Massimario
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Massimario
Concorso di persone nel reato
■ Cooperazione nei delitti colposi – Reciproca consape-
volezza – Necessità – Estremi – Fattispecie in tema di
omicidio colposo conseguente allo scontro frontale tra
due autovetture, causato dall’invasione dell’opposta cor-
sia da parte di una di esse.
Per aversi cooperazione nel delitto colposo, non è necessaria la
consapevolezza della natura colposa dell’altrui condotta, nè la
conoscenza dell’identità delle persone che cooperano, essendo
sufficiente la coscienza dell’altrui partecipazione nello stesso
reato, intesa come consapevolezza, da parte dell’agente, del fat-
to che altri soggetti - in virtù di un obbligo di legge, di esigenze
organizzative correlate alla gestione del rischio, o anche solo
in virtù di una contingenza oggettiva e pienamente condivisa -
sono investiti di una determinata attività, con una conseguente
interazione rilevante anche sul piano cautelare, nel senso che
ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria con-
dotta a quella degli altri soggetti coinvolti. (Fattispecie relativa
ad omicidio colposo conseguente allo scontro frontale tra due
autovetture, causato dall’invasione dell’opposta corsia da par-
te di una di esse, il cui conducente era impegnato in una serie
di sorpassi reciproci ed altre manovre gravemente imprudenti
con altra vettura che procedeva nella sua stessa direzione. In
applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto configurabile la
responsabilità, a titolo di cooperazione colposa, anche del con-
ducente di tale ulteriore veicolo, che con la propria condotta
aveva consapevolmente indotto e stimolato quella del sogget-
to direttamente coinvolto nel sinistro). F Cass. pen., sez. IV, 13
aprile 2016, n. 15324 (ud. 4 febbraio 2016), Sansonetti (c.p., art.
40; c.p., art. 41; c.p., art. 589). [RV266665]
Corruzione
■ Istigazione alla corruzione – Promessa di denaro – Te-
nuità della somma offerta – Configurabilità del reato –
Condizioni.
L’offerta o la promessa di donativi di modesta entità integrano
il delitto di istigazione alla corruzione solo qualora la condotta
sia caratterizzata da un’adeguata serietà, da valutare alla stre-
gua delle condizioni dell’offerente nonché delle circostanze di
tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca, e sia in grado di
turbare psicologicamente il pubblico ufficiale. (In applicazione
del principio, la S.C. ha ritenuto non seria e potenzialmente cor-
ruttiva, e dunque inidonea a configurare il reato, l’offerta di 100
euro fatta dall’imputato, visibilmente ubriaco, ad un agente di
polizia che lo aveva fermato alla guida di un’autovettura in stato
di ebbrezza). F Cass. pen., sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 1935 (ud. 4
novembre 2015), Shirman (c.p., art. 322). [RV266498]
Falsità in atti
■ In atti pubblici – Falsa denuncia di smarrimento della
patente di guida – Reato di cui all’art. 483 c.p. – Configu-
rabilità – Ragioni.
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto
pubblico la falsa denuncia di smarrimento della patente di gui-
da, recante l’attestazione di ricezione da parte dell’organo di po-
lizia, perché l’attestazione stessa è dichiarativa di attività svolta
dal pubblico ufficiale ed ha una indubbia efficacia probatoria,
in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato della patente. F Cass.
pen., sez. VI, 27 aprile 2016, n. 17381 (ud. 8 marzo 2016), Catala-
no (c.p., art. 483). [RV266740]
Falsità personale
■ Falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale
sulla identità o su qualità personali – Elemento sogget-
tivo – Dolo specifico – Esclusione – Dolo generico – Suf-
ficienza – Fattispecie in cui l’imputato, nel corso di un
controllo stradale, aveva consapevolmente dichiarato
non avere precedenti penali.
Nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità perso-
nale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non es-
sendo rilevante il fine perseguito dall’autore della falsità, ma
è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa.
(Fattispecie in cui l’imputato, nel corso di un controllo stradale,
richiesto, tra l’altro, di riferire sull’esistenza di precedenti a suo
carico, sebbene non obbligato a rispondere ma ammonito circa
le conseguenze penali in caso di false dichiarazioni, aveva con-
sapevolmente dichiarato non avere precedenti penali). F Cass.
pen., sez. V, 3 maggio 2016, n. 18476 (ud. 26 febbraio 2016), Li-
vreri (c.p., art. 495). [RV266549]
Guida in stato di ebbrezza
■ Art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada – Appartenenza
del veicolo a persona estranea al reato – Qualificazione
quale circostanza aggravante – Esclusione – Ragioni.
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’appartenenza del vei-
colo a persona estranea non può qualificarsi quale circostanza
aggravante del reato, atteso che tale evenienza non determina
alcun effetto sul piano penalistico della fattispecie, ma assume
rilievo esclusivamente rispetto alla durata della sanzione ammi-
nistrativa accessoria della sospensione della patente di guida
ovvero alla esclusione della confisca del mezzo, avente anche
essa natura di sanzione amministrativa accessoria. (La Corte,
in applicazione del suddetto principio, ha rigettato il ricorso
dell’imputato avverso la sentenza di condanna che applicava il
raddoppio della sanzione accessoria della sospensione della pa-
tente di guida sebbene fosse stata contestata, quale circostanza
aggravante, l’appartenenza a terzi del veicolo). F Cass. pen., sez.
IV, 21 aprile 2016, n. 16647 (c.c. 23 marzo 2016), Alebbi (nuovo
c.s., art. 186; c.p., art. 240). [RV266525]
■ Non punibilità per particolare tenuità del fatto – Com-
patibilità con la previsione di soglie di rilevanza penale
del fatto.
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di
cui all’art. 131- bis cod. pen., in quanto configurabile - in presen-
za dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad
ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al
reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, in-
compatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di
soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate
ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al
di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che
integra un illecito amministrativo. F Cass. pen., sez. un., 6 aprile
2016, n. 13681 (ud. 25 febbraio 2016), Tushaj (nuovo c.s., art.
186; c.p., art. 131 bis). [RV266589]
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016
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