Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 3/2017
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice d’appello – Divieto di "reforma-
tio in peius" – Impugnazione del solo imputato.
In tema di divieto di "reformatio in peius", il giudice di appello
che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo impu-
tato riguardante una regiudicata integrata da più reati unif‌ica-
ti dal vincolo della continuazione, apporta, per effetto di una
diversa valutazione della gravità del reato base, una riduzione
della pena applicata solo per il reato più grave non deve neces-
sariamente rivedere tutte le componenti del calcolo che concor-
rono a formare la pena. (In motivazione, la Corte ha precisato
che tale determinazione non si pone in contrasto col divieto di
"reformatio in pejus" in quanto la pena complessiva risulta ri-
dotta). F Cass. pen., sez. III, 10 novembre 2015, n. 45027 (ud.
4 novembre 2014), Tafa e altro (c.p., art. 81; c.p.p., art. 597).
[RV265593]
Cognizione del giudice d’appello – Divieto di "reforma-
tio in peius" – Operatività per le statuizioni civili.
In tema di divieto di "reformatio in peius", in assenza di impu-
gnazione della parte civile diretta a contestare la quantif‌icazione
del risarcimento in relazione ai reati per i quali è stata affermata
la responsabilità penale, il giudice d’appello non può rivedere
la quantif‌icazione del danno in senso sfavorevole all’imputato,
ostandovi il principio devolutivo e quello di acquiescenza, che
informano il processo civile e che devono ritenersi estesi alla
valutazione della pretesa civile nell’ambito del processo penale.
(Fattispecie nella quale la parte civile non aveva impugnato
la quantif‌icazione del risarcimento del danno con riguardo ai
reati in relazione ai quali la Corte di Appello aveva conferma-
to la condanna, ma soltanto la statuizione di primo grado con
cui l’imputato era stato assolto da uno dei reati ascrittigli). F
Cass. pen., sez. II, 26 ottobre 2015, n. 42822 (ud. 17 settembre
2015), P.C. in proc. Portolesi (c.p.p., art. 573; c.p.p., art. 597).
[RV265206]
Cognizione del giudice d’appello – Divieto di "reforma-
tio in peius" – Reato continuato.
Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall’art. 597
cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la
struttura del reato continuato, come avviene se la regiudicanda
satellite diventa quella più grave, applica per il reato ritenuto più
grave una pena pecuniaria che non era stata irrogata in primo
grado, in quanto non prevista dalla legge per il reato individuato
dal primo giudice come più grave ma ritenuto insussistente in
appello; né tale violazione sussiste se la pena pecuniaria venga
determinata in misura superiore a quella che era stata irrogata
in primo grado, solo a titolo di aumento per la continuazione.
F Cass. pen., sez. II, 6 novembre 2015, n. 44657 (ud. 8 ottobre
2015), Lupo e altri (c.p., art. 81; c.p.p., art. 597). [RV265315]
Cognizione del giudice d’appello – Sostituzione delle
pene detentive brevi – Concedibilità d’uff‌icio.
Il giudice di appello non ha il potere di applicare d’uff‌icio le
pene sostitutive di quelle detentive brevi in assenza di specif‌i-
ci motivi di impugnazione in ordine alla mancata applicazione
della sanzione sostitutiva, é a tal f‌ine è suff‌iciente la generica
doglianza in merito alla eccessiva severità della pena inf‌litta.
(In motivazione, la Corte ha sottolineato come tale limite si giu-
stif‌ichi in ragione della eccezionalità delle deroghe al principio
devolutivo e della natura della sanzione sostitutiva costituente
pena autonoma e non, invece, semplice modalità esecutiva della
pena sostituita). F Cass. pen., sez. III, 29 ottobre 2015, n. 43595
(ud. 9 settembre 2015), Russo (c.p.p., art. 597; l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 53; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58).
[RV265207]
Cognizione del giudice di appello – Condanna per reati
riuniti in continuazione – Impugnazione soltanto del re-
ato più grave.
In tema di impugnazioni, nell’ipotesi di condanna per reati riu-
niti in continuazione, la valida proposizione dell’appello in rela-
zione al reato più grave impedisce la formazione del giudicato
riguardo ai reati satellite, riuniti in continuazione, pur se i capi
corrispondenti non siano stati impugnati ovvero sia inammis-
sibile il gravame proposto contro i medesimi. F Cass. pen., sez.
I, 16 novembre 2015, n. 45547 (ud. 15 settembre 2015), Iuliano
(c.p., art. 81; c.p., art. 157; c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 597).
[RV265373]
Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Ap-
plicazione della contumacia.
Nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito
abbreviato non si applica l’istituto della contumacia, con la con-
seguenza che l’imputato ritualmente citato e non comparso non
ha diritto alla notif‌icazione del rinvio dell’udienza ad altra data,
essendo rappresentato dal difensore. F Cass. pen., sez. III, 14
dicembre 2015, n. 49164 (ud. 6 ottobre 2015), B. (c.p.p., art. 420
bis; c.p.p., art. 443; c.p.p., art. 599). [RV265318]
Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Impu-
tato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà
personale.
Nel giudizio camerale d’appello, il giudice può ritenere tardiva
la richiesta di traduzione formulata dall’imputato detenuto, o
comunque soggetto a misure limitative della libertà personale,
solo quando, a causa dell’intempestività dell’istanza, non vi è la
possibilità pratica di assicurare la presenza in udienza dell’ap-
pellante, dando conto in motivazione delle specif‌iche e concrete
ragioni che ne impediscono la traduzione. F Cass. pen., sez. III,
23 dicembre 2015, n. 50443 (ud. 27 ottobre 2015), Kapuku Kaba-
sele (c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 442; c.p.p., art. 443; c.p.p., art.
599). [RV265617]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Fattispe-
cie: ritrattazione sopravvenuta in diverso procedimento
da parte del teste "chiave".
Costituisce prova nuova, valutabile dal giudice d’appello ai sensi
dell’art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., l’esame del teste
sulle cui dichiarazioni fondava in modo esclusivo la sentenza di
condanna di primo grado il quale, dopo l’originaria deposizio-
ne, abbia, in separato procedimento, ritrattato le dichiarazioni
sulla base delle quali era stata pronunciata la predetta sentenza
di condanna. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato la
decisione della Corte di appello di valutare l’ammissibilità della
prova facendo leva sulle regole di giudizio espresse nell’art. 603,
comma primo, cod. proc. e non invece sulle regole dettate dal
secondo comma della disposizione medesima). F Cass. pen.,
sez. III, 26 ottobre 2015, n. 42965 (ud. 10 giugno 2015), L. (c.p.p.,
art. 603). [RV265201]
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3/2017 Arch. nuova proc. pen.
MASSIMARIO
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Prove
nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo
grado.
In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in sede
di appello, il giudice, ove trattasi di prove nuove sopravvenu-
te o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve disporre la
detta rinnovazione osservando i soli limiti previsti dall’art. 495,
comma primo, cod. proc. pen. che richiama la regola generale
stabilita dall’art. 190, comma primo, cod. proc. pen., secondo
cui il giudice ammette le prove escludendo quelle vietate dalla
legge o quelle che manifestamente sono superf‌lue o irrilevanti;
ne consegue che l’assunzione delle dette prove nuove deve sem-
pre essere vagliata dal giudice di appello sotto il prof‌ilo dell’uti-
lità processuale, non invece sotto il prof‌ilo della loro indispen-
sabilità o assoluta necessità. F Cass. pen., sez. III, 26 ottobre
2015, n. 42965 (ud. 10 giugno 2015), L. (c.p.p., art. 190; c.p.p.,
art. 495; c.p.p., art. 603). [RV265200]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Rinnova-
zione in appello dell’esame di un teste ritenuto in primo
grado inattendibile.
Per riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, il giudice
di appello non è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimen-
tale per l’audizione dei testimoni ritenuti dal primo giudice
inattendibili, in quanto tale adempimento non è necessario nel
caso in cui, neppure in primo grado, si sia instaurato un contatto
diretto tra l’autorità giudiziaria e la fonte dichiarativa. (Fattispe-
cie in cui la Corte di appello ha riformato la sentenza assolutoria
di primo grado sulla ritenuta attendibilità della vittima, in pre-
cedenza sentita solo dal g.i.p. in sede di incidente probatorio).
F Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2015, n. 49165 (ud. 6 ottobre
2015), Z. e altri (c.p.p., art. 192; c.p.p., art. 392; c.p.p., art. 530;
c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603; c.p.p., art. 605). [RV265589]
Nullità (Questioni di) – Mancanza di correlazione tra
accusa e sentenza – Rilevabilità nel giudizio di appello.
La diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato
può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche
nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione
degli atti al pubblico ministero, poiché le disposizioni di cui agli
artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente,
dall’art. 598, che impone l’osservanza delle disposizioni relative
al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall’art. 604, che
postula la nullità della sentenza per violazione dell’art. 522 cod.
proc. pen. F Cass. pen., sez. VI, 12 ottobre 2015, n. 40966 (ud.
1 ottobre 2015), Di Gregorio (c.p.p., art. 521; c.p.p., art. 522;
c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 604). [RV265607]
Sentenza – Omessa motivazione ai f‌ini delle statuizioni
civili – Annullamento della sentenza su ricorso dell’im-
putato.
Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi pro-
cedere per intervenuta prescrizione senza motivare in ordine
alla responsabilità dell’imputato ai f‌ini delle statuizioni civili,
l’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto
dall’imputato (nella specie: per nullità del giudizio conseguente
all’omessa notif‌ica del decreto di citazione in appello) impo-
ne l’annullamento della sentenza agli effetti civili, con rinvio
al giudice civile competente per valore in grado di appello, a
norma dell’art. 622 cod. proc. pen. F Cass. pen., sez. VI, 6 no-
vembre 2015, n. 44685 (ud. 23 settembre 2015), N. (c.p.p., art.
576; c.p.p., art. 601; c.p.p., art. 604; c.p.p., art. 607; c.p.p., art.
622). [RV265561]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Pena applicata – Abrogazione di uno dei reati nelle
more del giudizio di cassazione – Conseguenze.
Nel giudizio di cassazione, l’abolizione di uno dei reati per cui
sia intervenuta l’applicazione della pena su richiesta delle par-
ti (nella specie, per declaratoria di illegittimità costituzionale
della norma incriminatrice applicata) determina l’annullamen-
to senza rinvio della sentenza di merito e la trasmissione degli
atti al giudice competente per nuovo giudizio in ordine ai reati
residui. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di incostituzio-
nalità del reato di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. 11 marzo 2000, n.
74). F Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 2015, n. 40522 (c.c. 30 aprile
2015), Carcano (c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 620; d.l.vo 11 mar-
zo 2000, n. 74, art. 10 ter; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30; c.p.,
art. 2). [RV265499]
Presupposti – Accordo con il P.M. – Revoca.
In tema di patteggiamento, l’accordo tra l’imputato e il pubblico
ministero costituisce un negozio giuridico processuale recet-
tizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell’altra parte e
quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevo-
cabile e non è suscettibile di modif‌ica per iniziativa unilaterale
dell’altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato
con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non
reversibili nel procedimento e pertanto né all’imputato né al
pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (In
applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile
il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza ex art. 444,
cod. proc. pen., che aveva recepito l’accordo raggiunto dal P.M.
e il precedente difensore munito di procura speciale, successi-
vamente revocato dall’imputato). F Cass. pen., sez. I, 10 dicem-
bre 2015, n. 48900 (c.c. 15 ottobre 2015), Martinas (c.p.p., art.
444). [RV265429]
Richiesta – Effetti preclusivi – Rinuncia implicita all’ec-
cezione d’incompetenza per territorio.
La richiesta di patteggiamento rigettata per una delle ragioni
indicate dall’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. non com-
porta rinuncia implicita all’eccezione di incompetenza per terri-
torio, difettando il perfezionamento della fattispecie complessa
costituita dal negozio processuale concluso tra le parti e dalla
sua ratif‌ica da parte del giudice con l’emissione della relativa
sentenza. F Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2015, n. 49647 (ud.
15 ottobre 2015), Terrestre (c.p.p., art. 8; c.p.p., art. 21; c.p.p.,
art. 244). [RV265485]
Atti processuali penali
Istanze e memorie difensive – Deduzione di cause di
nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili
nel fascicolo processuale – Oneri di indicazione e di for-
male produzione gravanti sulle parti.
Nel caso in cui una parte deduca il verif‌icarsi di cause di nullità
o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo
processuale, al generale onere di precisa indicazione che in-
combe su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore one-
re di formale produzione delle risultanze documentali - positive
o negative - addotte a fondamento del vizio processuale. (Fat-
tispecie relativa a rigetto dell’eccezione di nullità, per omesso
avviso di f‌issazione dell’udienza di appello al codifensore, che
era stata formulata senza un’adeguata indicazione delle modali-
tà e della data relative al suo atto di nomina). F Cass. pen., sez.
VI, 20 novembre 2015, n. 46070 (ud. 21 luglio 2015), Alcaro e altri
(c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 180; c.p.p., art.
181; c.p.p., art. 182; c.p.p., art. 191). [RV265535]
Lingua italiana – Imputato alloglotta – Traduzione
dell’avviso di f‌issazione dell’udienza.
L’avviso di f‌issazione dell’udienza camerale nel giudizio di
appello non deve obbligatoriamente essere tradotto nella lin-
gua del destinatario quando questi sia uno straniero che non
conosce la lingua italiana, non contenendo il suddetto avviso
alcun elemento di accusa, ma solo la data dell’udienza f‌issata
per l’esame del gravame proposto dallo stesso imputato o dal
suo difensore. F Cass. pen., sez. V, 22 luglio 2015, n. 32251 (ud.
26 gennaio 2015), Ali Gabre (c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 143;
c.p.p., art. 599). [RV265301]

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