Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2014
Massimario
Assicurazione obbligatoria
Fondo di garanzia per le vittime della strada – Azione
diretta nei confronti dell’assicuratore – Liquidazione co-
atta amministrativa dell’impresa di assicurazione – Con-
troversia in tema di assicurazione per la r.c.a. nei con-
fronti di assicuratore in l.c.a. – Contumacia dell’impresa
designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada
– Prescrizione eccepita dalla costituita società in l.c.a. –
Sentenza di condanna emessa nei confronti della sola im-
presa designata – Ammissibilità – Fondamento.
Il giudizio per responsabilità civile automobilistica, in cui si co-
stituisca l’impresa assicuratrice del danneggiante in liquidazio-
ne coatta amministrativa ed eccepisca la prescrizione del diritto
risarcitorio del danneggiato, mentre resti contumace l’impresa
designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, può
concludersi con la sola condanna di quest’ultima, non giovando
ai coobbligati solidali, in forza dell’art. 1310 cod. civ., l’eccezione
di prescrizione sollevata da uno solo di essi. F Cass. civ., sez. III,
7 maggio 2014, n. 9858, Generali Assic Spa c. Terrestre ed altri
(c.c., art. 1292; c.c., art. 1310; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
19; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 20; l. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 26; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29). [RV631628]
Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti del-
l’assicuratore – Condizione di proponibilità ex art. 22 L.
n. 990/1969 (applicabile “ratione temporis”) – Ambito di
operatività – Azione diretta e per responsabilità aquiliana
– Sussistenza – Azione risarcitoria ex art. 2054 c.c. – Man-
cata richiesta all’assicuratore r.c.a. – Improcedibilità.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore la condizione
di proponibilità della domanda, costituita dall’assolvimento
dell’onere della richiesta rivolta all’assicuratore con raccoman-
data ex art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile
“ratione temporis”) opera sia nel caso di azione diretta, ai sensi
dell’art. 18 della legge citata, sia nella ipotesi di azione di re-
sponsabilità aquiliana a norma dell’art. 2054 cod. civ. Essa infat-
ti è imposta dalla legge senza distinzione fra le persone contro
cui l’azione venga proposta, cumulativamente o singolarmente,
con la conseguente improponibilità della domanda formulata
ai sensi dell’art. 2054 cod. civ., che sia promossa prima della
decorrenza del termine di sessanta giorni dalla richiesta di ri-
sarcimento all’assicuratore r.c.a. F Cass. civ., sez. III, 9 giugno
2014, n. 12910, Forlani c. Pedretti ed altri (l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 18; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22; c.c., art.
2054). [RV631581]
Risarcimento danni – Cattiva gestione della lite – Credi-
to risarcitorio già eccedente il massimale al momento del
sinistro – Liquidazione – Cumulo di interessi e rivaluta-
zione – Esclusione – Credito risarcitorio originariamente
inferiore al massimale – Criteri di liquidazione – Cumulo
di rivalutazione e lucro cessante per ritardato adempi-
mento di obbligazioni di valore – Sussistenza.
Il danno da “mala gestio” dell’assicuratore della r.c.a. deve esse-
re liquidato, allorché il credito del danneggiato già al momento
del sinistro risultava eccedere il massimale, attraverso la corre-
sponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale,
ovvero, in alternativa, attraverso la rivalutazione dello stesso,
se l’inf‌lazione è stata superiore al saggio degli interessi legali, in
applicazione dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ., mentre, se
lo stesso era originariamente inferiore al massimale e solo in se-
guito è levitato oltre tale soglia, il danno è pari alla rivalutazione
del credito, cui va aggiunto il danno da lucro cessante liquidato
secondo i criteri previsti per l’ipotesi di ritardato adempimento
delle obbligazioni di valore. F Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2014,
n. 13537, Atam Azienda Trasporti Area Metropolitana Di Reggio
Calabria c. Vinacci ed altri (c.c., art. 1224; c.c., art. 1917; c.c.,
art. 2056; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18). [RV631441]
Risarcimento danni Mancata determinazione del
“quantum” – Presunzione di competenza del giudice adito
– Sentenza del giudice di pace – Appellabilità – Riduzione
del “petitum” in corso di causa nei limiti del giudizio se-
condo equità – Irrilevanza.
La domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale
proposta dinanzi al giudice di pace senza determinazione del
“quantum”, si presume, in difetto di tempestiva contestazione, di
competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 cod. proc. civ.,
e, quindi, pari all’importo massimo previsto dall’art. 7, secondo
comma, cod. proc. civ. Ne consegue che la sentenza emessa dal
giudice di pace è impugnabile, ai sensi dell’art. 339 cod. proc.
civ. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle
modif‌iche apportate dall’art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40),
con l’appello, senza che assuma rilievo l’eventuale riduzione del
“petitum” nei limiti del valore per la pronuncia secondo equità,
operata dall’attore in corso di causa, in quanto il momento de-
terminante ai f‌ini della individuazione della competenza è quello
della proposizione della domanda. F Cass. civ., sez. III, 9 giugno
2014, n. 12900, Petricca c. Allianz Spa ed altri (c.p.c. art. 7; c.p.c.
art. 14; c.p.c. art. 113; c.p.c. art. 339). [RV631583]
Contratti in genere
Effetti del contratto – Trasferimento di cosa generica
– Vendita di autovettura designata solo per marca, tipo e
accessori – Natura – Vendita di cosa generica – Obblighi
del venditore – Individuazione – Conseguenze.
La vendita di un’autovettura designata solo per marca, tipo e
accessori, non è una vendita di cosa altrui o cosa futura, ma una
vendita di cosa appartenente a genere limitato, che fa sorgere a
carico del venditore il duplice obbligo di individuare la “res” e
di consegnarla nel luogo pattuito. L’individuazione necessaria
all’effetto reale deve essere fatta col concorso di entrambe le
parti, sicché la mancata importazione del veicolo dal luogo di
produzione a quello di consegna rende il venditore inadempien-
te ad entrambe le dette obbligazioni. F Cass. civ., sez. VI, 19 giu-
gno 2014, n. 14025, Autostarcars Srl c. Mancini (c.c., art. 1218;
c.c., art. 1378; c.c., art. 1472; c.c., art. 1476; c.c., art. 1477;
c.c., art. 1478). [RV631217]
Corte dei conti
Giudizio di responsabilità – Anas – Azione di responsa-
bilità contabile nei confronti di dipendenti ed organi per
danni cagionati alla società – Sussistenza – Trasformazio-
ne in società per azioni – Irrilevanza – Fondamento.
Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull’azione di respon-
sabilità promossa nei confronti degli organi e dei dipendenti
dell’ANAS s.p.a. poiché la sua trasformazione in società per

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