CIRCOLARE 22 novembre 2011, n. 1807 - Marcatura ed identificazione dei pescherecci e degli attrezzi da pesca. Regolamento UE 404/2011 recante «Modalita'' di applicazione regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca». (11A15875)

Al Comando generale delle Capitanerie di porto

Al Reparto Pesca

Alle Associazioni di categoria

L'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, titolo III, capo III, sezione 2, al fine di agevolare l'attuazione del sistema di controllo della pesca, hanno disciplinato omogenee modalita' di identificazione degli attrezzi da pesca, mediante la marcatura degli stessi utilizzati nelle acque comunitarie.

Nel sottolineare che la nuova disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2012, e' necessario, pertanto, dare preventivamente la massima diffusione fra il ceto peschereccio, degli obblighi previsti dai disposti dei Regolamenti comunitari.

Nel merito, le norme in questione prevedono che i pescherecci e gli attrezzi detenuti a bordo o utilizzati per la pesca, riportino, in forma permanente e chiaramente leggibile, la sigla del porto di iscrizione ed il numero di matricola dell'unita'.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno riepilogare, per facilita' di consultazione, gli adempimenti che i comandanti dei pescherecci dovranno porre in essere per ottemperare alla normativa comunitaria, ferma restando la necessita' di operare, per le parti non espressamente richiamate nella presente circolare, opportuno rinvio alla predetta normativa di riferimento, ai fini di una puntuale applicazione della stessa.

Marcatura dei pescherecci.

I pescherecci devono riportare le lettere del porto in cui l'unita' e' immatricolata nonche' il numero di matricola su entrambi i lati della prua, piu' in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore contrastante (bianco o nero) con il fondo su cui sono tracciati.

I caratteri devono avere le seguenti dimensioni:

pescherecci aventi l.f.t. superiore a 10 m ed inferiore a 17 m - altezza dei caratteri di almeno 25 cm - spessore della linea di almeno 4 cm;

pescherecci aventi l.f.t. pari o superiore a 17 m - altezza dei caratteri di almeno 45 cm - spessore della linea di almeno 6 cm.

Le eventuali imbarcazioni trasportate a bordo dei pescherecci e i dispositivi di concentrazione dei pesci devono essere contrassegnati con le lettere ed il numero di matricola esterni del peschereccio che li utilizza.

Marcatura degli attrezzi da pesca.

Gli attrezzi detenuti a bordo o utilizzati per la pesca devono...

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