Massimario

Pagine97-100
97
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. cond. e imm. 1/2018
Massimario
Amministratore
Revoca.
Nel giudizio di revoca dell’amministratore di condominio non è
richiesto il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ex
art. 82, comma 3, c.p.c., trattandosi di un procedimento camera-
le plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di
eff‌icacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostan-
ziali di diritti o "status". Pertanto, ove si difenda personalmente
e non rivesta anche la qualità di avvocato, il condomino che agi-
sca per la revoca può richiedere, indicandole in apposita nota,
unicamente il rimborso delle spese vive concretamente soppor-
tate e non anche la liquidazione del compenso professionale,
che spetta solo al difensore legalmente esercente. F Cass. civ.,
sez. VI, 23 giugno 2017, n. 15706, P. c. F. (c.c., art. 1129; att. c.c.,
art. 64; c.p.c., art. 82). [RV64473101]
Appello civile
Giudice dell’appello – Erronea emissione dell’ordinan-
za di convalida di sfratto da parte del giudice di primo
grado – Dovere del giudice del gravame di decidere nel
merito.
L’ordinanza di convalida di sfratto, ove erroneamente emessa
malgrado l’opposizione dell’intimato, assume natura decisoria
e contenuto sostanziale di sentenza, sicchè è impugnabile con
l’appello, potendo con tale atto l’intimato chiedere la rimes-
sione in termini per espletare l’attività difensiva impeditagli in
primo grado, fermo restando che il giudice del gravame deve
decidere la controversia nel merito, atteso che l’omissione del
mutamento di rito, di cui all’art. 667 c.p.c., non integra alcuna
delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 c.p.c.
per la rimessione della causa al primo giudice. F Cass. civ., sez.
III, 13 giugno 2017, n. 14625, M. c. M. (c.p.c., art. 339; c.p.c., art.
353; c.p.c., art. 354; c.p.c., art. 663; c.p.c., art. 665; c.p.c., art.
667). [RV64464701]
Incidentale – Udienza per delibare l’istanza di sospen-
sione della esecutività della sentenza impugnata f‌issata
anticipatamente rispetto all’udienza di comparizione –
Appello incidentale proposto con distinta memoria di co-
stituzione nel termine di legge.
Nel rito locatizio è ammissibile l’appello incidentale proposto
con memoria di costituzione nel termine di dieci giorni prima
dell’udienza di discussione della controversia, pur se successi-
vamente al deposito di una distinta memoria difensiva relativa
ad altra udienza, più ravvicinata, f‌issata per delibare l’istanza di
sospensione della esecutività della sentenza impugnata, atteso
che, in tale sede, la difesa dell’appellato è funzionale e limitata
al subprocedimento incidentale volto alla decisione dell’istanza
cautelare. F Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2017, n. 15358, M. c.
E. (c.p.c., art. 283; c.p.c., art. 435; c.p.c., art. 436; c.p.c., art.
437). [RV64474901]
Arbitrato e compromesso
Arbitrato estero – Controversia in materia di determi-
nazione dell’aggiornamento del canone di locazione non
abitativa – Clausola compromissoria di arbitrato estero.
È valida la clausola compromissoria con cui siano deferite ad
arbitri stranieri le controversie in materia di aggiornamento del
canone di locazione di un immobile destinato ad uso diverso
da quello abitativo, atteso, da un lato, che l’art. 54 della l. n. 392
del 1978, che poneva un divieto di compromettibilità in arbitri
di tali controversie, deve ritenersi abrogato ad opera dell’art.
14, comma 4, della l. n. 431 del 1998 anche con riferimento alle
locazioni non abitative; e considerato, dall’altro, che il carattere
inderogabile della disciplina dettata in tema di aggiornamento
del canone dagli artt. 32 e 79 della l. n. 392 del 1978, sebbene
funzionale ad evitare un’elusione preventiva dei diritti del con-
duttore, non determina l’indisponibilità degli stessi una volta
che siano sorti e possano essere fatti valere, sicché le relative
controversie non soggiacciono al divieto di compromettibilità
previsto dall’art. 806 c.p.c.. F Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2017,
n. 14861, C. c. A. (c.p.c., art. 806; l. 27 luglio 1978, n. 392, art.
32; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 54; l. 27 luglio 1978, n. 392,
art. 79). [RV64457701]
Avviamento commerciale
Indennità – Applicazione al caso di un laboratorio di
analisi cliniche.
Per stabilire se l’attività svolta nell’immobile locato abbia na-
tura imprenditoriale o professionale, occorre avere riguardo
non alla qualif‌ica (professionale o meno) delle persone che vi
lavorano, ma alla prevalenza, nell’ambito delle attività ivi eser-
citate, dell’elemento imprenditoriale o di quello professionale,
sicchè anche l’attività del professionista può assumere natura
commerciale quando l’organizzazione in forma di impresa sia
assorbente rispetto a quella professionale. (Nella specie, la S.C.
ha confermato la sentenza impugnata, che aveva accertato la
natura imprenditoriale con riferimento ad un laboratorio di ana-
lisi cliniche, osservando che tale attività si connota solitamente
come struttura organizzativa di dimensioni più o meno rilevanti,
dove il professionista titolare si avvale stabilmente di una plura-
lità di collaboratori e di dotazioni tecniche, di guisa che l’attività
professionale rappresenta una componente non predominante,
per quanto indispensabile, del processo operativo). F Cass. civ.,
sez. VI, 24 maggio 2017, n. 13091, S. c. L. (l. 27 luglio 1978, n.
392, art. 34). [RV64438501]
Azienda
Aff‌itto – Aff‌itto d’azienda relativo ad attività svolta in
immobile condotto in locazione – Successione automatica
nel contratto di locazione.
Nella disciplina di cui all’art. 36 della l. n. 392 del 1978, in caso
di aff‌itto di azienda relativo ad attività svolta in un immobile
condotto in locazione, non si produce l’automatica successione
nel contratto di locazione dell’immobile, quale effetto necessa-
rio del trasferimento dell’azienda, ma la successione è soltanto
eventuale e richiede, comunque, la conclusione di un apposito
negozio di sublocazione o di cessione del contratto di locazione,
la cui esistenza peraltro si presume f‌ino a prova contraria, alla
stregua dei principi di cui all’art. 2558 c.c., salvo che le parti, nel-
lo stipulare il contratto di aff‌itto di azienda, non abbiano espres-
samente disciplinato le sorti di quello di locazione dell’immobi-
le, nel qual caso la predetta presunzione non opera. F Cass. civ.,
sez. III, 16 maggio 2017, n. 12016, B. c. S. (l. 27 luglio 1978, n.
392, art. 36; c.c., art. 2558). [RV64439801]

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT