Manutenzione di edificio condominiale con impalcature. Perpetrato furto e responsabilità

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine67-69

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@1. Nozione

- Le impalcature di un restaurando stabile condominiale hanno agevolato un furto in pieno giorno ad appartamento del quarto piano. Accedendo dalle non bloccate finestre dei vani scale, i malfattori avrebbero proseguito sui ponteggi montati in aderenza dell'edificio per entrare nell'unità immobiliare, previa forzatura di una finestra.

A furto avvenuto, poi, le finestre dei vani scale furono chiuse con assi di legno posti verticalmente. Prima erano state predisposte scarse misure per evitare l'uso anomalo delle impalcature: sistemi di allarme a cura del condominio, limitatamente alle ore notturne e per i soli primo ed ultimo piano del palazzo.

Si evidenzia sin dall'incipit della riportata sentenza che la società appaltatrice dei lavori non poteva esentarsi dall'obbligo di porre in sicurezza le impalcature con l'adozione delle cautele idonee ad evitare furti, intrusioni ed usi anormali dei ponteggi. Tale obbligazione, poi, era confermata nella stima dei lavori, allegata al contratto, in cui si parla, tra le opere, anche di... quant'altro necessario per il rispetto delle normative in materia di antinfortunistica e di sicurezza.

Viene, altresì, evidenziata la particolare gravità della negligenza dell'appaltatrice nel non avere chiuso l'accesso ai ponteggi, tramite i vani scale, col che si è consentito ai ladri l'accesso all'appartamento saccheggiato.

Ora, per una curia, incombe sull'amministratore del condominio, che fosse anche direttore dei lavori dell'impresa appaltatrice, l'onere di vigilanza e custodia dell'immobile a norma dell'art. 1130 c.c. Egli può e deve adottare per il tempo di durata del restauro il sistema antifurto senza deliberazione condominiale, in mancanza del quale deriva la responsabilità colposa in concorso con l'impresa edile ex art. 2043 c.c. 1.

Gli interpreti hanno fatto il punto in generale sui danni derivanti dagli atti esecutivi delle deliberazioni condominiali. Il BRANCA, osserva che la deliberazione non è in sè dannosa, ma danno può derivare da una cattiva esecuzione di essa. Così, accade che l'assemblea deliberi l'esecuzione di certi lavori, che sono innegabilmente utili (come il restauro della facciata dell'edificio condominiale), ma l'appaltatore dei lavori, nell'eseguirli, danneggi uno o alcuni condomini. Di questi danni risponde normalmente solo chi ha eseguito i lavori 2. E, per il SALIS, se l'appaltatore ha eseguito male l'incarico ricevuto e, invece che il condominio, uno solo dei suoi partecipanti da tale inadempimento contrattuale ha risentito un danno, il singolo condomino danneggiato ha azione diretta verso l'appaltatrice al fine di domandare il ristoro del danno procuratogli 3.

@2. Norme di legge

- I furti perpetrati in appartamento utilizzando le impalcature allestite per il restauro dello stabile vengono sussunti alle norme ricomprese negli artt. 2043 e 2051 c.c. Ciò in considerazione che il primo di questi articoli, essenziale nel nostro ordinamento per quanto riguarda l'area degli illeciti extracontrattuale, impone a tutti l'obbligo generico negativo dell'astensione dal com piere fatti che cagionino danni ingiusti a terzi. Ma, per la giurisprudenza, pure la condotta inerte può rilevare Page 68 nella determinazione di un danno se l'omittente violi l'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso 4.

E, nel caso di furto consumato da persona introdottasi in appartamento, avvalendosi dei ponteggi allestiti per i lavori di manutenzione dello stabile, ricorre, secondo la Cassazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per violazione del principio del neminem laedere a carico dell'imprenditore, che abbia realizzato le...

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