Manutenzione e ricostruzione del solaio divisorio comune

AutoreMaurizio De Tilla
Pagine649-651

Page 649

Con la decisione in rassegna la Corte di Cassazione ha affermato che nel giudizio instaurato per la divisione delle spese di manutenzione o ricostruzione del solaio divisorio comune, ai sensi dell'art. 1125 c.c., dal proprietario del piano sovrastante nei confronti del proprietario di quello inferiore o viceversa, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri soggetti, essendo il rapporto dedotto in giudizio e da regolare con la pronuncia giudiziale afferente solo alla titolarità del diritto di proprietà dei piani divisi da solaio.

È evidente che qualora il proprietario del piano inferiore alleghi l'esistenza di fatto, come infiltrazioni d'acqua o altro, che abbiano danneggiato la facciata inferiore del balcone, sussiste la sua legittimazione a pretendere il risarcimento dal proprietario del piano superiore.

Nell'ipotesi di specie non si tratta pertanto di rapporti di natura condominiale, per essi il condominio doveva stare in giudizio, ma di rapporti relativi esclusivamente alla titolarità del diritto di proprietà dai piani sottostante e soprastante divisi dal solaio, a cui è estraneo il condominio.

La decisione va condivisa. In proposito va osservato che dal solaio che divide due unità abitative, l'una all'altra sovrapposta, formando una struttura comune che i proprietari delle due unità possono modificare solo alla condizione che non venga alterata la destinazione della cosa e che non sia impedito all'altro di farne parimenti uso secondo il suo diritto, deve essere distinta la copertura (o pavimento) del solaio, che appartiene esclusivamente al proprietario dell'abitazione sovrastante e che può essere, quindi, da questo liberamente rimossa o sostituita secondo la sua utilità e convenienza (Cass. 22 agosto 1994 n. 7464, Riv. giur. edil. 1995, 390. Conforme Cass. 9 marzo 1987 n. 2440, in questa Rivista 1987, 275).

Ed ancora: il solaio che divide due unità abitative l'una all'altra sovrastante, ed appartenenti a diversi proprietari deve ritenersi, salva prova contraria, di proprietà comune, costituendo l'inscindibile struttura divisoria tra le due strutture immobiliari, con utilità ed uso eguale ad inseparabile per le medesime, sì che la manutenzione e ricostruzione di tutte le sue parti - e, quindi, anche delle travi che ne costituiscono la struttura portante e non siano meramente decorative del soffitto dell'appartamento sottostante - compete in parti eguali ai due proprietari (Cass. 12 ottobre 2000 n. 13606).

Nell'ambito degli usi possibili o vietati del solaio divisorio comune si è così stabilito:

a) Le disposizioni sulle distanze dettate dall'art. 889 c.c. non possono trovare applicazione - risultando incompatibili con la disciplina condominiale - nel caso di installazioni di tubi nei solai che separano i piani di un edificio condominiale, le quali si configurano come uso della cosa comune, regolato dalle norme dell'art. 1102 c.c., e sono perciò consentite ove non pregiudicano l'uguale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT