Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 4/2017
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Divieto di "reforma-
tio in peius" – Circostanza aggravante.
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appel-
lo che opera una diversa qualif‌icazione giuridica di una circo-
stanza aggravante già ritenuta fattualmente sussistente dal
giudice di primo grado. (Fattispecie in cui la corte di appello
ha riqualif‌icato quale furto con destrezza, ai sensi dell’art. 625,
comma quarto, cod. pen., la condotta dell’imputato che aveva
approf‌ittato di un momentaneo allontanamento della persona
offesa, condotta che il giudice di primo grado aveva ritenuto
integrare l’aggravante del mezzo fraudolento, ai sensi dell’art.
625, comma secondo, cod. pen.). F Cass. pen., sez. V, 25 marzo
2016, n. 12612 (ud. 9 dicembre 2015), Cesari (c.p.p., art. 597;
c.p., art. 625; c.p., art. 625). [RV266044]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Richiesta – Capacità di intendere e di volere dell’impu-
tato – Dovere del giudice di accertarla.
In tema di patteggiamento, il giudice è tenuto ad accertare la
capacità di intendere e di volere dell’imputato e la sua capa-
cità di stare in giudizio di talché è invalido l’accordo negozia-
le qualora emerga, anche successivamente all’emissione della
sentenza, che l’imputato non aveva tali capacità al momento in
cui ha espresso la sua volontà. F Cass. pen., sez. VI, 24 febbraio
2016, n. 7530 (c.c. 21 gennaio 2016), Amodio (c.p., art. 85; c.p.,
art. 88; c.p.p., art. 444). [RV266104]
Richiesta – Subordinazione alla concessione della so-
spensione condizionale della pena – Condizioni ostative
alla concedibilità del benef‌icio.
In tema di patteggiamento, qualora l’imputato abbia subordi-
nato la richiesta di applicazione della pena alla concessione
della sospensione condizionale, ancorché il pubblico ministero
abbia aderito alla richiesta, il giudice resta, comunque, investito
del potere-dovere di verif‌icare la concedibilità del benef‌icio e
deve, pertanto, rigettare la richiesta di patteggiamento, a norma
dell’art. 444, comma terzo, c.p.p., qualora rilevi la sussistenza
di condizioni ostative; ne deriva che, ove il giudice non si ade-
gui a detta "regula juris", la sentenza è affetta da nullità nel suo
insieme e non solo nella parte relativa al punto della sospen-
sione, perché emessa a seguito di un’istanza ineff‌icace e deve,
conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmis-
sione degli atti al giudice "a quo" per l’ulteriore corso. F Cass.
pen., sez. V, 5 febbraio 2016, n. 4832 (c.c. 1 ottobre 2015), P.G.
in proc. Dodesini (c.p., art. 163; c.p., art. 164; c.p.p., art. 444).
[RV266017]
Sentenza – Estinzione del reato – Effetti penali della
condanna ai f‌ini della recidiva.
In tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del rea-
to conseguente al decorso dei termini e al verif‌icarsi delle con-
dizioni previste dall’art. 445 c.p.p. comporta l’estinzione degli
effetti penali anche ai f‌ini della recidiva. F Cass. pen., sez. VI, 18
febbraio 2016, n. 6673 (c.c. 29 gennaio 2016), Mandri (c.p., art.
06; c.p., art. 157; c.p.p., art. 445). [RV266119]
Sentenza – Omessa dichiarazione di falsità in atto – Le-
gittimazione della corte di cassazione ad adottare i prov-
vedimenti di cui all’art. 537 c.p.p.
In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di di-
chiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può
adottare direttamente i provvedimenti previsti dall’art. 537
c.p.p., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una
declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della
sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di appli-
cazione della pena su accordo delle parti. F Cass. pen., sez. V, 3
marzo 2016, n. 8939 (c.c. 20 gennaio 2016), P.G. in proc. Arcaro
(c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 537). [RV266067]
Sentenza – Omessa dichiarazione di falsità in sede di
sentenza di patteggiamento – Legittimazione della corte
di cassazione ad adottare i provvedimenti di cui all’art.
537 c.p.p.
Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle par-
ti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il
giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi del primo comma dell’art.
537 c.p.p., l’accertata falsità di atti o di documenti. Nel caso in
cui tale declaratoria sia omessa, la Corte di cassazione è legit-
timata ad adottare i provvedimenti di cui all’art. 537 c.p.p., non
occorrendo alcuna valutazione di merito. F Cass. pen., sez. V,
21 ottobre 2015, n. 42406 (c.c. 27 aprile 2015), P.G. in proc. De
Santis (c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 537). [RV266046]
Sentenza – Ricorso avverso la statuizione di condanna
alla rifusione delle spese alla parte civile, liquidate ai
sensi del d.m. n. 55 del 2014 – Omessa indicazione delle
ragioni di manifesta e oggettiva illegalità del quantum li-
quidato.
È inammissibile, per difetto di specif‌icità, il ricorso per cassa-
zione – proposto dall’imputato avverso la statuizione della sen-
tenza di patteggiamento relativa alla condanna alla rifusione
delle spese di parte civile, liquidate in base al D.M. n. 55 del
2014, recante i nuovi parametri forensi, in attuazione della legge
di riforma dell’ordinamento professionale, n. 247 del 2012 – che
non alleghi le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illega-
lità del quantum liquidato a proprio carico, e ciò tanto più se la
liquidazione del giudice si sia attestata al di sotto dei valori medi
di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014. F Cass. pen.,
sez. V, 8 febbraio 2016, n. 5053 (c.c. 27 novembre 2015), Cilla e
altro (c.p.p., art. 76; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 541; att. c.p.p.,
art. 153; d.m. 10 marzo 2014, n. 55). [RV266053]
Atti e provvedimenti del giudice penale
Correzione di errori materiali – Mancanza o incomple-
tezza del dispositivo – Omessa condanna dell’imputato
alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore
della parte civile.
È emendabile con la procedura di correzione di errori mate-
riali la sentenza emessa all’esito del giudizio d’appello in cui
il giudice omette di condannare l’imputato alla rifusione delle
spese sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio. F Cass.
pen., sez. VI, 16 febbraio 2016, n. 6360 (ud. 27 gennaio 2016),
C. (c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 535; c.p.p., art. 547; c.p.p., art.
605). [RV265960]

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