DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 maggio 2012, n. 16 - Disciplina della riproduzione animale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 29 maggio 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 7 maggio 2012 n. 625;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

  1. Il presente regolamento disciplina la riproduzione animale in esecuzione dell'articolo 21-bis della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche.

    Art. 2

    Monta naturale privata - Requisiti dei riproduttori maschi 1. I riproduttori maschi delle specie bovina, suina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, sono ammessi alla riproduzione, in monta naturale purche' in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. e iscritti al libro genealogico o registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi.

    Art. 3

    Monta naturale pubblica - Autorizzazione 1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve essere autorizzato dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

  2. La domanda di autorizzazione deve contenere:

    1. nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante, se si tratta di persona giuridica;

    2. localita' e ubicazione della stazione;

    3. l'indicazione dei riproduttori maschi presenti (numero, specie e razza).

  3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla stazione di monta e' attribuito un codice.

  4. L'autorizzazione ha validita' quinquennale, non e' cedibile ed e' rinnovabile. La Ripartizione provinciale Agricoltura revoca l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

  5. Su espressa richiesta, l'autorizzazione a gestire le stazioni di monta pubblica equina puo' essere estesa anche al prelevamento del materiale seminale dagli stalloni ed alla successiva utilizzazione dello stesso materiale sulle fattrici presenti nella stazione. In tal caso il richiedente deve indicare nella domanda anche il nome, il cognome, i dati anagrafici, il codice univoco nazionale e l'indirizzo del veterinario che garantisce la regolarita' del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale.

    Art. 4

    Stazioni di monta pubblica - Requisiti per l'autorizzazione 1. Per il rilascio dell'autorizzazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

    1. la stazione di monta deve disporre di strutture e ricoveri adeguati per gli animali nonche' di un conveniente luogo per l'accoppiamento ed avere una pavimentazione solida e non scivolosa;

    2. devono essere garantite le necessarie misure per evitare la diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

  6. Per essere adibiti alla monta naturale pubblica, i riproduttori maschi delle specie bovina, suina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, devono essere in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria ed essere iscritti al libro genealogico o registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi.

    Inoltre devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie.

    Art. 5

    Obblighi del gestore della stazione di monta pubblica 1. Il gestore della stazione di monta pubblica deve:

    1. registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli forniti dalla Ripartizione provinciale Agricoltura. Una copia e' trasmessa entro 35 giorni all'organizzazione responsabile della marcatura del bestiame. La registrazione puo' avvenire anche in via informatica;

    2. rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato dell'intervento fecondativo;

    3. conservare i moduli per almeno tre anni;

    4. uniformarsi alle prescrizioni in materia di profilassi e di salute animale;

    5. rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione e comunicarle, entro il mese di febbraio, alla Ripartizione provinciale Agricoltura;

    6. evitare di tenere nella stazione maschi interi non idonei alla riproduzione.

      Art. 6

      Impianti per l'inseminazione artificiale 1. Gli impianti adibiti alla produzione e distribuzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale si distinguono in:

    7. centri di produzione dello sperma: questi provvedono a raccogliere, preparare, controllare, confezionare, conservare e distribuire ai recapiti il materiale seminale. Solo materiale seminale fresco e refrigerato puo' essere distribuito direttamente alle aziende agricole, ai medici veterinari ed agli operatori pratici di inseminazione artificiale.

    8. recapiti: questi provvedono alla conservazione e alla distribuzione del materiale seminale congelato e degli embrioni congelati.

      Art. 7

      Centri di produzione - Autorizzazioni 1. I centri di produzione dello sperma sono autorizzati dalla Ripartizione provinciale Agricoltura. Le domande di autorizzazione devono contenere:

    9. nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;

    10. nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro;

    11. ubicazione e descrizione dei fabbricati e degli impianti, corredate del prospetto dei locali e delle attrezzature, della pianta planimetrica e dei relativi estremi catastali;

    12. indicazione dei riproduttori presenti (specie e razza);

    13. informazioni sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale.

  7. La Ripartizione provinciale Agricoltura attribuisce a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.

  8. La Ripartizione provinciale Agricoltura puo' revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

    Art. 8

    Centri di produzione dello sperma - Requisiti 1. I centri di produzione dello sperma devono:

    1. essere posti sotto la direzione...

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