Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 4/2015
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Benef‌ici – Ricono-
scimento della continuazione.
Il giudice d’appello non può riconoscere d’uff‌icio, tra i reati
rimessi alla sua cognizione, la continuazione, se questa non ha
formato oggetto di espressa richiesta da parte dell’interessato.
F Cass. pen., sez. II, 9 dicembre 2013, n. 49436 (ud. 8 ottobre
2013), P.G., Ruci (c.p., art. 81; c.p.p., art. 597). [RV257870]
Cognizione del giudice di appello – Esclusione di uff‌icio
della recidiva riconosciuta in primo grado – Possibilità.
Il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta
in primo grado in assenza di uno specif‌ico motivo di appello
dell’imputato e ciò in quanto si tratta di un’ipotesi non prevista
dal comma quinto dell’art. 597 c.p.p. che individua in modo tas-
sativo il potere di intervenire di uff‌icio sulla pena. (Nella specie,
la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato che
si era doluto del difetto di motivazione su richiesta di esclusione
della recidiva avanzata con le conclusioni rassegnate in udienza
di discussione). F Cass. pen., sez. II, 26 novembre 2013, n. 47025
(ud. 3 ottobre 2013), Cogotti (c.p.p., art. 597; c.p., art. 99).
[RV257752]
Cognizione del giudice di appello – Pena – Pena illegale
favorevole all’imputato.
In tema di determinazione di pena, ove il giudice abbia inf‌litto
una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso
favorevole all’imputato, si realizza un errore al quale la Corte
di cassazione, in difetto di specif‌ico motivo di gravame da parte
del P.M., non può porre riparo nè con le formalità di cui agli artt.
130 e 619 c.p.p., perché si versa in ipotesi di errore di giudizio
e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, nè
in osservanza all’art. 1 c.p. ed in forza del compito istituzionale
proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da
tale disposizione, ciò in quanto la possibilità di correggere in
sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella
quantità, è limitata all’ipotesi in cui l’errore sia avvenuto a
danno e non in vantaggio dell’imputato, essendo anche in detta
sede non superabile il limite del divieto della “reformatio in
peius”. F Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 49858 (ud. 20
novembre 2013), G. (c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 619; c.p., art.
1). [RV257672]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Aumento della pena base per un’aggravante in misura
superiore a quanto previsto dal giudice di primo grado.
Viola il divieto della “reformatio in peius” il giudice di appello
che, pur provvedendo alla rideterminazione della pena in ter-
mini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza
impugnata, applica alla pena base l’aumento per un’aggravante
in una misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice
di primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza
rinvio rideterminando direttamente la pena ex art. 620, comma
primo, lett. l), c.p.p., la sentenza di secondo grado che aveva
operato, in applicazione dell’ aggravante di cui all’art. 7 del D.L.
13 maggio 1991, n. 152, un aumento della metà della pena base
dopo che il giudice di primo grado aveva previsto un aumento
della stessa pari ad un terzo). F Cass. pen., sez. II, 21 agosto
2013, n. 35183 (ud. 6 giugno 2013), De Marino e altri (c.p.p., art.
597). [RV257744]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Diminuzione complessiva della pena ma riconoscimento
di una minore riduzione per l’attenuante già concessa in
primo grado.
Viola il divieto della “reformatio in peius” il giudice di appello
che, a seguito di impugnazione del solo imputato, concedendo
un’ulteriore attenuante diminuisca complessivamente la pena
inf‌litta, operando, però, una minore riduzione per l’attenuante
già riconosciuta in primo grado. (Fattispecie in cui in primo
grado erano state concesse le circostanze attenuanti generiche
ed una conseguente riduzione della pena pari a un terzo, mentre
in appello, riconosciuta anche l’attenuante del risarcimento del
danno, la riduzione per le generiche era stata effettuata in misura
inferiore al terzo). F Cass. pen., sez. I, 8 novembre 2013, n. 45236
(ud. 22 ottobre 2013), Stralaj (c.p.p., art. 597). [RV257775]
Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Ri-
chiesta di traduzione da parte dell’imputato detenuto.
La mancata traduzione all’udienza camerale d’appello dell’impu-
tato sottoposto a misura cautelare detentiva determina la nullità
assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza solo
nell’ipotesi in cui il detenuto abbia formulato espressa richiesta
di comparire all’udienza. F Cass. pen., sez. IV, 20 dicembre 2013,
n. 51517 (ud. 21 giugno 2013), Bagno (c.p.p., art. 127; c.p.p.,
art. 178; c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 443). [RV257876]
Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Tra-
duzione dell’imputato detenuto che abbia tempestiva-
mente manifestato la volontà di comparire all’udienza.
La volontà di comparire all’udienza da parte del detenuto - mani-
festata tempestivamente -produce i suoi effetti non solo in rela-
zione all’udienza alla quale essa sia formulata ma anche, qualora
non si verif‌ichi una espressa rinuncia, per quelle successive, f‌is-
sate a seguito di rinvio a udienza f‌issa. Ne consegue che, in tal
caso, la mancata traduzione del detenuto alla udienza di rinvio
determina la nullità assoluta ed insanabile del giudizio camerale
e della relativa sentenza. F Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 2013,
n. 45392 (ud. 16 ottobre 2013), Caiazza (c.p.p., art. 127; c.p.p.,
art. 178; c.p.p., art. 442; c.p.p., art. 599). [RV257559]
Dibattimento – Decreto di citazione – Termine per il
giudizio.
Nel giudizio di appello, la violazione del termine per comparire,
stabilito in venti giorni dall’art. 601, comma quinto, c.p.p., com-
porta una nullità di ordine generale a regime intermedio che
impone al giudice di disporre il rinvio dell’udienza concedendo
un nuovo termine di venti giorni, non essendo consentito inte-
grare il termine originario insuff‌iciente. F Cass. pen., sez. VI,
8 maggio 2013, n. 19744 (ud. 5 febbraio 2013), Vicente Melgar
(c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 180; c.p.p., art. 182; c.p.p., art.
601). [RV257643]
Dibattimento – Decreto di citazione – Termine per il
giudizio.
In tema di giudizio di appello, l’inosservanza del termine di
comparizione dell’imputato costituisce una nullità relativa, che
é sanata se non eccepita nei termini di cui all’art. 181 c.p.p., e
non una nullità assoluta, conf‌igurabile solo in caso di omessa
citazione del medesimo soggetto. F Cass. pen., sez. VI, 30 luglio
2013, n. 33132 (ud. 20 giugno 2013), Carlino (c.p.p., art. 178;
c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 181; c.p.p., art. 601). [RV257780]
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4/2015 Arch. nuova proc. pen.
MASSIMARIO
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Refor-
matio in peius di una sentenza di assoluzione.
Il giudice di appello, qualora intenda riformare “in peius” una
sentenza di assoluzione, è obbligato in base all’art. 6 CEDU -
così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea del
5 luglio 2011 resa nel caso Dan c/ Moldavia - alla rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale per escutere, nel contraddittorio
con l’imputato, i testimoni a carico quando la prova testimoniale
abbia carattere di decisività ed il giudice di appello avverta la
necessità di rivalutare l’attendibilità del teste. F Cass. pen., sez.
V, 26 novembre 2013, n. 47106 (ud. 25 settembre 2013), Donato e
altro (c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603). [RV257585]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Rigetto
della richiesta.
Il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimen-
tale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la
struttura argomentativa della motivazione della decisione di
secondo grado si fonda su elementi suff‌icienti per una compiuta
valutazione in ordine alla responsabilità. F Cass. pen., sez. VI,
17 luglio 2013, n. 30774 (ud. 16 luglio 2013), Trecca (c.p.p., art.
603). [RV257741]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Pena – Estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma
secondo, c.p.p. – Applicabilità nelle ipotesi di estinzione
della pena per indulto.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’in-
tervenuta estinzione della pena concordata per indulto non osta
al verif‌icarsi dell’effetto estintivo del reato, qualora ricorrano i
presupposti di cui all’art. 445, comma secondo, c.p.p.. F Cass.
pen., sez. I, 8 novembre 2013, n. 45296 (c.c. 24 ottobre 2013),
Milan (c.p., art. 174; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 672; att. c.p.p.,
art. 136). [RV257621]
Richiesta – Rigetto della richiesta da parte del giudice
di primo grado – Impugnazione dell’imputato.
In tema di applicazione di pena concordata, il giudice di appel-
lo può accogliere la richiesta dell’imputato rigettata in primo
grado, ritenendo ingiustif‌icato il dissenso del P.M., solo se vi sia
identità di oggetto nei due giudizi. (In applicazione del princi-
pio, la Corte ha ritenuto non censurabile l’omessa pronuncia
sull’istanza da parte del giudice di appello, avendo lo stesso di-
chiarato l’estinzione per prescrizione di alcuni dei reati oggetto
della richiesta formulata in primo grado). F Cass. pen., sez. VI, 8
ottobre 2013, n. 41566 (ud. 5 aprile 2013), Villa (c.p.p., art. 444;
c.p.p., art. 448; c.p.p., art. 597). [RV257797]
Atti e provvedimenti del giudice penale
Correzione di errori materiali – Obbligo del pagamento
per il responsabile civile in solido con l’imputato – Omes-
sa statuizione nel giudizio di merito.
L’obbligo del pagamento delle spese processuali per il respon-
sabile civile, in solido con l’imputato condannato, consegue di
diritto alla condanna; alla omissione della statuizione va per-
tanto ovviato con la procedura di correzione degli errori ma-
teriali anche da parte della Corte di Cassazione quale giudice
della impugnazione, la quale in tal modo può correggere anche
la sentenza di primo grado, ove a ciò non abbia provveduto il
giudice di appello. F Cass. pen., sez. IV, 22 luglio 2013, n. 31353
(ud. 27 giugno 2013), Para Mauro (c.p.p., art. 130; c.p.p., art.
541). [RV257743]
Correzione di errori materiali – Sentenza dibattimen-
tale – Omessa statuizione in ordine alla rifusione delle
spese sostenute dalla parte civile.
È emendabile con la procedura di correzione di errori materiali
la sentenza dibattimentale in cui il giudice omette di condan-
nare l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte
civile, se non emergono circostanze che giustif‌ichino la com-
pensazione, totale o parziale, delle stesse. F Cass. pen., sez. V, 18
dicembre 2013, n. 51169 (ud. 6 novembre 2013), De Benedictis
(c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 535; c.p.p., art. 547). [RV257656]
Atti processuali penali
Lingua italiana – Persona informata dei fatti alloglotta
– Dichiarazioni rese in assenza di interprete.
L’assenza di un interprete non rende inutilizzabili, o comunque
invalide, le dichiarazioni rese da persona informata dei fatti che
non conosca la lingua italiana, ma può rilevare ai soli f‌ini del
giudizio di attendibilità delle stesse. F Cass. pen., sez. III, 4 no-
vembre 2013, n. 44441 (ud. 2 ottobre 2013), P. (c.p.p., art. 143;
c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 351; c.p.p., art. 500). [RV257597]
Cassazione penale
Motivi di ricorso – Prescrizione del reato – Ricorso per
cassazione proposto con riferimento a più reati.
L’autonomia della statuizione di inammissibilità del ricorso per
cassazione in relazione ad un capo di imputazione impedisce
la declaratoria di estinzione del reato con esso contestato per
prescrizione, pur in presenza di motivi ammissibili con riferi-
mento agli altri addebiti. F Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 2013,
n. 50334 (ud. 2 ottobre 2013), La Chimia e altri (c.p., art. 157;
c.p.p., art. 129). [RV257846]
Motivi di ricorso – Ricorso straordinario per errore di
fatto – Persona offesa.
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto propo-
sto dalla persona offesa, atteso che l’impugnazione di cui all’art.
625 bis c.p.p. è consentita esclusivamente a favore del condan-
nato. F Cass. pen., sez. IV, 30 luglio 2013, n. 32989 (c.c. 4 dicembre
2012), P.O. in proc. B. (c.p.p., art. 625 bis). [RV257736]
Poteri della Cassazione – Prescrizione maturata prima
della pronuncia della sentenza impugnata – Rilevabilità
d’uff‌icio.
Il giudice di legittimità può rilevare d’uff‌icio la prescrizione del
reato, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata
e mai invocata dall’imputato o dal suo difensore, anche quando i
motivi del ricorso siano ritenuti inammissibili. F Cass. pen., sez.
III, 25 novembre 2013, n. 46969 (ud. 22 maggio 2013), R. (c.p.p.,
art. 129; c.p.p., art. 606; c.p., art. 157). [RV257868]
Poteri della Cassazione – Questioni rilevabili d’uff‌icio
– Fattispecie.
Non è rilevabile d’uff‌icio, in sede di giudizio di legittimità, la que-
stione riferita alla violazione dell’art. 6 della Convenzione Euro-
pea dei diritti dell’uomo, così come interpretato dalla sentenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, nel
caso Dan c/Moldavia, questione riconducibile, con adattamenti,
alla nozione del vizio di “violazione di legge” e, dunque, da far
valere, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., mediante illustrazione delle ra-
gioni di fatto e di diritto a suo sostegno. (In motivazione la Corte
ha precisato che la scelta dell’imputato di non proporre richiesta
di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale determina, altresì,
l’impossibilità di attivare il rimedio CEDU, il cui presupposto è la
“consumazione” di tutti i rimedi del sistema processuale dome-
stico). F Cass. pen., sez. V, 19 dicembre 2013, n. 51396 (ud. 20
novembre 2013), Basile e altri (c.p.p., art. 609). [RV257831]
Poteri della Cassazione – Violazione del principio di
legalità della pena – Rilevabilità d’uff‌icio.
La violazione del principio di legalità della pena è rilevabile
d’uff‌icio anche nel giudizio di cassazione a condizione che il
ricorso non sia inammissibile e l’esame della questione rap-
presentata non comporti accertamenti in fatto o valutazioni di
merito incompatibili con il giudizio di legittimità. (Fattispecie in
cui la Corte ha rilevato l’illegittimità della pena, per essere stata
la riduzione del giudizio abbreviato applicata senza effettuare
il previo temperamento previsto dall’art. 78 c.p.). F Cass. pen.,
sez. II, 6 novembre 2013, n. 44667 (ud. 8 luglio 2013), Aversano e
altri (c.p.p., art. 606; c.p.p., art. 609; c.p., art. 78). [RV257612]

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