DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n.98 - Modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalita' dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere con lo strumento della decretazione d'urgenza, anche in considerazione dell'attuale stato di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla modifica degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale relativamente ai termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione, al fine di evitare pregiudizi alle investigazioni volte all'accertamento di gravi delitti contro la personalita' dello Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

  1. Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, le parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis", sono sostituite dalle parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis.".

  2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: "o nel massimo a dieci anni", sono inserite le parole: ", nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice...

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