Massimario

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine421-429

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. i titoli sono stati elaborati dalla redazione

@Amministratore

Cessazione dalla carica per dimissioni.

L’amministratore del condominio cessato dalla carica per dimissioni non è legittimato ad impugnare la sentenza – resa nella causa cui egli abbia partecipato in rappresentanza del condominio stesso – pronunciata successivamente a tale cessazione, qualora sia stato sostituito da un nuovo amministratore nominato dall’assemblea prima della pronuncia stessa di detta sentenza.

    Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3464, Vangi c. Cond. Monterisi Via F.lli Cervi Cn ed altro (c.c., art. 1129; c.c., art. 1130; c.c., art. 1131). [RV611787]

@Avviamento commerciale

Immobile adibito all’esercizio di attività di intermediazione immobiliare

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la destinazione dell’immobile all’esercizio dell’attività commerciale, in tanto può determinare l’esistenza del diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento, in quanto il conduttore istante provi che il locale possa essere considerato come luogo aperto alla frequentazione diretta della generalità dei consumatori e, dunque, da sé solo in grado di esercitare un richiamo su tale generalità, così divenendo un collettore di clientela ed un fattore locale di avviamento. Ne consegue che, in caso di immobile dato in locazione per essere destinato ad un’attività che secondo le sue modalità tipiche comporta contatto diretto con il pubblico, come quella di intermediazione immobiliare, la spettanza del diritto all’indennità è subordinata alla prova che l’attività sia rivolta, in concreto, a soddisfare le esigenze non di singoli soggetti direttamente contattati o di singoli altri operatori economici, ma della indistinta generalità degli interessati, raggiunti attraverso la diffusione di messaggi tipici per tale genere di attività (come inserzioni sui giornali, cartelli affissi all’esterno degli immobili da vendere, manifesti ed altre modalità equipollenti).

    Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2010, n. 6948, Fisim Fin. Imm. Spa c. Ras Spa (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 35; c.c., art. 2697). [RV612049]

Indennità – Determinazione.

Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali disciplinate dagli artt. 27 e 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (e, in regime transitorio, dagli artt. 68, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell’immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è obbligato al solo pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione e non anche al risarcimento del maggior danno; ne consegue che, se la richiesta del locatore di riavere indietro l’immobile, non accompagnata dall’offerta dell’indennità, non vale a mettere in mora la controparte, specularmente, l’offerta di restituzione del bene locato, a condizione che venga corrisposta l’indennità di avviamento, non esonera il conduttore dal pagamento del canone.

    Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2010, n. 7179, Marinelli c. Lucchetti (c.c., art. 1460; c.c., art. 1591; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV612030]

Indennità – Esecuzione dei provvedimenti di rilascio.

Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali disciplinate dagli artt. 27 e 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell’immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è obbligato al solo pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, e non anche al risarcimento del maggior danno, rimanendo irrilevante, al riguardo, che sia scaduto o meno il termine previsto dall’art. 56 della suddetta legge.

    Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2010, n. 5661, Neuhauser c. Mayrhofer (c.c., art. 1460; c.c., art. 1591; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56). [RV611734]

Indennità – Immobile locato adibito ad usi diversi.

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’indennità prevista dall’art. 34 della legge n. 392 del 1978 compete anche al conduttore di un immobile adibito ad usi diversi che vi svolga un’attività di vendita al minuto caratterizzata dal contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, sempre che detta attività si presenti prevalente e senza che possa rilevare l’ambito spaziale ad essa in concreto riservato, sicchè detta indennità va commisurata all’intero canone corrisposto per l’immobile concesso in locazione e non già ad una parte del canone proporzionata alla sola superficie adibita all’uso commerciale predetto.

    Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2010, n. 7173, Maison Bluette Srl c. Imm. Conchetta Srl (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV612037]

Indennità – Immobili locati con diversa destinazione commerciale e comunicanti tra loro – Diritto del conduttore all’indennità.

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, qualora il contratto abbia ad oggetto locali comunicanti ma aventi diversa destinazione commerciale (nella specie, magazzino e negozio), e il canone sia unico e indistinto, il locatore non può sottrarsi al pagamento dell’indennità di cui all’art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, commisurata all’intero canone nell’assunto che solo una parte dell’immobile strutturalmente unitario – al di là delle distinte indicazioni catastali – sia destinato al contatto diretto con il pubblico, spettando la detta indennità quando l’attività che comporti il contatto diretto con il pubblico sia prevalente, e dovendosi commisurare la stessa, anche in tal caso, all’intero canone e non alla parte di esso riferibile alla sola superficie utilizzata per il contatto diretto con il pubblico.

    Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2010, n. 3592, F.lli Lana Ennio Brando Snc c. Buonumori s.r.l. Ortopedia Medicura già Officina Ortopedica Buonumori (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 80). [RV611860]

@Azioni giudiziarie

Legittimazione dei singoli condomini.

Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa degli interessi, esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale, con la conseguenza che essi sono legittimati ad impugnare personalmente, anche in cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominia-Page 422le ove non vi provveda l’amministratore; in tali casi, tuttavia, il gravame deve essere notificato anche all’amministratore, persistendo la legittimazione del condominio a stare in giudizio nella medesima veste assunta nei pregressi gradi, in rappresentanza di quei partecipanti che non hanno assunto individualmente l’iniziativa di ricorrere in cassazione.

    Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3900, Massari c. Sgolacchia ed altri (c.c., art. 1129; c.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.p.c., art. 323). [RV611840]

@Canone

Morosità – Pendenza di giudizio per la determinazione dell’equo canone.

L’ultimo comma dell’art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel disporre che, ove penda giudizio sulla determinazione dell’ “equo canone”, il conduttore “è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l’importo non contestato”, attribuisce al conduttore medesimo espressamente la facoltà di limitare il versamento del corrispettivo, per tutta la durata del giudizio stesso, alla misura che reputa dovuta, anche se – al fine di evitare la sanzione risolutoria per inadempienza da morosità – quella misura deve essere ragionevole, non temeraria e, comunque, congrua, atteso che l’autoriduzione del canone di locazione costituisce una forma di autotutela riconosciuta al conduttore nell’ambito del giudizio di determinazione dell’equo canone, concretando, al di fuori di questo ambito, inadempimento che, in relazione alla sua qualificazione in termini d’importanza, è idoneo a produrre effetti risolutori.

    Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2010, n. 9548, Piuma c. Flammia (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 45). [RV612424]

@Competenza civile

Competenza per valore – Rapporti obbligatori – In materia condominiale.

Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all’importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell’individuazione della competenza, occorre porre riguardo al “thema decidendum”, invece che al “quid disputandum”, per cui l’accertamento di un rapporto che costituisce la “causa petendi” della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa.

    Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2010, n. 6363, Cons. Lido Di Lollia c. Morelli (c.c., art. 1123; c.c., art. 1137; c.p.c., art. 10; c.p.c., art. 34). [RV611731]

@Comproprietà indivisa

Amministrazione – Locazione della cosa comune.

Qualora in un contratto di locazione di immobile la parte locatrice sia costituita da più locatori, in capo a ciascuno dei comproprietari concorrono, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori...

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