Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2013
Massimario
Assicurazione obbligatoria
Fondo di garanzia per le vittime della strada – Impresa
designata.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l’impresa desi-
gnata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che agi-
sca ai sensi dell’art. 29 della legge 24 dicembre 1990 (applicabile
“ratione temporis”) non è soggetta al termine di prescrizione
biennale, applicabile all’azione risarcitoria spettante al dan-
neggiato della circolazione stradale, perché il suo diritto non
è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risar-
cimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta
azione specif‌ica, prevista dalla legge, che è soggetta all’ordina-
rio termine di prescrizione decennale. F Cass. civ., sez. III, 19
giugno 2013, n. 15303, Generali Assicurazioni Spa c. Gambirasio
(l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 20; l. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 29; c.c., art. 2946). [RV626871]
Modulo di constatazione amichevole – Eff‌icacia proba-
toria – Incompatibilità oggettiva tra la descrizione del
fatto nel documento e le conseguenze del sinistro accer-
tate in giudizio – Valutazione della portata confessoria
del documento – Impossibilità.
In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazio-
ne sulla portata confessoria del modulo di constatazione ami-
chevole d’incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa
dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fat-
to come descritto in tale documento e le conseguenze del sini-
stro come accertate in giudizio. F Cass. civ., sez. III, 25 giugno
2013, n. 15881, Avenia c. Cattolica Ass. Soc. ed altri (c.c., art.
2054; c.c., art. 2733; c.c., art. 2735). [RV626890]
Risarcimento danni Azione diretta nei confronti
dell’assicuratore – Limiti del massimale – Solidarietà fra
assicuratore e assicurato – Natura – Assicuratore con-
dannato nel giudizio penale, in solido con l’assicurato,
con sentenza irrevocabile – Superamento del massimale
– Esclusione.
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante
dalla circolazione di veicoli a motore, l’obbligazione risarcitoria
dell’assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali
è stata stipulata l’assicurazione, e la solidarietà fra assicurato
ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano
del primo discende “ex delicto” ed è illimitato, mentre quello del
secondo di natura indennitaria deriva “ex lege” e trova limite
nella capienza del massimale, senza che nessuna inf‌luenza possa
attribuirsi, per derogare a quest’ultimo limite, al fatto che in sede
penale, con sentenza passata in giudicato, l’assicuratore sia stato
condannato quale responsabile civile, in solido con l’imputato
assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confron-
ti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale
ed astratta dall’art. 538 cod. proc. pen., non preclude ed, anzi,
impone, l’accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in
forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto alla prestazione
e se l’unicità di quest’ultima soffre o meno limitazioni per effetto
di particolari disposizioni convenzionali o legali. F Cass. civ., sez.
III, 10 giugno 2013, n. 14537, Bacci c. Aurora Assic. Spa ed altri
(c.c., art. 1917; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 144; c.p.p., art. 538). [RV626747]
Atti, pubblicazioni e spettacoli osceni
Atti osceni – Luogo esposto al pubblico – Autovettura
parcheggiata su strada secondaria.
Il reato previsto dall’art. 527 cod. pen., è integrato anche quando
la condotta è commessa all’interno di un’autovettura parcheg-
giata in orario notturno lungo una strada secondaria o anche
buia, in quanto tali circostanze non eliminano in modo assoluto
l’eventualità che i comportamenti osceni possano essere per-
cepiti da occasionali passanti. (Fattispecie nella quale è stata
ritenuta penalmente rilevante la commissione di atti osceni in
un luogo attraversato da pedoni per la presenza di un super-
mercato). F Cass. pen., sez. III, 11 aprile 2013, n. 16456 (ud. 17
ottobre 2012), C. (c.p., art. 527; c.p., art. 529). [RV255283]
Comunione dei diritti reali
Comproprietà indivisa – Strade – Agrarie.
L’accertamento della comunione di una via privata, costituita
“ex collatione agrorum privatorum”, non è soggetto al rigoroso
regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunio-
ne, al pari di ogni altra “communio incidens”, dimostrarsi con
prove testimoniali e presuntive, concernenti l’uso prolungato e
pacif‌ico di essa e la sua rispondenza allo stato dei luoghi, non-
ché l’effettiva destinazione alle esigenze comuni di passaggio,
sempre che l’asserito partecipante, il quale non vanti un diverso
titolo di acquisto, abbia contribuito al conferimento del sedime
della strada, presupposto d’insorgenza della comunione. F Cass.
civ., sez. II, 5 luglio 2013, n. 16864, Condio ed altri c. De Martini
Ugolotti ed altri (c.c., art. 922; c.c., art. 1100; c.c., art. 2697).
[RV627089]
Depenalizzazione
Applicazione delle sanzioni – Cartella esattoriale – Op-
posizione – Natura.
L’opposizione proposta avverso una cartella esattoriale emessa
ai f‌ini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni del codice della strada, quando basata su vizi
di notif‌icazione dell’atto presupposto costituito dal verbale di
contestazione dell’infrazione stradale, del quale l’opponente
lamenti di essere venuto a conoscenza solo in occasione della
notif‌icazione della cartella esattoriale, presenta natura di oppo-
sizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. F Cass.
civ., sez. VI, 7 giugno 2013, n. 14496, Ballardini c. Equitalia polis
Spa ed altri (l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22). [RV626692]
Deposito (Contratto di)
Autoparcheggio – Aree comunali di sosta a pagamento
istituite ai sensi dell’art. 7, comma primo, lett. f), c.s. –
Obbligo del gestore dell’area di custodire i veicoli su di
essa parcheggiati – Esclusione – Condizioni – Conseguen-
ze – Responsabilità del gestore di un parcheggio senza cu-
stodia per il furto del veicolo in sosta – Esclusione.
L’istituzione da parte dei Comuni di aree di sosta a pagamento,
ai sensi dell’art. 7, primo comma, lett. f), del codice della strada,
non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore dell’area di
custodire i veicoli su di esse parcheggiati, se l’avviso “parcheg-
gio incustodito” sia esposto in modo adeguatamente percepibile
prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma,
e 1327 cod. civ.). Ne consegue che il gestore, concessionario del

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