PROVVEDIMENTO 1 aprile 2008 - Iscrizione per la denominazione «Marrone di Roccadaspide» nel registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 284/2008 della Commissione del 27 marzo 2008, la denominazione «Marrone di Roccadaspide» riferita alla categoria dei prodotti ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati, e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Marrone di Roccadaspide», affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Marrone di Roccadaspide», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 284/2008 del 27 marzo 2008.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Marrone di Roccadaspide» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 1° aprile 2008

Il Capo Dipartimento: Ambrosio

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

MARRONE DI ROCCADASPIDE

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Marrone di Roccadaspide» e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, elaborato ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

Art. 2.

Varieta'

L'indicazione geografica protetta «Marrone di Roccadaspide» designa il frutto ottenuto dagli ecotipi Anserta, Abate e Castagna Rossa riconducibili alla varieta' «Marrone».

Art. 3.

Caratteristiche del prodotto

Il prodotto recante la I.G.P. «Marrone di Roccadaspide», all'atto dell'immissione al consumo allo stato fresco, deve avere le seguenti caratteristiche:

forma del frutto: tendenzialmente semisferica, talvolta leggermente ellissoidale;

pericarpo: di colore castano bruno, tendenzialmente rossastro, con strie scure generalmente poco evidenti;

episperma: sottile poco approfondito nel seme, tendenzialmente aderente;

pezzatura: non piu' di 85 frutti per kg di prodotto selezionato e/o calibrato;

seme: bianco latteo, con polpa consistente, di sapore dolce, settato per non piu' del 5%.

Il prodotto recante la I.G.P. «Marrone di Roccadaspide», commercializzato allo stato essiccato (in guscio o sgusciato), deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

  1. castagne essiccate in guscio:

    umidita' nei frutti interi: non superiore al 15%;

    il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura (larve di insetti, muffe, etc.);

    resa in secco con guscio: non superiore al 50% in peso;

  2. castagne essiccate sgusciate:

    devono essere sane, di colore bianco paglierino e con non piu' del 20% di difetti (tracce di bacatura, deformazioni, etc.).

    L'indicazione geografica protetta «Marrone di Roccadaspide» e' caratterizzato da uno spiccato sapore dolce e da un elevato contenuto di zuccheri. Tra gli altri aspetti organolettici e' da mettere in evidenza una texture croccante e poco farinosa.

    Le caratteristiche organolettiche sono verificate da un panel di degustatori individuato dalla struttura di controllo.

    Art. 4.

    Area geografica di produzione

    La zona di produzione dell'I.G.P. «Marrone di Roccadaspide» di cui al presente disciplinare comprende il territorio al di sopra dell'altitudine di 250 metri s.l.m. dei seguenti comuni della provincia di Salerno, per intero:

    Alfano, Auara, Auletta, Bellosguardo, Buonabitacolo, Campora, Cannalonga, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Sacco, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania.

    I comuni parzialmente interessati sono:

    Ascea, Camerota, Capaccio, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento.

    La zona di produzione risulta delimitata, partendo da nord, da una linea che, dal punto di intersezione tra il confine dei comuni di Postiglione, Sicignano degli Alburni e Contursi Terme (foglio I.G.M. 1:50.000 n. 468 di Eboli), in corrispondenza del fiume Tanagro, prosegue verso ovest lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Contursi Terme - immettendosi nel fiume Sele - poi continua lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Campagna - sempre lungo il fiume Sele quindi scende fino al punto di intersezione tra i comuni di Postiglione, di Campagna e di Serre. Da qui la linea di delimitazione scende lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Serre passando tra Bosco Lagarelli e Macchia Soprana; prosegue lungo il confine tra i sopraindicati comuni tagliando la statale n. 19 tra il km 24 e il km 25 (siamo passati alla carta I.G.M. 1:50.000 n. 487 di Roccadaspide) fino a giungere al punto di intersezione tra i comuni di Postiglione, di Serre e di Altavilla Silentina. Prosegue lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Altavilla Silentina, corrispondente al fiume Calore - quindi lungo il confine tra i comuni di Altavilla Silentina e di Controne, di Altavilla Silentina e di Castelcivita - passando per Tempa di Cianci - di Castelcivita e di Albanella, poi di Roccadaspide e di Albanella, quindi, per breve tratto, lungo il confine tra i comuni di Roccadaspide e di Capaccio. La linea di delimitazione si immette sulla statale n. 166 tra il km 5 e il km 6 lungo cui prosegue fino ad immettersi, tra il km 3 ed il km 2, sulla strada che, costeggiando Torricelle e Pisciolo giunge fino a Varco Cilentano (carta I.G.M. 1:50.000 di Vallo della Lucania n. 503), al punto di intersezione tra i comuni di Capaccio, di Ogliastro Cilento e di Cicerale; continua, quindi, lungo il confine tra i comuni di Capaccio e di Cicerale, prima, di di Capaccio e di Giungano poi, fino al punto di intersezione tra i comuni di Capaccio, di Giungano e di Trentinara (si e' ritornati per breve tratto al foglio I.G.M. 1:50.000 di Roccadaspide). Prosegue, poi, lungo il confine tra i comuni di Trentinara e di Giungano (si ritorna al foglio I.G.M. 1:50.000 di Vallo della Lucania), quindi lungo il confine tra i comuni di Giungano e di Cicerale; ripassa lungo il fiume Solofrone fino al punto di intersezione tra i comuni di Capaccio, di Ogliastro Cilento e di Cicerale. La linea di delimitazione della zona interessata prosegue lungo il confine tra i comuni di Cicerale e di Ogliastro Cilento costeggiando Ramata e il colle Torrito; prosegue lungo il confine, prima tra i comuni di Cicerale e di Prignano Cilento, poi di Prignano Cilento e di Perito, poi lungo il confine tra i comuni di Perito e Rutino, di Lustra e di Rutino passando per Vallone Ponte Rosso. Continua, poi, lungo il confine tra i comuni di Laureana Cilento e di Torchiara - passando per Fossa dell'Acquasanta - quindi lungo il confine tra i comuni di Laureana Cilento e di Agropoli (foglio I.G.M. 1:50.000 di Agropoli n. 502), di Perdifumo e di Castellabate, di Perdifumo e di Montecorice (si rientra nel foglio I.G.M. 1:50.000 di Vallo della Lucania), di Perdifumo e di Serramezzana, di San Mauro Cilento e di Serramezzana fino alla strada statale n. 267 tra il km 34 e il km 35; quindi prosegue lungo la statale n. 267 nel territorio dei comuni di San Mauro Cilento (si passa al foglio I.G.M. 1:50.000 di Capo Palinuro n. 519), poi di Pollica fino al confine con il comune di Casalvelino tra il km 46 e il km 47 della statale n. 267. La linea di delimitazione risale lungo il confine tra i comuni di Pollica e di Casalvelino attraversando Collina Porrazzi (si rientra nel foglio I.G.M 1:50.000 di Vallo della Lucania), poi lungo il confine tra i comuni di...

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