Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 3/2018
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Benef‌ici – Applica-
zione d’uff‌icio.
Il giudice di appello non ha il potere di applicare d’uff‌icio le san-
zioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello
non risulta formulata alcuna specif‌ica e motivata richiesta con
riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l’ambito
di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate
dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una
eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’ap-
pello e che segna anche il limite del potere discrezionale del
giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della
Legge n. 689 del 1981. F Cass. pen., sez. un., 17 marzo 2017, n.
12872 (ud. 19 gennaio 2017), P. (c.p.p., art. 581; c.p.p., art. 597;
l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53; l. 24 novembre 1981, n.
689, art. 58). [RV269125]
Cognizione del giudice di appello – Mancata contesta-
zione della carenza probatoria in primo grado – Fattispe-
cie in tema di omesso versamento delle ritenute operate
sulle retribuzioni dei dipendenti.
In tema di giudizio di appello, una volta che l’imputato lamenti
con l’atto di gravame la mancanza di prova in ordine alla sussi-
stenza in uno o più elementi costitutivi del reato, nessun rilievo
può avere il fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, det-
ta mancanza di prova non sia stata espressamente contestata
dall’imputato, nessuna preclusione in tal senso prevedendo le
norme (ferma restando, ovviamente, la necessità di impugnare
il relativo punto della sentenza), e non essendo previsto, nell’or-
dinamento processuale penale, un onere probatorio a carico
dell’imputato modellato sui principi propri del processo civile.
(Fattispecie di omesso versamento delle ritenute operate sulle
retribuzioni dei dipendenti - di cui all’art. 10-bis del D.L.vo n.
74 del 2000 nel testo vigente prima delle modif‌iche apportate
dall’art. 7 del D.L.vo n. 158 del 2015 che ha esteso la penale ri-
levanza della condotta, anteriormente limitata alle sole ritenute
"certif‌icate", anche alle ritenute "dovute" sulla base della dichia-
razione annuale di sostituto di imposta - nella quale la Corte
ha escluso che la mancata contestazione da parte dell’imputa-
to, nel corso del giudizio di primo grado, dell’avvenuto rilascio
della certif‌icazione, esonerasse per ciò solo la Pubblica Accusa
dall’onere di prova e il giudice dell’appello dal relativo accer-
tamento). F Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2017, n. 10509 (ud. 16
dicembre 2016), P. (c.p.p., art. 190; c.p.p., art. 192; d.l.vo 10
marzo 2000, n. 74, art. 10 bis). [RV269142]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Ambito di operatività.
Il divieto di "reformatio in peius" riguarda esclusivamente il di-
spositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto aff‌littivo,
ma non anche la motivazione, che, pertanto, anche nel caso di
gravame del solo imputato, può contenere una valutazione più
grave della violazione commessa rispetto alla sentenza di primo
grado, lasciando inalterato il dispositivo. F Cass. pen., sez. III, 23
gennaio 2017, n. 3070 (ud. 8 settembre 2016), B. e altro (c.p.p.,
art. 597). [RV268893]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Fattispecie in ipotesi di continuazione.
Non viola il divieto di "reformatio in peius" l’applicazione da
parte del giudice d’appello di una pena pecuniaria di specie
diversa e meno grave, pur se quantif‌icata in misura superiore
rispetto alla pena originaria, in quanto il divieto di "reformatio
in peius" concerne l’irrogazione di una "pena più grave per spe-
cie o quantità", laddove l’uso della congiunzione avversativa "o"
implica che l’indice di gravità della "quantità" vada riferito alle
pene della stessa specie e non alle categorie disomogenee di
pene di specie diversa. (In applicazione del principio, la S.C.
ha ritenuto immune da censure la decisione che, in un’ipotesi
di continuazione, per effetto dell’assoluzione dell’imputato dal
reato base più grave, punito con la multa, aveva rideterminato
la pena per la residua imputazione, costituita da fattispecie con-
travvenzionali, applicando l’arresto e l’ammenda, quest’ultima
quantif‌icata in misura notevolmente superiore rispetto all’entità
della multa originaria). F Cass. pen., sez. III, 9 febbraio 2017, n.
6025 (ud. 26 ottobre 2016), A. (c.p.p., art. 597; c.p., art. 17; c.p.,
art. 81). [RV268950]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Con-
danna in contumacia.
Il condannato in contumacia, restituito nel termine per l’impu-
gnazione, ha diritto ad ottenere la "integrale" rinnovazione della
istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le
limitazioni per la rinnovazione previste dall’art. 603 cod. proc.
pen., in ragione del necessario coordinamento, in linea con l’art.
6 Cedu, tra la disposizione dell’art. 175, comma secondo, e quel-
la dell’art. 603, comma quarto, cod. proc. pen. F Cass. pen., sez.
II, 30 novembre 2016, n. 51041 (ud. 9 novembre 2016), F. (c.p.p.,
art. 175; c.p.p., art. 176; c.p.p., art. 603; l. 4 agosto 1955, n.
848, art. 6). [RV268944]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Diversa
valutazione delle prove dichiarative poste a base della de-
cisione di primo grado.
Il giudice d’appello, in caso di riforma, in senso assolutorio,
della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una
diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è
obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma
è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in
maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi con-
clusioni assunte. (Nella fattispecie, la S.C., accogliendo il ricor-
so proposto dalle sole parti civili, ha annullato agli effetti civili
la sentenza di assoluzione di secondo grado che, nel ribaltare la
precedente decisione di condanna, aveva genericamente affer-
mato l’esistenza di un ragionevole dubbio in merito agli addebiti
di colpa degli imputati, senza approfondire adeguatamente la
plausibilità tecnica della ricostruzione alternativa dei fatti, pro-
spettata dalla difesa). F Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2017, n.
4222 (ud. 20 dicembre 2016), P.C. in proc. M. e altro (c.p.p., art.
530; c.p.p., art. 533; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603; c.p.p., art.
605; l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6). [RV268948]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Fatti-
specie relativa alla acquisizione di documentazione nel
dibattimento di secondo grado, senza ritenere necessario

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