DECRETO 28 luglio 1998 - Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Pesaro

DECRETO 28 luglio 1998.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Pesaro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre 1996 n. 608 il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; Visto l'art. 9-quinquies, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971 con il quale e' stata approvata la deliberazione del 12 novembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Pesaro; Considerato che la locale Commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-quinquies, legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale; Visto il comma 17 dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, si provveda con il solo parere della commissione centrale; Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art.

9-sexies, comma...

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