Massimario
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2012
Massimario
Assicurazione (Contratto di)
■ Assicurazione della responsabilità civile – Limiti della
garanzia assicurativa – Sinistro avvenuto su strade pub-
bliche od a queste equiparate.
La vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti
dell’assicuratore della responsabilità civile del responsabile
quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche od a queste
equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private
dove è consentita la circolazione ad un numero indeterminato
di persone, come ad esempio le aree destinate alla distribuzione
di carburante agli utenti, a nulla rilevando che, ai diversi fini
della disciplina dell’obbligo di precedenza, tali aree siano quali-
ficabili come “non soggette a pubblico transito”, ai sensi dell’art.
145, comma quinto, codice della strada, alla luce della diversità
degli scopi cui sono finalizzate, da un lato, le norme relative alla
circolazione e, dall’altro, quelle relative all’assicurazione obbli-
gatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore. F Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2011, n. 5111,
Scatena c. Axa Assicurazioni S.p.a. ed altri (nuovo c.s., art. 145;
d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 122; d.l.vo 7 settembre
2005, n. 209, art. 144; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18).
[RV616974]
Contravvenzioni
■ Contestazione – Impossibilità di procedere all’imme-
diata contestazione.
A norma dell’art. 201, comma 1, del codice della strada - nel te-
sto di cui all’art. 4 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, con-
vertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, appli-
cabile “ratione temporis” - in caso di impossibilità di procedere
all’immediata contestazione della relativa violazione, il verbale
deve essere notificato all’effettivo trasgressore entro il termine
di centocinquanta giorni. Al riguardo, se l’esatto luogo ove ese-
guire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati
richiamate dalla legge - ossia il P.R.A o l’archivio nazionale dei
veicoli - la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare
il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del
ritardo, l’ipotesi residuale prevista dall’ultima parte del citato
art. 201, destinata ad operare nel caso in cui l’annotazione del
luogo dove la notifica va eseguita non risulti né dal P.R.A., né
dall’archivio nazionale; ciò anche alla luce dell’esistenza di un
obbligo di collaborazione tra le amministrazioni tenute alla ge-
stione delle banche dati. F Cass. civ., sez. II, 25 marzo 2011, n.
6971, Stefanoni c. Pref. Parma Uff. Terr. Gov. ed altro (nuovo
c.s., art. 201; d.l. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4). [RV616848]
Depenalizzazione
■ Applicazione delle sanzioni – Istituto del silenzio as-
senso – Applicabilità in materia di affissioni pubblicita-
rie.
L’istituto del silenzio assenso, in virtù del quale l’autorizzazione
amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si
7 agosto 1990, n. 241 in termini generali, non si applica nella
materia delle affissioni pubblicitarie; ne consegue che la posa
in opera non autorizzata di impianti per affissioni pubblicitarie
è da considerarsi abusiva ed è doverosa l’attività di repressione
dell’illecito da parte del Comune ai sensi dell’art. 97 Cost.. (Nel-
la specie una società aveva proposto domanda di risarcimento
danni nei confronti del Comune per l’apposizione della scritta
“affissione abusiva” sui detti impianti dopo la asserita forma-
zione del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione). F
Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2011, n. 4045, Open Space S.r.l. c.
Assitalia S.p.a. ed altri (nuovo c.s., art. 23; l. 7 agosto 1990, n.
241, art. 20; c.c., art. 2043). [RV616961]
■ Applicazione delle sanzioni – Opposizione – Competenza
In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli
artt. 205, comma terzo, del d.l.vo n. 285 del 1992 e 22 bis della
legge n. 689 del 1981, attribuisce al giudice di pace la compe-
tenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative
relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite
di valore. Ne consegue che l’opposizione a cartella esattoriale
relativa ad una pluralità di violazioni che superino l’ordinaria
competenza per valore del giudice di pace appartiene all’inde-
rogabile competenza per materia di tale organo giudiziario, es-
sendo prevista la deroga in favore del giudice superiore, ai sensi
dell’art. 10 secondo comma e 104 c.p.c., nell’ipotesi di cumulo
soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte,
limitatamente ai criteri di competenza per valore. F Cass. civ.,
sez. II, 21 marzo 2011, n. 6463, De Savino c. Comune di Milano ed
altro (c.p.c., art. 7; c.p.c., art. 10; c.p.c., art. 104; l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 22 bis; nuovo c.s., art. 205). [RV616929]
■ Pluralità di violazioni – Principio generale dell’art. 8 L.
n. 689/1981 – Sanzione più grave aumentata fino al triplo
In tema di sanzioni amministrative, l’art. 8 della legge 24 novem-
bre 1981, n. 689 prevede che - salve le ipotesi di cui al secondo
comma, in materia di violazione delle norme previdenziali ed
assistenziali - la sanzione più grave aumentata fino al triplo può
essere irrogata nei soli casi di concorso formale, senza che pos-
sa ritenersi applicabile il medesimo meccanismo sanzionatorio
alla fattispecie della continuazione di cui all’art. 81, secondo
comma, c.p.; la disciplina di cui al citato art. 8 - che non subi-
sce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui
all’art. 8 bis della medesima legge, che ha introdotto, in tema
di sanzioni amministrative, il corrispondente di alcune forme
di recidiva penale - non configura alcuna ipotesi di illegittimi-
tà costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento
rispetto alle sanzioni penali, attesa la diversità dei due tipi di
violazione. F Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2011, n. 5252, Ricotta
c. Comune di Bologna (c.p., art. 81; nuovo c.s., art. 201; l. 24
novembre 1981, n. 689, art. 8; l. 24 novembre 1981, n. 689,
art. 8 bis). [RV617030]
Furto
■ Aggravanti – Cose destinate a pubblico servizio, utilità,
difesa o reverenza – Sottrazione di carburante da un vei-
colo adibito a servizio pubblico
È configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n.
7, c.p. nel caso in cui sia sottratto carburante da un veicolo adi-
bito a servizio pubblico, in quanto, e da un lato, detta condotta,
incidendo direttamente sull’autonomia operativa del mezzo, ne
pregiudica la funzionalità nell’espletamento del predetto servi-
zio e, dall’altro, il carburante, quale parte integrante dell’auto-
veicolo, ne costituisce una “res cohaerens”, condividendone la
destinazione. F Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2011, n. 10944 (ud. 26
gennaio 2011), Napoli (c.p., art. 624; c.p., art. 625). [RV249514]
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