Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2013
Massimario
Assicurazione obbligatoria
Risarcimento danni – Litisconsorti necessari – Art. 91,
comma 2, c.s. – Responsabilità solidale del locatore con il
conducente del veicolo concesso in leasing – Retroattività
– Esclusione – Conseguenze in tema di sinistri stradali
verif‌icatisi anteriormente.
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione
dei veicoli, la norma dell’art. 91, comma 2, del vigente codice
della strada (d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285) - la quale ha introdotto
il principio della responsabilità del locatario del veicolo conces-
so in locazione f‌inanziaria (“leasing”) in solido con quella del
conducente, prevista dall’art. 2054, terzo comma, c.c. - ha natura
non retroattiva, per cui non si applica ai sinistri stradali verif‌i-
catisi prima della sua entrata in vigore, per i quali rimane la re-
sponsabilità solidale del proprietario o degli altri soggetti di cui
al citato art. 2054, terzo comma. F Cass. civ., sez. III, 24 gennaio
2012, n. 947, Tamleasing Spa in liq. c. D.L.C. s.r.l. ed altro (c.c.,
art. 2054; nuovo c.s., art. 91; prel., art. 14). [RV620413]
Contratti in genere
Requisiti (elementi del contratto) – Accordo delle parti
– Conclusione del contratto.
In presenza di un contratto di f‌ideiussione, è all’obbligazione
garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di
consumatore, ai f‌ini dell’applicabilità della specif‌ica normativa
in materia di tutela del consumatore, di cui agli artt. 1469 bis e
segg. c.c., nel testo vigente “ratione temporis”, attesa l’accesso-
rietà dell’obbligazione del f‌ideiussore rispetto all’obbligazione
garantita. (Nella specie, la S.C., nell’enunciare l’anzidetto prin-
cipio, ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso
l’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. c.c.
alla f‌ideiussione collegata ad un contratto di “leasing” di un’au-
tovettura stipulato, quale locatrice, da una società per lo svolgi-
mento della sua attività imprenditoriale). F Cass. civ., sez. III, 29
novembre 2011, n. 25212, Vona c. Locat (c.c., art. 1469 bis; c.c.,
art. 1936; d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206). [RV620445]
Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative – Solida-
rietà – Circolazione di veicolo appartenente ad un trust
– Violazione al codice della strada – Responsabilità del
trustee – Sussistenza – Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione
stradale di un veicolo appartenente ad un “trust” (nella specie,
di diritto australiano), privo di autonoma personalità giuridica,
deve ritenersi responsabile della violazione il “trustee”, che, nei
rapporti con i terzi, interviene non quale legale rappresentante
del “trust”, ma come soggetto che dispone del diritto, il quale,
in base all’art. 196 del codice della strada è obbligato in solido
con l’autore della violazione, giacché, in applicazione dell’art. 2,
comma 2, lett. b, della legge 16 ottobre 1989, n. 364 (recante la
ratif‌ica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile
ai “trusts” e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1° luglio
1985), assume la posizione di intestatario formale dell’autovet-
tura. F Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28363, Paradiso c.
Comune di Sarzana (l. 16 ottobre 1989, n. 364, art. 2; d.l.vo 30
aprile 1992, n. 285, art. 196; nuovo c.s., art. 196). [RV620632]
Applicazione delle sanzioni – Principi di legalità –
Principi di irretroattività e di divieto di interpretazione
analogica – Applicabilità – Sussistenza – Fondamento –
Conseguenze – Assoggettamento del comportamento alla
legge del tempo del suo verif‌icarsi – Sopravvenuta entra-
ta in vigore della disciplina più favorevole – Irrilevanza –
Applicabilità dei principi di cui all’art. 2, commi secondo
e terzo, c.p. – Esclusione – Fondamento – Fattispecie in
tema di conf‌isca di ciclomotore condotto da minore senza
uso del casco.
In tema di sanzioni amministrative, i principi di legalità, irretroat-
tività e di divieto dell’applicazione analogica di cui all’art. 1 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, comportano l’assoggettamento
della condotta illecita alla legge del tempo del suo verif‌icarsi,
con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più
favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da
depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali “ab ori-
gine”, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa
la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti
principi di cui all’art. 2, secondo e terzo comma, c.p., i quali, re-
cando deroga alla regola generale dell’irretroattività della legge,
possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione
solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legi-
slatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impu-
gnata che aveva statuito la conf‌isca del ciclomotore condotto da
minore senza uso del casco, obbligatoria ai sensi della disciplina
vigente all’epoca della commissione del fatto, ma non più tale ai
sensi di quella vigente al momento della def‌inizione del giudizio
di opposizione all’ordinanza-ingiunzione). F Cass. civ., sez. VI,
28 dicembre 2011, n. 29411, Salvo c. Prefettura Utg Caltanissetta
(l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; c.p., art. 2; nuovo c.s., art.
213; d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2). [RV620859]
Ordinanza-ingiunzione – Emissione – Termine ragione-
vole per l’adozione di tale provvedimento.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, per contrasto con
gli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non
prevede il termine di durata del procedimento ai sensi dell’art.
2 della legge n. 241 del 1990, o quello stesso termine posto al
prefetto sul ricorso di cui all’art. 203 del codice della strada
(art. 204 dello stesso codice), come requisito di legittimità della
fattispecie; infatti, il verbale di contestazione-accertamento
per violazioni per le quali sia comminata esclusivamente una
sanzione amministrativa pecuniaria è solo il primo atto del pro-
cedimento amministrativo e non è, di per sé, a differenza dei
verbali di accertamento per violazioni del codice della strada,
immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene at-
tribuita la violazione, dovendo, sempre ed in ogni caso, inter-
venire al riguardo una ordinanza-ingiunzione (o, diversamente,
una ordinanza di archiviazione) e, una volta intervenuto l’atto
lesivo mediante l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, i vizi
di quest’ultima e del relativo procedimento possono essere fatti
valere liberamente con l’opposizione ex art. 22 della legge n. 689
del 1981, rinvenendosi in tale sede piena tutela senza alcuna sot-
trazione al giudice naturale, onde non è ravvisabile alcuna com-
pressione né dei principi di uguaglianza e di buon andamento e
imparzialità dell’Amministrazione, né del principio di ragione-
vole durata del processo, facendo quest’ultimo, peraltro, chiaro

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