Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. cond. e imm. 5/2017
Massimario
Amministratore
Attribuzioni.
In tema di condominio, il contratto stipulato dall’amministrato-
re, qualora implichi l’obbligo di sostenere le spese relative ad un
bene non rientrante tra le parti comuni dell’edif‌icio condominia-
le, assume eff‌icacia vincolante nei confronti dei condomini solo
in virtù di uno speciale mandato rilasciato da ciascuno di essi,
ovvero della ratif‌ica del pari proveniente da ognuno, atteso che,
trattandosi di ipotesi estranea all’ambito di operatività dei pote-
ri rappresentativi di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c., è necessaria la
sussistenza, in capo all’amministratore predetto, di un potere di
rappresentanza convenzionale. (Fattispecie relativa ad un con-
tratto avente ad oggetto l’assunzione di oneri di manutenzione
di un cancello elettrico utilizzato dai condomini per il transito
su di un’area di proprietà esclusiva di un terzo). F Cass. civ., sez.
VI, 8 marzo 2017, n. 5833, F. c. R. (c.c., art. 1117; c.c., art. 1130;
c.c., art. 1131; c.c., art. 1704; c.c., art. 1399). [RV64317501]
Rendiconto.
Il credito dell’amministratore di condominio per le anticipa-
zioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in
mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba
redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i
bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intel-
legibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative
quote di ripartizione, così da rendere possibile l’approvazione
da parte dell’assemblea condominiale del rendiconto consunti-
vo. F Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 2017, n. 3892, Tuzzolo c. Con-
dominio Trieste Quinta Via Murlo 27 in Roma (c.c., art. 1130;
c.c., art. 1131; c.c., art. 1720; c.c., art. 1135; c.c., art. 2697).
[RV64303801]
Assemblea dei condomini
Condominio minimo.
Nel condominio cd. minimo (formato, cioè, da due partecipanti
con diritti di comproprietà paritari sui beni comuni), le rego-
le codicistiche sul funzionamento dell’assemblea si applicano
allorché quest’ultima si costituisca regolarmente con la parte-
cipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con
decisione "unanime", tale dovendosi intendedere quella che sia
frutto della partecipazione di ambedue i comproprietari; ove,
invece, non si raggiunga l’unanimità, o perché l’assemblea, in
presenza di entrambi i condomini, decida in modo contrastan-
te, oppure perché, come nella specie, alla riunione - benché re-
golarmente convocata - si presenti uno solo dei partecipanti e
l’altro resti assente, è necessario adire l’autorità giudiziaria, ai
sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c., non potendosi ricorrere al crite-
rio maggioritario. F Cass. civ., sez. II, 2 marzo 2017, n. 5329, F. c.
R. (c.c., art. 1117; c.c., art. 1118; c.c., art. 1135; c.c., art. 1136;
c.c., art. 1139; c.c., art. 1105). [RV64306201]
Avviamento commerciale
Indennità – Azione per la determinazione e la condanna
alla corresponsione dell’indennità di avviamento.
Nell’ipotesi di locazioni per uso diverso dall’abitazione, il con-
duttore può agire per la determinazione dell’indennità di av-
viamento e la condanna al suo pagamento ancorché non abbia
rilasciato l’immobile perché quella non gli sia stata corrisposta
e, nel caso, il giudice di merito deve pronunciare una condanna
condizionata al rilascio, o alla liberazione con “mora credendi”,
atteso che l’art. 34 della l. n. 392 del 1978, laddove subordina
l’esecuzione del rilascio alla corresponsione dell’indennità,
implica che il concreto adempimento delle due obbligazioni,
salva rinuncia del locatario, debba essere contemporaneo, am-
mettendo, così, la condanna condizionale. F Cass. civ., sez. III, 7
marzo 2017, n. 5603, S. c. C. (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34).
[RV64338701]
Indennità – Rinvio alle “tabelle merceologiche” di cui
al D.M. 30 agosto 1971.
In tema di indennità per la perdita dell’avviamento commercia-
le, il rinvio alle “tabelle merceologiche, contenuto nell’art. 34,
comma 2, della l. n. 392 del 1978, è un rinvio recettizio alla ta-
bella di cui al d.m. 30 agosto 1971, la quale è pertanto divenuta
parte integrante della norma di legge suddetta, sicché, né la no-
vazione di tale fonte normativa (le tabelle "de quibus" vennero
infatti abrogate e riproposte, con contenuto identico, dal d.m.
4 agosto 1988, n. 375), né la sua successiva abrogazione dispo-
sta dal d.lgs. n. 114 del 1998, hanno avuto effetti sulla disciplina
dell’indennità dovuta al conduttore uscente ai sensi dell’art. 34,
comma 2, della l. n. 392 del 1978. F Cass. civ., sez. III, 28 febbraio
2017, n. 5039, F. c. R. (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; d.m. 30
agosto 1971; d.m. 4 agosto 1988, n. 375; d.l.vo 31 marzo 1998,
n. 114). [RV64314201]
Indennità – Utilizzazione dell’immobile come luogo
aperto alla frequentazione diretta della generalità indif-
ferenziata dei destinatari dei servizi offerti.
Ai f‌ini del riconoscimento del diritto all’indennità per la perdita
dell’avviamento commerciale, rileva che i locali locati siano ef-
fettivamente destinati ad attività che comporti il contatto con il
pubblico e che, quindi, gli stessi siano aperti alla frequentazione
diretta ed indifferenziata dei clienti che abbiano necessità ed
interesse ad entrare in contatto con l’impresa; tale requisito si
atteggia in modo identico anche nell’ipotesi di attività commer-
ciali cosiddette “monomarca”, in quanto nessun rilievo può ave-
re la circostanza che la generalità degli utenti e consumatori che
accedono liberamente al negozio e che sono f‌idelizzati al luogo
di svolgimento dell’attività sia indirizzata all’acquisto di un bene
o di un servizio di una sola marca. F Cass. civ., sez. III, 20 marzo
2017, n. 7039, M. c. R. (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; l. 27
luglio 1978, n. 392, art. 35). [RV64341301]
Indennità per la perdita dell’avviamento – Aff‌inità tra
le attività esercitate dai conduttori uscente ed entrante.
In tema di indennità per la perdita dell’avviamento commercia-
le, la “aff‌inità” tra l’attività esercitata nell’immobile locato dal
conduttore uscente, e quella intrapresavi dal conduttore entran-
te, va accertata non già in base al contenuto oggettivo dei servizi
o prodotti offerti al pubblico, ma in base alla astratta idoneità
dell’attività entrante ad intercettare anche solo in parte la clien-
tela dell’attività uscente; viola, pertanto, l’art. 34, comma 2, della
l. n. 392 del 1978 il giudice che escluda la suddetta aff‌inità per il
solo fatto che il conduttore uscente e quello entrante vendano
beni della stessa natura, ma di foggia, stile o marchio diversi. F
Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2017, n. 5039 (l. 27 luglio 1978, n.
392, art. 34). [RV64314202]

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