Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in tema di maggioranza assembleare per l'installazione nel condominio di impianti di radiodiffusione satellitare

AutorePaolo Scalettaris
Pagine351-353

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Il comma 13 dell'art. 2 bis del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 20 marzo 2001, n. 66 (recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi"), prevede che:

- "al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo comma, c.c.";

- "per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'art. 1136, terzo comma, c.c., dello stesso codice";

- "le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali".

  1. Va premesso che vi era già una norma diretta a fornire elementi di disciplina in tema di antenne satellitari negli edifici in condominio.

    Si tratta dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ("Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo") che prevede che "a partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive o possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive".

    Come si vede, la norma ora ricordata ha però una portata assai ridotta: e ciò sia perché la sua applicabilità è limitata alle sole nuove costruzioni ovvero agli edifici soggetti a ristrutturazione, sia perché il suo contenuto precettivo risulta generico e non tassativo ("si avvalgono di norma di antenne collettive"), sia perché essa non contiene precise disposizioni dirette alla attuazione concreta del principio affermato.

    È sufficiente il raffronto tra le due disposizioni per rendersi conto della profonda diversità della loro portata e dei loro effetti: la nuova norma (che peraltro non abroga affatto la precedente, ma si aggiunge invece a questa) è infatti destinata ad avere un campo di applicazione assai vasto (tutti gli edifici in condominio, di nuova o vecchia costruzione) ed ha una portata precettiva molto più precisa della norma del 1997.

  2. Ciò premesso, possiamo considerare innanzitutto l'ambito di applicazione della nuova norma. Questa concerne, come si è visto, "le opere di installazione di nuovi impianti" radiotelevisivi. Deve trattarsi peraltro di nuovi impianti che realizzino le "nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite".

    Si noti che la norma fa riferimento solamente e specificamente alle opere "di installazione" di "nuovi impianti". Vi è da domandarsi quali indicazioni e quali limitazioni derivino da questa definizione. Soprattutto vi è da chiedersi se le opere che devono essere prese in considerazione siano solo quelle dirette alla realizzazione ex novo dell'antenna satellitare ovvero...

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