
apparecchi ed impianti di proprietà comune. (In motivazione la
Corte ha, altresì, escluso l’aggravante dell’art. 61 n. 11 cod. pen.,
non essendo conf‌igurabili relazioni di coabitazione tra inquilini
di uno stesso stabile condominiale, ma soltanto tra quelli di essi
che vivono nella stessa abitazione). F Cass. pen., sez. V, 28 di-
cembre 2017, n. 57749 (ud. 15 novembre 2017), M. (c.p., art. 61;
c.p., art. 646). [RV271989]
Assemblea dei condomini
Deliberazioni – Aree destinate a parcheggio – Riserva
della proprietà esclusiva del costruttore – Nullità dei
negozi traslativi – Conseguenze in caso di mancato espe-
rimento dell’azione di nullità – Delibera assembleare di
assegnazione ai condomini delle aree – Nullità.
La delibera di un condominio che disciplini il godimento di
un’area esterna alle mura perimetrali dell’edif‌icio, assegnando
direttamente i posti macchina sulla stessa insistenti ai condo-
mini, è nulla, qualora la detta area sia rimasta di proprietà del
costruttore del fabbricato e gli acquirenti degli immobili, ille-
gittimamente privati del diritto all’uso dell’area pertinente a
parcheggio, non abbiano agito per accertare giudizialmente la
nullità dei negozi da loro stipulati, nella parte in cui era stata
omessa tale inderogabile destinazione, con conseguente loro
integrazione "ope legis". F Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2018, n.
8014, P. c. Condominio P. (l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18; l.
24 marzo 1989, n. 122, art. 2; c.c., art. 1419). [RV64787201]
Avviamento commerciale
Indennità – Immobile destinato alla vendita ad opera-
tori professionali.
L’indennità per la perdita dell’avviamento di cui all’art. 34 della
l. n. 392 del 1978 non compete al conduttore cessato nei casi in
cui l’attività di vendita sia avvenuta con operatori professionali
e senza un contatto con il pubblico indifferenziato degli utenti
e dei consumatori, con la conseguenza che, in caso di esercizio
congiunto di vendita all’ingrosso e di vendita al minuto, il diritto
all’indennità per la perdita dell’avviamento può essere ricono-
sciuto solo quando l’attività di vendita al minuto abbia rivestito
carattere di prevalenza rispetto all’altra e sia stata svolta con mo-
dalità comportanti contatto diretto con il pubblico. F Cass. civ.,
sez. VI, 12 dicembre 2017, n. 29835, I. c. N. (l. 27 luglio 1978, n.
392, art. 34; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 35). [RV64718801]
Azioni giudiziarie
Spese del giudizio.
In tema di condominio negli edif‌ici, è nulla la deliberazione
dell’assemblea condominiale che, all’esito di un giudizio che
abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condo-
mino, disponga anche a carico di quest’ultimo, "pro quota", il
pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il
compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso,
infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica,
degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni
rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specif‌iche
ragioni personali del singolo condomino. F Cass. civ., sez. II, 23
gennaio 2018, n. 1629, C. c. M. (c.c., art. 1101; c.c., art. 1132;
c.c., art. 1137; c.p.c., art. 91). [RV64764401]
Canone
Locazione ad uso diverso dall’abitazione – Patto di
maggiorazione del canone.
Nei contratti di locazione ad uso non abitativo stipulati ante-
riormente all’entrata in vigore della legge n. 311 del 2004 - che
ha introdotto la sanzione della nullità testuale in caso di omessa
registrazione - il patto occulto di maggiorazione del canone è
comunque da considerarsi viziato da nullità (virtuale), atteso
che l’accordo simulatorio trova la sua causa concreta nella f‌i-
nalità di eludere il f‌isco, sottraendo all’erario il maggior cano-
ne dissimulato realmente pattuito, così ponendosi in contrasto
con la norma che impone l’obbligo di registrazione, integrale e
fedele, dei contratti di locazione, da considerarsi imperativa e,

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