Manutenzione E Ricostruzione Dei Soffitti, Delle Volte E Dei Solai
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Rassegna
di giurisprudenza
Manutenzione e ricostruzione
dei softti, delle volte
e dei solai
SOMMARIO
a. Mansarda. b. Sottotetto. c. Trasformazione in vano abitabi-
le. d. Soffitti. e. Solai. f. Spese.
a. Mansarda
■ La mansarda, per sua naturale destinazione ad abitazione,
non può rientrare nel concetto di «volume tecnico», che è co-
stituito da quello spazio destinato a comprendere le parti degli
impianti tecnici che per la loro funzionalità non possono essere
contenute nelle parti dell’edificio realizzabili entro i limiti vo-
lumetrici previsti dalla legge. Di conseguenza la mansarda ri-
chiede la licenza o concessione edilizia. * Cass. pen., sez. III, 24
ottobre 1979, n. 8797 (ud. 18 giugno 19791498), Scoglio.
■ La realizzazione di una terrazza con una mansarda o sottotet-
to praticabile ad uso esclusivo del proprietario del piano adia-
cente in sostituzione del tetto preesistente, rientra tra le facoltà
previste dall’art. 1127 c.c. * Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 1993, n.
146, Marello c. Armenio.
b. Sottotetto
■ In tema di condominio, la natura del sottotetto di un edificio è in
primo luogo determinata dai titoli e solo in difetto di questi ultimi
può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue carat-
teristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche
solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio
di interesse comune. * Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2002, n. 18091,
Sartania Costr. Srl c. Fin Capitolina Srl ed altri. [RV559309]
■ Il sottotetto di un edificio in condominio, non essendo inclu-
so tra le parti comuni indicate nell’art. 1117 c.c., non costituisce
– in difetto di elementi contrari desumibili dal titolo – oggetto
di comunione e, poiché esso, di regola, assolve una funzione
isolante e protettiva (dal caldo e dal freddo) del piano più ele-
vato, di questo costituisce normalmente una pertinenza, qualora
non ne sia dimostrata una destinazione diversa. * Cass. civ., 23
maggio 1991, n. 5854.
■ In tema di condominio di edifici, la presunzione di comunione
ex art. 1117 c.c. è applicabile in difetto di titolo, soltanto quando
il sottotetto risulti in concreto per le caratteristiche strutturali e
funzionali, sia pure in via potenziale, come oggettivamente de-
stinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse
comune. * Cass. pen., sez. II, 11 maggio 2000, n. 6027, Tolusso c.
De Filippi. [RV536396]
■ Il sottotetto di un edificio condominiale può essere consi-
derato pertinenza dell’appartamento all’ultimo piano, ad esso
direttamente sottostante, se ha l’esclusiva funzione di interca-
pedine coibente per il medesimo, e non anche se le sue carat-
teristiche, dimensioni e funzioni evidenzino l’utilizzazione o
anche la sola utilizzabilità del medesimo da parte di tutti i con-
domini. In quest’ultimo caso, infatti, salvo che risulti il contrario
dal titolo, deve presumersi che esso rientri tra le parti comuni
dell’edificio, ai sensi dell’art. 1117 c.c., in ragione dell’oggettiva
destinazione all’uso e al godimento collettivi. * Cass. civ., sez. II,
4 dicembre 1999, n. 13555, Di Lullo c. Amici.
■ Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell’ap-
partamento sito all’ultimo piano solo quando assolva la esclusi-
va funzione di isolare e proteggere l’appartamento stesso dal
caldo, dal freddo e dall’umidità, mediante la creazione di una
camera d’aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteri-
stiche strutturali da consentirne l’utilizzazione come vano auto-
nomo, nel qual caso deve presumersi di proprietà condominiale
se esso risulti in concreto, sia pure in via solo potenziale, ogget-
tivamente destinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio
di interesse comune. * Cass. civ., sez. II, 28 aprile 1999, n. 4266,
Liberto G. ed altri c. Di Fatta ed altri.
■ Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza
dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva
alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento
stesso dal caldo, dal freddo e dall’umidità mediante la creazio-
ne di una camera d’aria, non anche quando abbia dimensioni
e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione
come vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.): in questa
ultima ipotesi l’appartenenza deve essere determinata in base
al titolo, ed in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso
nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua
esistenza (quali il tetto, il muro maestro, il suolo ecc.) o ne-
cessarie all’uso comune, la presunzione di comunione ex art.
1117 n. 1 cod. civ. si rende applicabile solo quando il sottotetto
risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in via poten-
ziale, all’uso comune o all’esercizio di un uso comune. * Cass.
civ., sez. II, 18 ottobre 1988, n. 5668, Scarpi c. Giuliani. Nello
stesso senso: v. Cass. civ., 29 ottobre 1992, n. 11771, Cass. civ.,
9 ottobre 1997, n. 9788.
■ Il sottotetto di un edificio, non compreso tra le parti comuni
indicate dall’art. 1117 c.c., costituisce una pertinenza dell’ap-
partamento sito all’ultimo piano quando assolva alla funzione
esclusiva di isolarlo e proteggerlo dal caldo, dal freddo e dall’u-
midità, formando una camera d’aria a sua difesa. Esso, tuttavia,
realizza una funzione diversa dalla mera camera d’aria quando
sia destinato all’uso comune di tutti i condomini, come nel caso
in cui sia dotato di una comunicazione diretta con il vano scale
comune e di un lucernario per l’accesso al tetto comune; desti-
nazione che costituisce il fatto noto ex art. 2727 c.c. posto dalla
legge a base della presunzione di comunione ex art. 1117 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1996, n. 4509, Ferigo c. Mengoli.
■ Il sottotetto di un edificio può considerarsi una pertinenza
dell’appartamento sito all’ultimo piano quando assolva all’e-
sclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento dal
caldo, dal freddo o dall’umidità mediante la creazione di una
camera d’aria, non anche quando abbia dimensioni e caratte-
ristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione da parte
di tutti i condomini come vano autonomo (esempio: deposito,
Arch. loc. cond. e imm. 6/2016
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