Massimario

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Assicurazione obbligatoria

Certificato di assicurazione e contrassegno – Azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile.

In forza del combinato disposto dell’art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (attuale art. 127 del d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209) e dell’art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell’affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l’ipotesi dell’apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell’assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi l’insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affidamento erroneo del danneggiato stesso . F Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25130, Alpi Assic. s.p.a. in lca c. Albino ed altri (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; c.c., art. 1901; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 127). [RV615057]

Fondo di garanzia per le vittime della strada – Azione di regresso.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, la controversia avente ad oggetto la domanda di regresso proposta, ai sensi dell’art. 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dall’impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada contro il responsabile del danno da circolazione di veicoli, si deve ritenere compresa nella competenza del giudice di pace per materia, con il limite di valore, relativo alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale, di cui al secondo comma dell’art. 7 c.p.c.. F Cass. civ., sez. III, 23 luglio 2010, n. 17467, Reale Mutua Assicurazioni Società c. Rotoli (c.c., art. 1203; c.p.c., art. 7; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29). [RV614801]

Risarcimento danni – Assistenza legale stragiudiziale.

La determinazione del compenso spettante al professionista per l’attività prestata ai fini della liquidazione di un indennizzo assicurativo conseguente a sinistro stradale, non è vincolato dalla quantificazione di tale voce effettuata dall’assicurazione in sede di liquidazione al danneggiato, atteso che la norma di cui all’art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modifiche, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e poi modificato dall’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, non prevede che tale determinazione abbia efficacia nel rapporto tra danneggiato e professionista, anche in ipotesi di difformità o mancato accordo tra di essi avendo soltanto la funzione di norma di emersione del reddito professionale con finalità eminentemente fiscali. F Cass. civ., sez. II, 23 settembre 2010, n. 20099, Groppi c. Gregori (d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 354; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 355; c.c., art. 2230; c.c., art. 2233). [RV614717]

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità)

Responsabilità per danni – Esecuzione di opere di pubblica utilità – Accesso da un fondo ad una strada pubblica reso meno agevole.

La speciale indennità prevista dall’art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (oggi abrogato dall’art. 58 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327) in favore del proprietario...

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