Art
1.
Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del 1 agosto 1949, la misura degli assegni familiari di carovita, prevista per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni stessi, e' maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato.
Con la stessa decorrenza la misura del contributo per gli assegni familiari del settore dell'industria, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1137, e' elevata al 17,05 per cento.
Art
2.
Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria, nonche' gli assegni familiari e le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, saranno determinate o modificate con le stesse forme e modalita' previste nelle deleghe contenute negli stessi provvedimenti legislativi.
Art
3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1949 EINAUDI...