Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
Massimario
Assicurazione obbligatoria
Condizioni di polizza – Assicurazione rca – Clausola
bonus-malus.
In materia di assicurazione della responsabilità civile per la cir-
colazione di veicoli (o natanti), il declassamento dell’assicurato
nella scala delle classi di merito, in base alla formula tariffaria
cd. "bonus-malus", esige che il suddetto contraente abbia alme-
no concausato colposamente il sinistro, con accertamento da
compiersi in base a tutte le circostanze acquisite in giudizio,
senza limitarsi a valutare se egli abbia accettato dai responsabili
dell’incidente un risarcimento, parziale o integrale. F Cass. civ.,
sez. VI, 28 settembre 2016, n. 19058, X c. Y (d.l.vo 7 settembre
2005, n. 209, art. 133). [RV64213301]
Condizioni di polizza – Clausola bonus-malus.
Le clausole dei contratti di assicurazione della responsabilità
civile per la circolazione di veicoli (o natanti) a motore che pre-
vedano aggiornamenti del premio inizialmente pattuito in rela-
zione al verif‌icarsi, o meno, di sinistri in dato periodo di tempo
(cosiddette clausole "bonus-malus") operano con variazione "in
pejus" soltanto in caso di provata responsabilità dell’assicurato
per un danno risarcibile a terzi, sicché, intervenuta una transa-
zione tra la compagnia assicuratrice ed il terzo asseritamente
danneggiato dall’assicurato, allorché quest’ultimo abbia conte-
stato tempestivamente la pretesa risarcitoria, grava sull’impre-
sa assicuratrice, che ignori o consideri infondata quell’opposi-
zione, fornire la dimostrazione della esistenza delle condizioni
per la variazione in aumento del premio, in applicazione della
clausola anzidetta, e cioè di aver agito con la diligenza del buon
padre di famiglia nell’accertamento del danno e nella tutela de-
gli interessi dell’assicurato. F Cass. civ., sez. III, 22 settembre
2016, n. 18603, X c. Y (c.c., art. 1176; c.c., art. 1218; c.c., art.
1375; c.c., art. 1917; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 12).
[RV64209801]
Risarcimento danni – Risarcimento diretto – Sinistro
stradale con soli danni alle cose – Azione diretta – Termi-
ne dilatorio di 60 giorni – Rispetto – Necessità – Termine
di 30 giorni ex art. 145 D.L.vo n. 209/2005 – Diversità –
Fondamento.
Nel sistema dell’indennizzo diretto del c.d. nuovo Codice delle
assicurazioni private, nell’ipotesi di sinistro con danni alle sole
cose, occorre distinguere, nell’ambito dell’art. 145 del D.L.vo n.
209 del 2005, il termine dilatorio di 60 giorni, esso solo rilevan-
te come condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento
esperibile dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore, da
quello di 30 giorni, decorrente dalla lettera di messa in mora del
danneggiato, entro il quale l’assicuratore è tenuto a formulare
l’offerta di risarcimento allo stesso, in quanto la previa formu-
lazione di detta offerta è unicamente funzionale ad evitare l’e-
sercizio di azioni giudiziarie, specie se di natura bagattellare. F
Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26098, Ballarini c. Allianz
Spa (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144; d.l.vo 7 settem-
bre 2005, n. 209, art. 145; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art.
148; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149). [RV64233701]
Cassazione civile
Motivi del ricorso – Violazione di norme di diritto – Ri-
sarcimento del danno non patrimoniale.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando,
all’esito del giudizio di primo grado, l’ammontare del danno alla
persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la
sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello –
delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a pro-
porre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggio-
re importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano
l’applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideter-
minazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una
ulteriore rilevazione statistica dei dati sull’ammontare dei risar-
cimenti liquidati negli uff‌ici giudiziari, atteso che, in questi casi,
la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si
risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo
previsto dall’art. 1226 c.c. F Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2016,
n. 25485, X c. Y (c.c., art. 1226; c.c., art. 2059; c.p.c., art. 360).
[RV64233001]
Competenza civile
Connessione di cause – Giudizi risarcitori promossi dai
soggetti danneggiati in un sinistro stradale – Pendenza
dinanzi al giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c. e in-
nanzi al tribunale – Connessione per titolo – Rimessione
di entrambe le cause innanzi al tribunale – Esclusione –
Ragioni – Conseguenze.
In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, ri-
masti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte do-
mande risarcitorie, l’una davanti al giudice di pace (in quanto ri-
entrante nella sua competenza per materia con limite di valore,
ai sensi dell’art. 7, comma 2, c.p.c.), e l’altra davanti al tribunale
(giacchè riconducibile alla sua competenza per materia perchè
eccedente quel limite), la connessione per il titolo esistente fra
le due domande non consente al giudice di pace di rimettere al
tribunale la causa pendente innanzi a lui, ex art. 40, comma 1,
c.p.c., operando tale norma solo se per le ragioni di connessione
indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure, ricorrendo
ragioni diverse, se entrambe le cause potevano essere proposte
dinanzi allo stesso giudice. Ne deriva che il tribunale, davanti
al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del
giudice di pace declinatoria della propria competenza, può
sollevare il conf‌litto ai sensi dell’art. 45 c.p.c.. F Cass. civ., sez.
VI, 28 settembre 2016, n. 19053, Michetti c. Traversi (c.c., art.
2054; c.p.c., art. 7; c.p.c., art. 9; c.p.c., art. 40; c.p.c., art. 45).
[RV64213201]
Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative – Con-
testazione – Verbale – Violazioni del Codice della strada
– Verbale redatto con sistema meccanizzato o di elabora-
zione dati – Notif‌ica al trasgressore con modulo prestam-
pato – Mancanza di attestazione di conformità dell’atto
notif‌icato al documento informatico – Irrilevanza.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice
della strada, ove il verbale di contestazione sia redatto con
sistema meccanizzato o di elaborazione dati, la sua notif‌ica al
trasgressore avviene, ex art. 385, comma 3, del D.P.R. n. 495 del

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