Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2018
Massimario
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Ambito di applicazione – Pluralità di reati contestati –
Depenalizzazione di alcune delle ipotesi contestate.
In caso di patteggiamento per una pluralità di reati, qualora nel
corso del giudizio il reato base o una delle violazioni "satellite"
vengano depenalizzati, il venir meno di uno dei termini essen-
ziali del contenuto dell’accordo che ha portato al patteggia-
mento travolge l’intero provvedimento e impone l’annullamen-
to della sentenza per una nuova valutazione delle parti, poiché
l’abolizione incide in modo signif‌icativo in ordine sia alla deter-
minazione dell’aumento in continuazione, che alla valutazione
complessiva della condotta contestata. (Fattispecie relativa al
reato previsto dell’art. 116 cod. strada, depenalizzato dall’art. 1,
comma 2, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8). F Cass. pen., sez. II,
5 settembre 2017, n. 40259 (ud. 14 luglio 2017), Ndiaye (nuovo
c.s., art. 116; c.p.p., art. 444). [RV271035]
Assicurazione obbligatoria
Obbligo dell’assicurazione – Certif‌icato di assicura-
zione e contrassegno – Inesistenza di una valida polizza
RCA – Rilascio di un certif‌icato di assicurazione o di un
contrassegno assicurativo – Rimedi esperibili dal danneg-
giato – Azione diretta nei confronti dell’apparente assi-
curatore del responsabile e azione risarcitoria nei con-
fronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le
vittime della strada – Conf‌igurabilità – Scelta rimessa al
danneggiato – Sussistenza.
In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circo-
lazione di veicoli, nell’ipotesi in cui non sussista una valida o ef-
f‌icace polizza RCA e tuttavia l’aff‌idamento sulla sua sussistenza
sia stato ingenerato dal rilascio di di un certif‌icato o di un con-
trassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire
l’azione diretta, ex art. 18 l. n. 990 del 1969 (ora art. 144 d.l.vo n.
209 del 2005), nei confronti dell’assicuratore del responsabile,
facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del
certif‌icato o del contrassegno, oppure l’azione risarcitoria, ex
art. 19 l. n. 990 del 1969 (ora art. 283 d.l.vo n. 209 del 2005), nei
confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le
vittime della strada, facedo valere la situazione reale in ordine
alla mancanza di copertura assicurativa. F Cass. civ., sez. III, 13
ottobre 2017, n. 24069, De Bernardinis ed altro c. Generali Italia
S.p.a (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 19; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 299, art. 144; d.l.vo
7 settembre 2005, n. 299, art. 283). [RV64583001]
Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti
dell’assicurato.
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civi-
le per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento
diretto di cui all’art. 149 del D.L.vo n. 209 del 2005, promossa
dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste
litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile,
analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello
stesso decreto. F Cass. civ., sez. VI, 20 settembre 2017, n. 21896,
A. c. Z. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144; d.l.vo 7 set-
tembre 2005, n. 209, art. 149; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
18; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23). [RV64571701]
Risarcimento danni – Azione per il risarcimento danni
– Ordinanza di assegnazione al danneggiato di una somma
a titolo di provvisionale – Restituzione del quantum ver-
sato – Richiesta in appello – Ammissibilità.
La restituzione delle somme corrisposte in virtù della provviso-
ria esecuzione di un’ordinanza immediatamente esecutiva, con-
cessa dal giudice di prime cure a titolo di provvisionale ex art.
24 della l. n. 990 del 1969 - ed implicitamente revocata dalla sen-
tenza di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria - ben
può essere chiesta per la prima volta in appello o con la com-
parsa di risposta contenente impugnazione incidentale avverso
detta sentenza, atteso che tale istanza, oltre ad essere conforme
al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della
controversia e non costituisce, perciò, domanda nuova. F Cass.
civ., sez. III, 18 agosto 2017, n. 20145, Cullhaj ed altra c. Gene-
rali Italia S.p.a. ed altra (l. 24 dicembre 1969, n. 1969, art. 24;
c.p.c., art. 339; c.p.c., art. 345). [RV64573001]
Risarcimento danni – Richiesta di risarcimento all’assi-
curatore – Modalità – Denuncia di sinistro stradale (art.
5 L. 26 febbraio 1977, n. 39, ratione temporis applicabile)
– Trasmissione all’assicuratore prima dell’instaurazione
del giudizio nei suoi confronti – Necessità – Denuncia
congiunta – Presunzione di veridicità – Sussistenza – Va-
lore indiziario – Condizioni.
La denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile "ratione tem-
poris" l’art. 5 della L. n. 39 del 1977 n. 39), deve esser trasmessa,
pur senza la pref‌issione di un termine, all’assicuratore prima di
citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913
c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro,
onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno deri-
vatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai f‌ini della
presunzione, f‌ino a prova contraria a carico di esso assicurato-
re, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece
il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima
volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei
suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto
indiziario. F Cass. civ., sez. VI, 26 settembre 2017, n. 22415, Pi-
cone c. Unipol Sai S.p.a. ed altra (c.c., art. 1913; c.c., art. 2730;
c.c., art. 2704; l. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5). [RV64572401]
Risarcimento danni – Richiesta di risarcimento ex art.
22 L. n. 990/1969 – Formulazione da parte del minore di
età o di un suo incaricato – Validità – Fondamento.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
richiesta che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 della L. n.
990 del 1969, il danneggiato deve rivolgere all’assicuratore del
danneggiante con lettera raccomandata, può essere validamen-
te formulata dal minore di età o da un suo incaricato, atteso che
la stessa non costituisce un atto negoziale, ma un atto giuridico
in senso stretto da cui non scaturiscono effetti sfavorevoli per
il suo autore e, pertanto, il minore è senz’altro capace di com-
pierla personalmente o di delegare all’uopo un terzo, non rien-
trando tra gli atti che devono necessariamente essere compiuti
dal rappresentante legale. F Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2017,
n. 24077, Greco ed altra c. Milano Assicurazioni S.p.a. ed altra (l.
24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV64578001]

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