Manutenzione E Ricostruzione Dei Soffitti, Delle Volte E Dei Solai

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Rassegna
di giurisprudenza
Manutenzione e ricostruzione
dei softti, delle volte
e dei solai
SOMMARIO
a. Mansarda. b. Sottotetto. c. Trasformazione in vano abitabi-
le. d. Soff‌itti. e. Solai. f. Spese.
a. Mansarda
La mansarda, per sua naturale destinazione ad abitazione,
non può rientrare nel concetto di «volume tecnico», che è co-
stituito da quello spazio destinato a comprendere le parti degli
impianti tecnici che per la loro funzionalità non possono essere
contenute nelle parti dell’edif‌icio realizzabili entro i limiti vo-
lumetrici previsti dalla legge. Di conseguenza la mansarda ri-
chiede la licenza o concessione edilizia. * Cass. pen., sez. III, 24
ottobre 1979, n. 8797 (ud. 18 giugno 19791498), Scoglio.
La realizzazione di una terrazza con una mansarda o sottotet-
to praticabile ad uso esclusivo del proprietario del piano adia-
cente in sostituzione del tetto preesistente, rientra tra le facoltà
previste dall’art. 1127 c.c. * Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 1993, n.
146, Marello c. Armenio.
b. Sottotetto
In tema di condominio, la natura del sottotetto di un edif‌icio è in
primo luogo determinata dai titoli e solo in difetto di questi ultimi
può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue carat-
teristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche
solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio
di interesse comune. * Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2002, n. 18091,
Sartania Costr. Srl c. Fin Capitolina Srl ed altri. [RV559309]
Il sottotetto di un edif‌icio in condominio, non essendo inclu-
so tra le parti comuni indicate nell’art. 1117 c.c., non costituisce
– in difetto di elementi contrari desumibili dal titolo – oggetto
di comunione e, poiché esso, di regola, assolve una funzione
isolante e protettiva (dal caldo e dal freddo) del piano più ele-
vato, di questo costituisce normalmente una pertinenza, qualora
non ne sia dimostrata una destinazione diversa. * Cass. civ., 23
maggio 1991, n. 5854.
In tema di condominio di edif‌ici, la presunzione di comunione
ex art. 1117 c.c. è applicabile in difetto di titolo, soltanto quando
il sottotetto risulti in concreto per le caratteristiche strutturali e
funzionali, sia pure in via potenziale, come oggettivamente de-
stinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse
comune. * Cass. pen., sez. II, 11 maggio 2000, n. 6027, Tolusso c.
De Filippi. [RV536396]
Il sottotetto di un edif‌icio condominiale può essere consi-
derato pertinenza dell’appartamento all’ultimo piano, ad esso
direttamente sottostante, se ha l’esclusiva funzione di interca-
pedine coibente per il medesimo, e non anche se le sue carat-
teristiche, dimensioni e funzioni evidenzino l’utilizzazione o
anche la sola utilizzabilità del medesimo da parte di tutti i con-
domini. In quest’ultimo caso, infatti, salvo che risulti il contrario
dal titolo, deve presumersi che esso rientri tra le parti comuni
dell’edif‌icio, ai sensi dell’art. 1117 c.c., in ragione dell’oggettiva
destinazione all’uso e al godimento collettivi. * Cass. civ., sez. II,
4 dicembre 1999, n. 13555, Di Lullo c. Amici.
Il sottotetto di un edif‌icio può considerarsi pertinenza dell’ap-
partamento sito all’ultimo piano solo quando assolva la esclusi-
va funzione di isolare e proteggere l’appartamento stesso dal
caldo, dal freddo e dall’umidità, mediante la creazione di una
camera d’aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteri-
stiche strutturali da consentirne l’utilizzazione come vano auto-
nomo, nel qual caso deve presumersi di proprietà condominiale
se esso risulti in concreto, sia pure in via solo potenziale, ogget-
tivamente destinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio
di interesse comune. * Cass. civ., sez. II, 28 aprile 1999, n. 4266,
Liberto G. ed altri c. Di Fatta ed altri.
Il sottotetto di un edif‌icio può considerarsi pertinenza
dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva
alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento
stesso dal caldo, dal freddo e dall’umidità mediante la creazio-
ne di una camera d’aria, non anche quando abbia dimensioni
e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione
come vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.): in questa
ultima ipotesi l’appartenenza deve essere determinata in base
al titolo, ed in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso
nel novero delle parti comuni dell’edif‌icio essenziali per la sua
esistenza (quali il tetto, il muro maestro, il suolo ecc.) o ne-
cessarie all’uso comune, la presunzione di comunione ex art.
1117 n. 1 cod. civ. si rende applicabile solo quando il sottotetto
risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in via poten-
ziale, all’uso comune o all’esercizio di un uso comune. * Cass.
civ., sez. II, 18 ottobre 1988, n. 5668, Scarpi c. Giuliani. Nello
stesso senso: v. Cass. civ., 29 ottobre 1992, n. 11771, Cass. civ.,
9 ottobre 1997, n. 9788.
Il sottotetto di un edif‌icio, non compreso tra le parti comuni
indicate dall’art. 1117 c.c., costituisce una pertinenza dell’ap-
partamento sito all’ultimo piano quando assolva alla funzione
esclusiva di isolarlo e proteggerlo dal caldo, dal freddo e dall’u-
midità, formando una camera d’aria a sua difesa. Esso, tuttavia,
realizza una funzione diversa dalla mera camera d’aria quando
sia destinato all’uso comune di tutti i condomini, come nel caso
in cui sia dotato di una comunicazione diretta con il vano scale
comune e di un lucernario per l’accesso al tetto comune; desti-
nazione che costituisce il fatto noto ex art. 2727 c.c. posto dalla
legge a base della presunzione di comunione ex art. 1117 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1996, n. 4509, Ferigo c. Mengoli.
Il sottotetto di un edif‌icio può considerarsi una pertinenza
dell’appartamento sito all’ultimo piano quando assolva all’e-
sclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento dal
caldo, dal freddo o dall’umidità mediante la creazione di una
camera d’aria, non anche quando abbia dimensioni e caratte-
ristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione da parte
di tutti i condomini come vano autonomo (esempio: deposito,
Arch. loc. cond. e imm. 6/2016

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