Mancata comparizione del locatore

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Rassegna
di giurisprudenza
Mancata comparizione
del locatore
Nel procedimento per convalida di sfratto, ove il locatore inti-
mante non compaia all’udienza indicata nell’atto di citazione ed
il conduttore intimato, comparso a tale udienza, chieda la con-
danna del locatore alle spese, è impugnabile con l’appello, e non
con il ricorso straordinario per cassazione, il provvedimento col
quale il giudice, ai sensi dell’art. 662 c.p.c., dichiarata l’estinzio-
ne del procedimento di convalida, ponga le spese di giudizio a
carico dell’intimante, trattandosi di provvedimento decisorio di
merito in relazione al quale manca - a differenza di quanto previ-
sto dall’art. 306 comma 4, c.p.c., - un’espressa previsione di non
impugnabilità. * Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2012, n. 15933 ,
Maggi c. Szot ed altro, in questa Rivista n. 2/2013. [RV623693]
Presupposto necessario della cessazione degli effetti proces-
suali dell’intimazione di sfratto per morosità ai sensi dell’art.
662, c.p.c., è la mancata comparizione del locatore all’udienza
f‌issata nell’atto di citazione e, pertanto, detta norma non è ap-
plicabile, qualora il locatore compaia a detta udienza, sia pure
allo scopo di dare atto della propria desistenza, chiedendo che
sia dichiarata cessata la materia del contendere, soprattutto nel
caso in cui il conduttore abbia contestato l’inadempimento, pro-
ponendo domanda riconvenzionale nei confronti del locatore. *
Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2003, n. 12117. [RV565950]
La mancata comparizione del locatore all’udienza f‌issata per
la convalida (anche nel caso di rinvio d’uff‌icio ex artt. 168 bis
c.p.c. e 82 disp. att. stesso codice) fa perdere alla intimazione
tutti gli effetti di carattere processuale (salvi quelli sostanziali
di impedire, ad esempio, la rinnovazione tacita del contratto) e,
cioè, il venir meno della possibilità di divenire titolo esecutivo
nonché l’altro effetto della possibile trasformazione del proce-
dimento in un ordinario giudizio di cognizione, non potendo la
citazione, contenuta nell’intimazione, conservare in tale caso il
carattere di atto autonomo distinto. Pertanto, qualora all’udien-
za anzidetta non compaiano né il locatore né il conduttore, il
giudice, ai sensi dell’art. 662 c.p.c. — norma speciale in deroga
alla norma generale dell’art. 181 c.p.c. — deve dichiarare estinto
il procedimento di convalida con la conseguenza che ove, inve-
ce, rinvii la causa ad altra udienza in cui, comparso il locatore,
convalida la licenza (o lo sfratto), il provvedimento è nullo. *
Cass. civ., sez. III, 18 giugno 1988, n. 4171, Gorizia c. Contatore.
La cessazione degli effetti dell’intimazione, nel procedimento
per convalida di sfratto, a seguito della mancata comparizione
del locatore all’udienza f‌issata nell’atto di citazione, si verif‌ica
anche quando la mancata comparizione dipenda dal fatto che
non si sia provveduto all’iscrizione della causa al ruolo, ricor-
rendo anche in tale ipotesi, ed a maggior ragione, la presunzione
di abbandono dell’azione cui la legge ricollega l’indicato effetto,
e tenuto conto, altresì, che nei procedimenti dinanzi al concilia-
tore ed al pretore non è necessaria la preventiva costituzione in
cancelleria, potendo questa avere luogo nel giorno stesso del-
l’udienza f‌issata in citazione. L’ordinanza di convalida non può
essere pertanto emanata all’udienza f‌issata con atto riassuntivo
ex art. 307 c.p.c., salvo che tale atto non presenti i necessari
requisiti di forma e di sostanza tali da farlo valere come nuova
intimazione ed ulteriore citazione per la convalida. * Cass. civ.,
sez. III, 24 marzo 1983, n. 2082.
Arch. loc. e cond. 2/2015

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